Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20147 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21935/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente principale –

contro

G.G., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Negro,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lima n. 28, presso

l’avv. Sonia Matteo;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 79/1/14 della Commissione tributaria regionale

del Molise, pronunciata in data 24 febbraio 2014, depositata in data

31 marzo 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 febbraio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso G.G. per la cassazione della sentenza n. 79/1/14 della Commissione tributaria regionale del Molise, pronunciata in data 24 febbraio 2014, depositata in data 31 marzo 2014 e non notificata, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento, conseguente ad avvisi di accertamento ed atti di contestazione relativi a maggiore Irpef per gli anni di imposta 2006 e 2007, aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Isernia, favorevole all’Ufficio;

la sentenza impugnata premetteva in fatto che l’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) aveva emesso nei confronti della Sig.ra Giancola due avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2007 nonché due atti di contestazione contenenti le sanzioni per i medesimi periodi d’imposta;

gli atti impositivi erano stati notificati a mezzo servizio postale e la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza;

successivamente l’Ufficio aveva iscritto a ruolo le somme dovute e la società di riscossione Equitalia aveva emesso la relativa cartella di pagamento;

quest’ultima veniva impugnata dalla Sig.ra G., la quale eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e, nel merito, l’infondatezza della pretesa tributaria;

l’adita Commissione tributaria provinciale di Isernia rigettava il ricorso ritenendo legittima la notifica degli atti presupposti poiché validamente effettuata nel domicilio fiscale del contribuente;

avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la contribuente che, nel chiedere la riforma della sentenza, insisteva per l’irregolarità del procedimento notificatorio degli atti presupposti;

con la sentenza impugnata la C.t.r. riteneva che “pur sussistendo notevoli dubbi sulla procedura di notifica degli atti presupposti, non può affermarsi che la stessa sia illegittima”;

dunque, il giudice di appello affermava che “relativamente agli avvisi di accertamento il procedimento induttivo adottato dall’Agenzia delle Entrate non appare convincente poiché la determinazione dei ricavi è avvenuta sulla scorta delle giacenze esistenti al 31.12.2005. Ne’ può essere considerata veritiera l’incidenza dei costi sui ricavi nella misura del 65%. Di conseguenza appare può equo rideterminare il reddito accertato dall’Agenzia per entrambi i periodi d’imposta nella misura del 50%”;

a seguito della notifica del ricorso, la contribuente resiste con controricorso, con il quale spiega anche ricorso incidentale affidato a tre motivi;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

successivamente la contribuente ha depositato memoria, chiedendo l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, avendo presentato istanza di definizione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. nella L. n. 136 del 2018, ed avendo pagato in unica soluzione quanto dovuto;

l’Agenzia delle entrate ha attestato la regolarità dell’avvenuta definizione, con il versamento integrale del dovuto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, deve rilevarsi che la contribuente ha depositato memoria, chiedendo l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, avendo presentato istanza di definizione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. nella L. n. 136 del 2018, ed avendo pagato in unica soluzione quanto dovuto;

l’Agenzia delle entrate ha attestato la regolarità dell’avvenuta definizione, con il versamento integrale del dovuto;

pertanto, può dichiararsi l’estinzione del procedimento e la cessazione della materia del contendere;

ai sensi di legge, le spese rimangono a carico delle, parti che le harttO anticipate;

inoltre, trattandosi di causa di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. “raddoppio del contributo unificato” in relazione al ricorso incidentale;

invero, come è stato detto, “nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016)” (Cass., sez. trib., 07/12/2018, n. 31732; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo per il verificarsi della fattispecie di cui D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. L. n. 136 del 2018;

dichiara che le spese nel relativo rapporto processuale estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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