Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20147 del 25/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 25/07/2019), n.20147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13471/2015 R.G. proposto da:
M.A., D.L. e D.G., rappresentati e
difesi dagli avvocati Roberto Landolfi e Sabrina Marotta ed
elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio Liccardo,
Landolfi e associati, alla via Ovidio n. 20, giusta mandato in calce
al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 2039/9/14, depositata il 1 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 maggio
2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.
Fatto
RILEVATO
che:
M.A., D.L. e D.G., nella qualità di coeredi di D.O., impugnavano l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate di Roma e notificato a D.O. il 29 novembre 1989, con cui veniva aumentato ai fini INVIM da Lire 980.000.000 a Lire 1.398.000.000 l’importo dichiarato in atto di una compravendita immobiliare.
La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza n. 405/65/11 depositata in data 14 novembre 2011. La sentenza veniva confermata dal giudice d’appello, a seguito di impugnazione dei contribuenti.
M.A., D.L. e D.G. ricorrono per cassazione con un motivo e chiedono cassarsi la sentenza impugnata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. L’Agenzia delle Entrate, come rappresentata, ha depositato in atti in data 12 luglio 2018 una richiesta di estinzione del giudizio per avere i contribuenti presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
2. Analoga circostanza è stata documentata in atti con istanza in data odierna dai contribuenti, i quali però, hanno precisato di non avere avuto comunicazione formale da parte dell’Agenzia delle entrate dell’accoglimento della domanda di definizione della lite.
3. E’ accertato in atti, dunque, che si è verificata, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate. Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese del presente giudizio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019