Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20147 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27466-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., in proprio e nq di titolare dell’omonima Impresa

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO D’ANTINO giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 11/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il controricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega degli

Avvocati PUOTI e D’ANTINO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 228/37/2011, depositata l’11/10/2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Roma accoglieva la domanda di revocazione della sentenza n. 177/10/09 della C.T.R. di Roma e, decidendo nel merito rescissorio, confermava la sentenza di primo grado n. 240/43/07, pronunciata dalla C.T.P. di Roma il 10/7/2007, che aveva accolto il ricorso di G.G. contro l’avviso di recupero di crediti d’imposta, relativi agli anni 2001-2002-2003, per nuovi investimenti in aree svantaggiate, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, avuto riguardo alle spese di acquisto di beni strumentali (autocarro, computers, celle frigorifere) e di ristrutturazione di fabbricati rurali, nella disponibilità del contribuente, destinati ad essere utilizzati nella nuova attività di commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari e di uova che il predetto intendeva intraprendere in sostituzione di quella, precedentemente esercitata, concernente prodotti di agricoltura ed allevamento.

Osservava la C.T.R. che la decisione oggetto di revocazione era affetta da un palese errore percettivo, circa la ritenuta mancata dimostrazione della titolarità degli immobili in capo al G., atteso che l’agevolazione era stata richiesta soltanto in relazione all’acquisto dei beni mobili in dotazione degli impianti (celle frigorifere, scaffalature, un autocarro), certamente di proprietà del contribuente, e dei materiali da costruzione impiegati per la fabbricazione del locale e degli uffici aziendali, risultando che il G. aveva pagato le relative fatture e che lo stesso era comproprietario fin dal 1989, per successione ereditaria, del compendio immobiliare e disponeva di una scrittura privata, datata 19 gennaio 2004, con cui i fratelli gli avevano riconosciuto la piena ed esclusiva disponibilità di tali beni comuni, sicchè erroneo era il riferimento all’atto divisionale stipulato dai comunisti innanzi al notaio soltanto nel 2005, non essendo dubitabile che il riconoscimento dell’agevolazione richiesta, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei predetti materiali, prescindesse dall’accertamento della proprietà del terreno.

Osservava, ancora, che ulteriore errore rescissorio inficiante la decisione era ravvisabile nella ritenuta violazione del termine biennale di “messa in funzione” dei beni finanziati con il credito d’imposta, causa della perdita del beneficio, per essere la nuova attività iniziata il 2/3/2004, emergendo dagli atti che gli immobili nei quali doveva svolgersi l’attività commerciale non erano ancora ultimati al momento del controllo eseguito dalla G. di F. il 29/1/2004, per cui il termine di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, non era affatto decorso.

Deduce l’Ufficio ricorrente, con un primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto ammissibile l’impugnazione pur non essendo affetta la sentenza impugnata da alcun errore di fatto revocatorio, sia in punto di titolarità e disponibilità dei beni immobili, avuto riguardo alla operata valutazione dei titoli di proprietà vantati dal G., ivi compreso l’atto divisionale del 2005 prodotto nel corso del giudizio di primo grado, sia in punto di tempestività della “messa in funzione” dei beni acquistati dal contribuente, ulteriore requisito richiesto dalla legge per la fruizione del beneficio, questioni controverse sulle quali la sentenza si era motivatamente pronunciata.

Deduce, con un secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè il mancato rispetto del principio del chiesto e pronunciato, per avere i giudici della fase rescissoria deciso su questioni estranee al thema decidendum fissato dai motivi contenuti nel ricorso proposto in primo grado, che non investono la questione della contestata violazione del termine biennale di “messa in funzione” dei beni finanziati e della conseguente decadenza del contribuente dal beneficio. Deduce, infine, che la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha omesso di provvedere sulla rideterminazione del credito d’imposta, quanto all’anno 2001, pur essendo rimasto documentalmente provato che l’azienda era entrata in funzione del 2004, essendo erroneo il rilievo che la relativa questione non era stata oggetto di “uno specifico motivo d’appello” dell’Agenzia delle Entrate.

Resiste l’intimato contribuente con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c..

Equitalia Gerit s.p.a., cui sono stati notificati il ricorso ed il controricorso, non ha invece svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Giova premettere che la sentenza di primo grado, favorevole alle tesi del contribuente, si fonda su due distinte rationes decidendi: la strumentalità dei beni, in quanto requisito non contestato dall’Agenzia delle Entrate, e la tempestività dell’avvio della nuova attività commerciale, che poteva farsi risalire all’ottobre del 2001, sicchè anche il termine biennale dall’acquisto dei beni agevolati, avvenuto nel corso del 2001, risultava rispettato.

La sentenza di secondo grado, che vede l’Agenzia appellante vittoriosa, si fonda su un duplice rilievo: che la Guardia di Finanza, nel gennaio 2004, aveva accertato che l’attività commerciale nuova non era iniziata ed i lavori di ristrutturazione degli immobili neppure ultimati, sicchè il predetto termine non poteva ritenersi compiutamente rispettato; che neppure poteva ritenersi dimostrata, per il periodo anteriore al 2005, epoca cui si riferiva l’atto divisionale di cui al rogito notarile dell'(OMISSIS) prodotto nel corso del primo grado, la “titolarità” in capo al G. degli immobili interessati all’investimento o, quantomeno, la “piena disponibilità” degli stessi, prima di tale data.

La C.T.R. di Roma, nell’accogliere la domanda di revocazione proposta dal contribuente e, decidendo nel merito rescissorio, nel confermare la sentenza di primo grado, ha evidenziato due errori percettivi in cui sarebbe incorso il giudice di appello.

Osserva, innanzitutto, che il valore di acquisto del terreno sul quale insistevano i fabbricati destinati alla nuova attività commerciale “era stato lasciato fuori dalle agevolazioni richieste”, che quindi “oggetto del credito d’imposta era il complesso di spese sostenuto – e documentate – per l’acquisto dei singoli componenti l’azienda realizzata, ivi compresi non tanto i fabbricati in sè quanto i materiali usati per costruirli, documentati con fatture e certamente di proprietà della Ditta ricorrente G.G.”.

In ordine al secondo errore revocatorio osserva, invece, che “proprio il fatto, emergente dagli atti, che gli immobili nei quali doveva svolgersi l’attività non erano ancora rifiniti dimostra… che essi non erano “ultimati” all’atto del controllo del 29 gennaio 2004 e che il termine dei due anni non era dunque ancora iniziato” in quanto “è documentalmente provato che l’azienda è entrata in funzione nel 2004”, sicchè “occorrerebbe rideterminare il credito di imposta escludendo l’anno 2001, per il quale la ditta ha usufruito di soli 18.169 Euro, ma non vi è in proposito uno specifico motivo di appello dalla Agenzia”.

E’ appena il caso di sottolineare, inoltre, che la stessa C.T.R. capitolina rileva che “la mancata valutazione, da parte della Regionale, del fatto che il G. era comproprietario dell’area, per eredità, fin dal 1989 e che egli possedesse una scrittura privata dei fratelli comproprietari in data 19 gennaio 2004 che gliene riconoscevano la piena ed esclusiva disponibilità, e la conseguente opinione che egli fosse divenuto proprietario esclusivo del terreno soltanto col citato atto notarile del 2005 costituiscono certamente degli errori – di diritto più che di fatto – non foss’altro perchè la legge non richiede la “proprietà” dell’area ma appunto la sua “disponibilità”.

Si può, allora, concludere che l’impugnata sentenza individua due errori revocatori, ex art. 395 c.p.c., n. 4: il primo, ricadente sulla circostanza, positivamente risultante dagli atti e dai documenti, che G. era “proprietario” dei materiali usati per la costruzione dei fabbricati, per esserne stato l’acquisto dimostrato “con fatture” (come, del resto, per celle frigorifere, scaffalature ed autocarro), degradando a fatto non decisivo la “proprietà” dell’area, non richiesta dalla normativa agevolativa che parla di mera “disponibilità” della stessa, condizione questa ricavabile dagli atti e dai documenti, come appunto “la scrittura privata del 19 gennaio 2004, se ben interpretata”; il secondo, ricadente sulla circostanza, anch’essa positivamente risultante dagli atti e dai documenti, segnatamente, il p.v.c. della Guardia di Finanza circa la mancata ultimazione dei lavori edili all’atto del controllo e la dichiarazione di variazione dati prodotta dall’Agenzia delle Entrate circa l’indicazione proveniente dallo stesso G. dell’inizio attività, che la nuova impresa commerciale era stata effettivamente avviata nel corso dell’anno 2004, in ottobre, dal che sarebbe al più derivata la necessita di una rideterminazione – di fatto preclusa dal difetto di specifica impugnazione sul punto – del credito d’imposta, con esclusione dell’importo utilizzato per il 2001. Ciò in applicazione della regola, prevista dal più volte citato art. 8, comma 7, secondo cui “se i beni oggetto

dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione”.

Tuttavia, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, la questione relativa all’interpretazione della sopra richiamata documentazione, degli accertamenti e delle dichiarazioni in essi contenuti è stata ampiamente dibattuta dalle parti, sin dal primo grado del giudizio, rappresenta punto controverso, dal quale dipende la decisione della causa, ed è stata devoluta all’esame della C.T.R. di Roma con l’atto di appello.

Il giudice del gravame ha considerato il contenuto di tale documentazione, dimostrando con ciò di aver preso contezza dell’esistenza anche dei documenti valorizzati dalla difesa del contribuente, ma ha dato al contenuto degli stessi una interpretazione diversa da quella proposta dal G. ponendo, con motivazione sintetica ma puntuale, tale diversa interpretazione a fondamento della propria decisione.

Nè può dirsi vi sia stato un consequenziale travisamento del fatto, e quindi una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, errore appunto denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Sicchè, quand’anche si volesse ritenere che vi sia stata violazione di norme di legge ovvero un’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di appello, derivante dall’omessa o inadeguata considerazione di taluni dei documenti in atti, è da escludersi che ciò possa farsi valere come motivo per la revocazione della sentenza.

In entrambi i casi infatti, il contribuente avrebbe dovuto far valere le proprie doglianze non con il rimedio della revocazione, atteso che neppure poteva trovare ingresso la fase rescissoria non ricorrendo alcuno dei casi di cui all’art. 395 c.p.c., ma con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, e, del resto, è ciò che il G. ha fatto, avendo presentato, parallelamente all’istanza di revocazione e come meglio illustrato nella memoria difensiva depositata ex art. 378 c.p.c., ricorso per la tassazione della sentenza n. 177/10/09 della C.T.R. di Roma, impugnazione quest’ultima in ordine alla quale questa Corte, con ordinanza n. 20071/12, ha dichiarato cessata la materia del contendere per essere stata nelle more revocata la sentenza in quella sede impugnata.

Avverso l’ordinanza n. 20071/12, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione, sul rilievo che l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza revocatoria costituisce fatto erroneamente presupposto dal Collegio giudicante, in quanto incontestabilmente escluso dagli atti di causa, e che non ha costituito punto controverso tra le parti.

Orbene, la questione che concerne l’eventuale interferenza tra i diversi procedimenti pendenti innanzi a questa Corte di legittimità, che involge anche la decisione sull’istanza di riunione di quel giudizio con il presente giudizio, viene solo ora esaminata, nonostante abbia un indubbio carattere pregiudiziale, per ragioni di comodità della trattazione.

Essa, infatti, può essere agevolmente risolta, sulla scorta di quanto in precedenza esposto, applicando il principio secondo cui la pendenza del giudizio di revocazione contro la sentenza di merito non è di ostacolo, alla luce dell’art. 398 c.p.c., come modificato dalla L. n. 353 del 1990, art. 68, alla trattazione del ricorso per cassazione contro la sentenza di merito, essendovi completa autonomia tra il giudizio di cassazione e quello per revocazione, almeno finchè il giudice investito di quest’ultima non ritenga di sospendere i termini per la proposizione del primo o il procedimento di tassazione stesso, tanto più qualora tra le due cause non sussista interferenza di questioni (Cass. n. 11413/2000).

Nel presente processo si dibatte della spettanza dell’agevolazione e, dunque, del merito della controversia tributaria, e se è ravvisabile una pregiudizialità o, quantomeno, una precedenza di trattazione, essa sussiste a favore del presente giudizio, all’esito del quale, in ipotesi, potrebbe cessare la materia del contendere del giudizio di revocazione del quale si è detto, e rende inopportuna la riunione delle impugnazioni, tanto più non sussistendo interferenza di questioni.

La sentenza impugnata, pertanto, merita di essere tassata, con accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbimento del secondo, che attiene alla decisione di merito della pretesa tributaria, e la causa va rinviata alla C.T.R. di Roma la quale, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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