Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20148 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23346/2012 R.G. proposto da:

M.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vola e

dall’Avv. Giuseppe Merlino, elettivamente domiciliato nello studio

di quest’ultimo, in Roma, Via Oslavia, n. 40.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis

in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 565/40/11, depositata il 22 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 giugno

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– La Liri Impresa s.r.l., ora Paper Plant Engineering s.r.l., ometteva la presentazione della dichiarazione UNICO 2001, con riferimento all’anno d’imposta 2000. Nel processo verbale di constatazione i militari constatavano la mancata contabilizzazione di elementi positivi di reddito per svariati miliardi. Successivamente l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per Irpeg, Irap e IVA non corrisposte secondo gli importi dovuti.

– La CTP di Frosinone rigettava il ricorso avverso l’atto impositivo; del pari il susseguente gravame di merito veniva respinto.

– Il ricorso per cassazione è promosso unicamente da M.C., già rappresentante legale della Liri Impresa s.r.l. tra il 15 febbraio 2 il 30 marzo del 2000; a detto ricorso, affidato a sette motivi, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo mezzo di censura si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dell’art. 112 c.p.c., in relazione a talune eccezioni, formulate nei gradi di merito, tese a far constare la carenza di legittimazione passiva dell’odierno ricorrente, la riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per mancata allegazione del processo verbale di constatazione all’avviso di accertamento e, infine, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 3 e art. 20 bis, nel testo applicabile “rationae temporis”.

– Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, del medesimo art. 112 c.p.c., insistendo la parte ricorrente sulla carenza di legittimazione passiva di M.C. rispetto al rapporto di imposta fra l’Amministrazione finanziaria e la società contribuente.

– Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, del medesimo art. 112 c.p.c., deducendo la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.

– Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, della L. n. 212 del 2000, art. 7, per mancata allegazione del processo verbale di accertamento all’avviso impugnato.

– Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la motivazione apparente della sentenza, con violazione anche del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 3 e art. 20 bis, per avere, in particolare, la CTR trascurato l’avvenuto trasferimento della sede sociale dell’ente in Polonia, finendo per considerare quale soggetto passivo d’imposta un soggetto che non lo era più.

– Con il sesto motivo di ricorso si contesta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 142 e 145c.p.c., avendo la CTR trascurato la circostanza della mancata notificazione dell’atto impositivo alla società presso la sua sede legale.

– Con il settimo motivo di ricorso si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, della L. n. 289 del 2002, art. 9, nonchè l’omessa motivazione della sentenza, avendo la CTR trascurato la circostanza della avvenuta presentazione di un’istanza di condono c.d. “tombale” alla stregua della norma premessa.

– Va rilevata d’ufficio la carenza di interesse ad agire dell’odierno ricorrente; il ricorso è, pertanto, inammissibile.

– Mette in conto osservare che, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la persona che abbia avuto la legale rappresentanza di un soggetto passivo d’imposta (persone giuridiche, enti, società, consorzi, associazioni, etc.), e che si veda notificare dall’Agenzia delle entrate un avviso di accertamento contenente sanzioni unicamente rivolte nei confronti del soggetto a suo tempo rappresentato non è legittimato, per carenza di interesse a dolersene, potendo successivamente impugnare il diverso atto con il quale l’erario dovesse procedere ad un recupero delle sanzioni nei suoi confronti, in tal caso contestando, non solo il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità, ma anche l’esistenza e l’ammontare del debito principale del soggetto passivo.

– Nel caso di specie, rileva che: l’avviso di accertamento è rivolto unicamente nei confronti della società contribuente e non adombra alcuna responsabilità solidale dell’ex rappresentante legale M.C.; la notifica dell’atto impositivo è stata eseguita anche ma non esclusivamente – nei confronti del M. in considerazione dell’irreperibilità del nuovo rappresentante pro tempore e dell’avvenuto trasferimento all’estero della persona giuridica; detta pleonastica notificazione non era, tuttavia, funzionale a far assurgere il M. a soggetto passivo del rapporto d’imposta, nè a radicare in capo a costui un interesse ad agire rispetto ad un accertamento fiscale che non lo riguardava in proprio ma quale (ex) titolare di una carica sociale; le sanzioni verso le quali in costanza di giudizio il M. è insorto non gli sono state nella specie affatto irrogate.

– Il ricorso per cassazione è, in ultima analisi, inammissibile.

– La sentenza d’appello va, pertanto, cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., posto che la causa non era suscettibile di essere proposta dal M., il cui originario ricorso si palesava, a sua volta, improponibile, avuto riguardo alla estraneità della persona fisica rispetto al rapporto tributario oggetto dell’atto impositivo.

– Le spese del giudizio vanno compensate interamente, avuto riguardo all’esito della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; cassa senza rinvio la sentenza d’appello nella sola parte in cui non dichiarato la carenza di interesse ad impugnare di M.C.; dichiara improponibile l’originario ricorso di quest’ultimo avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS); compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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