Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20147 del 18/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 15/02/2017, dep.18/08/2017),  n. 20147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3106/2015 proposto da:

V.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MUGGIA

21, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RENDINA, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

EREDI D.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6543/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con citazione del 2008 D.D. premesso: a) aveva concesso in locazione all’avv. V. e al Dott. Va. un immobile ad uso diverso con contratto del 2003, della durata di sette anni, con facoltà di recesso che i conduttori avevano esercitato con racc. del 26 aprile 2007 per il primo marzo 2008; b) il 28 febbraio 2008 l’avv. V. non aveva riconsegnato l’immobile nè pagato il canone mensile, nè gli oneri condominiali. Pertanto lo citava per la convalida di sfratto per finita locazione e per la condanna al pagamento degli importi dovuti.

L’intimato si oppose e il Tribunale di Latina dichiarò risolto il contratto dal primo marzo 2008, respinse l’opposizione e condannò l’opponente al pagamento delle somme richieste.

Con sentenza del 3 dicembre 2013 la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello perchè il canone e l’indennità di occupazione dopo la scadenza del contratto dovevano esser pagati per intero dal conduttore rimasto stante il vincolo di solidarietà con l’altro conduttore.

Ricorre per cassazione l’avv. V.G.C..

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il collegio ha disposto la motivazione semplificata.

1.- Con il secondo motivo di ricorso, preliminare, il ricorrente deduce: “Art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e per la determinazione del corrispettivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per non avere la Corte di merito esaminato la doglianza secondo cui in data 22 luglio 2008 il conduttore aveva pagato Euro 2.800 per i canoni da dicembre 2007 a luglio 2008, comprensiva di oneri condominiali, di cui la difesa del locatore aveva dato atto negli scritti difensivi (ancorchè imputando la somma ai mesi da febbraio a luglio 2008), con la conseguenza che il periodo non pagato sarebbe da agosto 2008 a febbraio 2009 per un ammontare di Euro 4.155,97.

Il motivo è fondato.

Ed invero – pag. 20 del ricorso – la trascrizione della doglianza formulata in appello configura il vizio denunciato ed impone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per omesso esame di tale motivo di appello, decisivo della controversia.

Il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia: “art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dell’art. 1591 c.c. e dell’art. 115c.p.c.” per omesso esame della censura di errori commessi dal primo giudice per averlo condannato a pagare Euro 11.653,73 – oltre interessi, ed Euro 555,94 per oneri condominiali – da febbraio 2008 a marzo 2009 benchè il canone mensile fosse pari ad euro 593,71 e quindi il totale dovesse ammontare ad Euro 7.709,00, senza indicare i criteri adottati anche in relazione all’aggiornamento ISTAT e senza argomentazione alcuna, è conseguentemente assorbito.

Il giudice di rinvio liquiderà altresì le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, altra composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA