Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20148 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 15/02/2017, dep.18/08/2017),  n. 20148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12709/2015 proposto da:

L’ABBONDANZA SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante Sig.

L.D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 27, presso

lo studio dell’avvocato CRISTINA SCARPETTA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NADA LUCACCIONI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PIZETA PHARMA SPA in persona del legale rappresentante p.t. Sig.

Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato ENRICO TONELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE CAFORIO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 640/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha

concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La società Pizeta Pharma nel 2011 intimò alla s.r.l. L’Abbondanza licenza per finita locazione di immobile ad uso diverso sito in (OMISSIS), iniziata nel gennaio 2000, disdettata nell’ottobre 2010 per la scadenza di gennaio 2012.

La convenuta chiese tra l’altro la condanna dell’attrice al risarcimento del danno per violazione dell’art. 1175 c.c. e L. n. 392 del 1978, art. 38, per essersi costei impegnata con terzi a cedere in godimento l’immobile senza previamente offrirglielo.

L’attrice replicò che nessuna vendita, peraltro se mai in blocco, era stata formalizzata stante la persistente occupazione dell’immobile e reiterò l’offerta dell’indennità a mezzo assegni circolari emessi il 5 aprile 2012 in sostituzione di quelli bancari, offerti in sede di mediazione.

Il Tribunale accolse la domanda di risoluzione del contratto per finita locazione e fissò il rilascio il 3 dicembre 2014, subordinato al pagamento dell’indennità di avviamento commerciale. Respinse l’eccezione di diritto di prelazione, insussistente nell’ipotesi di vendita in blocco.

La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 25 novembre 2014, ha respinto l’appello, per quel che ancora rileva, sulle seguenti considerazioni: a) la domanda di accertamento del diritto di prelazione – quella di riscatto era inammissibile anche perchè formulata per la prima volta in appello – era inammissibile per carenza di interesse perchè alla data di scadenza del contratto – 15 gennaio 2012 – nessuna vendita vi era stata; b) l’indennità di avviamento era normativamente predeterminata (L. n. 392 del 1978, art. 34); c) nessun altro danno era stato provato dalla conduttrice sì che il rifiuto degli assegni circolari dell’aprile 2012 banco iudicis era illegittimo; d) non essendovi prova che gli assegni circolari non fossero più a disposizione della conduttrice, doveva esser condannata alla riconsegna incondizionata dell’immobile.

Ricorre per cassazione la s.r.l. L’Abbondanza. Resiste la s.p.a. Pizeta Pharma. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Vizio di motivazione in riferimento a omessa attività istruttoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” e lamenta che la Corte abbia omesso di pronunciare sull’esistenza oggettiva – atteso che non essendosi formalizzata la vendita nessun’ indagine soggettiva era possibile – di una vendita cumulativa, da accertare mediante consulenza tecnica, e che avrebbe reso configurabile il suo diritto di prelazione e quindi il suo interesse al relativo accertamento.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti non censura la ratio decidendi, da sola idonea a sostenere il decisum, conforme ad un consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui il diritto di prelazione – o di riscatto – previsto della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38 e 39, a favore del conduttore di immobile non abitativo, presuppone che la locazione sia in corso “de iure” al momento in cui il locatore aliena l’immobile locato, atteso che la sussistenza del rapporto costituisce l’elemento essenziale per la destinazione dell’immobile all’attività imprenditoriale alla cui conservazione è finalizzata la prelazione stessa, restando pertanto esclusa la permanenza di detto diritto nei periodi di dilazione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio o di ritardo nella restituzione dell’immobile (Cass. n. 10174 del 1997, 12291 del 05/07/2004, 27666 del 2008, 22234 del 2014).

2.- Con il secondo motivo lamenta: “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 34, in relazione agli artt. 1209 c.c. e segg.” per avere la Corte di appello considerato valida l’offerta non reale dell’indennità, che invece, in caso di rifiuto del conduttore, per liberare il locatore e rendere eseguibile il rilascio deve esser convalidata dal giudice secondo la procedura di cui agli artt. 1210 c.c. e segg., diversamente essendo legittimato il conduttore, ai sensi dell’art. 1460 c.c., a permanere nel godimento dell’immobile.

Il motivo va respinto, ma la motivazione della sentenza impugnata va integrata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Come evidenziato dal P.G. l’offerta reale della somma corrispondente all’indennità di avviamento commerciale è un procedimento volto a mettere in mora il creditore – conduttore, e ad estinguere, coattivamente e costitutivamente, l’obbligo del locatore – debitore (Cass. 23844 del 18/09/2008).

L’eseguibilità del rilascio, a norma della L. n. 392 del 1978, art. 34, stante l’interdipendenza degli obblighi di pagamento dell’indennità di avviamento commerciale e di riconsegna dell’immobile (ex multis Cass. 7528 del 2009), è condizionata al pagamento dell’indennità di avviamento.

Trattandosi di una somma di danaro le norme del codice civile art. 1182c.c., comma 3 e art. 1277 c.c., comma 1, secondo cui il creditore (conduttore nella specie) ha diritto di ricevere la somma di danaro al suo domicilio e in moneta avente corso legale nello Stato, devono esser coordinate con la normativa introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni – secondo cui: “art. 49 1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 Euro (limite introdotto dalla L. n. 214 del 2011, art. 12, comma 1, ratione temporis applicabile). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 111, art. 1, comma 1, lett. b), n. 6.

1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista del D.Lsg. 13 agosto 2010, n. 141, art. 17-bis, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 Euro.

2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 2 produce l’effetto di cui dell’art. 1277 c.c., comma 1 e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’art. 1210 c.c..

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 2.500 Euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente”.

In applicazione di detta normativa e del fermo principio secondo cui il creditore ha l’obbligo di cooperare, secondo le clausole generali di correttezza e buona fede oggettiva, per consentire al debitore l’estinzione del suo debito e al contempo rendere esigibile il suo sinallagmatico obbligo – nella specie di riconsegna dell’immobile – correttamente la Corte di merito ha affermato che il conduttore non poteva rifiutare gli assegni circolari senza giustificato motivo.

Tuttavia, benchè la Corte di merito ha correttamente presunto, in mancanza di prova contraria, che gli assegni circolari emessi a favore della conduttrice emessi siano tuttora a sua disposizione, poichè a norma del comma 9 del precitato D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, il richiedente di assegno circolare intestato a terzi ed emesso con la clausola “non trasferibile”, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente, e poichè va ribadito che ricade sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno (Cass. 11851 del 2006, Sez. U., 26617 del 18/12/2007, Cass. 6291 del 2008) il capo della sentenza impugnata che ha condannato la società L’Abbondanza al rilascio incondizionato dell’immobile va integrato nel senso che detto obbligo sarà eseguibile allorchè la società conduttrice acquisterà la concreta disponibilità giuridica della somma di denaro corrispondente all’indennità di avviamento commerciale, pari ad Euro 232.741,44 (Cass. 5603 del 2017).

Così integrata la motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata la censura va respinta.

Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione ed i presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della soccombente di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, respinge il secondo previa integrazione del dispositivo della sentenza impugnata nei seguenti termini: condanna la società L’Abbondanza al rilascio dell’immobile sito in (OMISSIS) allorchè detta società acquisterà la concreta disponibilità giuridica della somma di denaro corrispondente all’indennità di avviamento commerciale, pari ad Euro 232.741,44. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, per il versamento da parte della soccombente di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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