Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20149 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 11/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26862-2010 proposto da:

INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DI VEROLI MANLIO 2-4, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO

MARIA GENTILE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MACCHION

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 124/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 18/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MACCHION che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 124 del 18 novembre 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla Iniziative Industriali s.r.l., unipersonale, avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IRAP, IVA ed IRES per l’anno di imposta 2004, che l’Amministrazione finanziaria aveva emesso a seguito del rilevato scostamento tra quanto dichiarato dalla contribuente e quanto risultante in base agli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993, che riteneva applicabile nei confronti della contribuente in quanto la stessa, non avendo dimostrato la congruità dei ricavi dichiarati in relazione all’anno di imposta 2001, non poteva essere ammessa al richiesto concordato preventivo biennale ed usufruire del beneficio dell’esenzione dall’applicazione dei predetti studi di settore, previsti dal D.L. n. 269 del 2003, art. 33, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003.

I giudici di appello, sul presupposto che la società contribuente non aveva dimostrato la congruità dei ricavi dichiarati per l’anno di imposta 2001 e che, pertanto, non poteva considerarsi valida la richiesta di ammissione al concordato preventivo biennale di cui alla succitata legge, riteneva legittima l’applicazione degli studi di settore in relazione all’anno di imposta 2004, da cui era emerso uno scostamento che la società non aveva in alcun modo giustificato.

Avverso detta statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’Agenzia delle entrate che non ha partecipato all’udienza di discussione pur avendo depositato atto di costituzione a tal fine.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo viene denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 33, comma 5.

La società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo imputato al contribuente di non aver dimostrato nè con logico ragionamento, nè con documentazione ciò che invece costituiva il risultato di operazioni matematiche elaborate da strumenti informatici, vale a dire la congruità di ricavi conseguiti nell’anno di imposta 2001 mediante l’applicazione degli studi di settore, richiesta dalla disposizione censurata.

2. Al riguardo deve osservarsi che il D.L. n. 269 del 2003, art. 33, comma 5, prevede che se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

Ne consegue che è onere del contribuente fornire la prova o della congruità dei ricavi dichiarati nel periodo di imposta indicato dalla succitata disposizione o l’intervenuto adeguamento agli studi di settore, nel termine pure ivi previsto.

2.1. La CTR nel caso di specie ha rilevato il difetto di prova del requisito di ammissibilità al concordato preventivo previsto dalla citata disposizione e ne ha fatto discendere le ovvie conseguenze.

2.2. La ricorrente non ha colto tale ratio decidendi – ravvisabile, come sopra detto, nella mancanza di prova della congruità dei ricavi dichiarati dalla società nell’anno di imposta 2001 – ma si è doluta, invece, del fatto che la CTR avesse errato nell’indicare le modalità con cui la contribuente avrebbe dovuto fornire quella prova, con logico ragionamento oppure con documentazione, sostenendo che la congruità dei ricavi è il risultato di operazioni matematiche elaborate da strumenti informatici.

3. Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.

4. Con il secondo motivo, articolato in due diverse censure, la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla determinazione del “costo del venduto” o “costo per la produzione di servizi” e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 33, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003, in relazione agli artt. 4 e 6 del D.P.C.M. n. 97400 del 29 ottobre 1996.

3.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello non avevano preso in considerazione la contestazione mossa alla determinazione del “costo del venduto” o “costo per la produzione di servizi”, che sosteneva andassero determinati con le modalità indicate nel succitato d.P.C.M., art. 4, ovverosia, sommando le esistenze iniziali agli acquisti e sottraendo le rimanenze finali, che nella specie davano come risultato un valore negativo, mentre l’Amministrazione finanziaria ai fini della valutazione di congruità dei ricavi conseguiti nell’anno 2001 aveva assunto come dato la voce “costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi”.

3.2. Ciò precisato, deve osservarsi che il motivo è inammissibile sia perchè censura cumulativamente un vizio logico di motivazione con quello di violazione di legge (Cass. n. 24781 del 2015; n. 13866 del 2014), così venendo meno all’obbligo di precisare, in concreto, i vizi riscontrabili nella sentenza d’appello, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost., e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa alla Corte (conf. Cass. 6235/2015 e giurisprudenza ivi citata), sia perchè viola il principio di autosufficienza del ricorso, avendo la parte omesso di trascrivere l’avviso di accertamento in parte qua rilevante, e segnatamente quella in cui è riportato il calcolo effettuato dall’ufficio finanziario, che aveva escluso la congruità dei ricavi relativi all’anno di imposta 2001, non essendo all’uopo sufficienti i pochi stralci riportati nel ricorso (fogli 4 e 5), nei quali, peraltro, si fa riferimento ad “oneri di urbanizzazione” che rappresenterebbero il “costo del venduto”, di cui nulla si dice nel motivo in esame.

3.3. Al riguardo pare opportuno osservare che la ricorrente si limita a dare per scontata l’esistenza del valore negativo del costo del venduto, senza fornire alcuna indicazione specifica sulla composizione e sulle modalità di calcolo delle rimanenze finali. Va in ogni caso condiviso l’assunto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria e fatto proprio dalla Commissione Tributaria Provinciale secondo cui il costo del venduto non può avere valore negativo poichè ciò avrebbe significato che “le rimanenze finali sarebbero state inspiegabilmente superiori alla somma delle esistenze finali e degli acquisti avvenuti nel corso del periodo di imposta 2001” (v. foglio 6 del ricorso). Di qui l’inutilizzabilità dei criteri (di calcolo di quel costo) indicati nel predetto d.P.C.M. se la sua applicabilità conduce, in concreto, a tale risultato “contrario a qualsiasi regola contabile”, inficiando le risultanze di congruità (sempre al foglio 6 del ricorso). A fronte di tale evenienza la contribuente avrebbe dovuto indicare una modalità di verifica della congruità dei ricavi dichiarati diversa da quella utilizzata dall’Ufficio finanziario, il quale, a detta della stessa ricorrente (foglio 6 del ricorso), ha considerato quel costo pari all’importo degli oneri di urbanizzazione evidenziati dalla società a pagina 8 del bilancio 31.12.2001, ed avrebbe anche dovuto spiegare le ragioni dell’irrazionalità o dell’illegittimità di tale scelta. Circostanze sulle quali, invece, la ricorrente è rimasta assolutamente silente.

4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi. Nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese processuali in assenza di costituzione e di partecipazione dell’intimata all’udienza.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 11 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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