Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20147 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Porto Mantovano, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

dom.ta in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell’avv. Romanelli

Guido Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. AMA

Claudio del Foro di Mantova giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

LATTERIA SOCIALE MANTOVA – SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 369/63/06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. Giovanni Carleo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “Il Comune di Porto Mantovano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 369/63/06, depositata il 12.1.2007, con la quale e’ stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Mantova con cui era stato respinto il ricorso della contribuente avverso il diniego opposto dall’ente territoriale all’istanza di rimborso lei versata negli anni dal 2000 al 2003.

La contribuente non si e’ costituita.

2) Il ricorrente ha proposto un unico motivo, articolato in due profili, il primo, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 ed al D.P.R. n. 139 del 1998, artt. 1, 2 e 5, nonche’ D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (L. n. 133 del 1994, D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1, comma 2) e art. 2135 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 3);

il secondo, per omessa o insufficiente sulla questione della sottoposizione o meno a ICI di immobili afferenti ad una soc.coop. agricola ritenendo che vi sia – senza alcuna indagine o motivazione – automaticita’ tra la classificazione come agricola della societa’ e per cio’ solo l’esenzione del tributo del fabbricato strumentale (art. 360 c.p.c. comma 5). Il ricorso e’ inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilita’ – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07). Parimenti, i motivi del ricorso per cassazione, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 devono contenere a pena di inammissibilita’ un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorieta’ o l’insufficienza della motivazione, sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008, Sez. Un. 558/09). Nel caso di specie, e’ stato proposto un unico motivo cumulativo, non concluso con la formulazione ne’ di un preciso quesito ne’ di un distinto momento di sintesi. Tutto cio’ premesso, in difetto dei requisiti richiesti, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nessun elemento di segno contrario puo’ essere tratto dall’esame della memoria ex art. 378 c.p.c. in cui il ricorrente ha ribadito le sue censure, poiche’ l’inammissibilita’ dell’impugnazione, attenendo alla sussistenza di un presupposto processuale, preclude l’esame del merito dell’impugnazione avanzata;

ritenuto che non occorre provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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