Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20146 del 24/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20146 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 11054-2013 proposto da:
DE JORIO GIULIANA DJRGLN40A42F839A, FIDA MARCO,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DE JORIO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GABRIELLA GAGLIO, giusta
delega a margine del ricorso per revocazione;
– ricorrenti contro
CONSORZIO PISTOIESE TRASPORTI SPA (in forma abbreviata
COPIT SpA) in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione legale rappresentante, elettivamente domiciliata in.
ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 – interno 5, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO MARTIRE, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 24/09/2014

difende unitamente all’avvocato ROBERTA BECHI, giusta delega a
margine del controricorso;
– conttoricorrente nonché contro

MOSCARDI MARIA GRAZIA;
– intimati sul ricorso 10525-2014 proposto da:
MOSCARDI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato
MARCO BALDASSARRI, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente contro
CONSORZIO PISTOIESE TRASPORTI – COPIT SPA, COMUNE
DI PISTOIA, MOSCARDI MARIA GRAZIA, DE JORIO
GIULIANA, FIDA MARCO;
– intimati avverso la sentenza n. 4741/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE dell’8.2.2012, depositata 11 23/03/201.2;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Roberto Martire che si riporta
agli scritti e chiede la riunione al ricorso R.G. 10525/2014.

Ric. 2013 n. 11054 sez. M1 – ud. 11-07-2014
-2-

COMUNE DI PISTOIA, MOSCARDI ANNA MARIA,

“Rilevato che con sentenza n. 4741 del 2012 questa Corte ha
provveduto in ordine alla controversia di natura espropriativa
intercorsa tra il Consorzio Pistoiese Trasporti (CO.PI.T) e le parti
private (Giuliana De Jorio e Marco Fida, nonché Anna Maria e Maria
Grazia Moscardi);
ritenuto che per quel che interessa ai fini del presente ricorso per
revocazione, la Corte a pag. 17 1 al punto n. 6 della motivazione,
nel rigettare il primo motivo di ricorso incidentale proposto da
Giuliana de Jorio e Marco Fida, avente ad oggetto l’omessa
pronuncia sulla richiesta applicazione della maggiorazione del 10%
sul valore venale dell’immobile stabilita dall’art. 2 corna 89 della I.
n. 244 del 2007, prevista per l’ipotesi che l’indennità offerta sia
inferiore agli otto decimi di quella accertata giudizialmente, ha
affermato che l’indennità calcolata dal CTU era comunque inferiore
a quella determinata dalla Commissione Provinciale, precisando
anche che la Corte territoriale aveva ordinato alla CO.Pi.T. di
versare la differenza tra “detto maggior importo” e quello già
versato dalla società espropriante”;
Ritenuto che i ricorrenti Giuliana De Jorio e Marco Fida deducono ex
art. 395 n. 4 cod. proc. civ. che la Corte di Cassazione sulla base di
un errore percettivo abbia fondato il rigetto del motivo sulla
inferiorità della quantificazione eseguita dal CTU rispetto a quella
della Commissione Provinciale, mentre era accaduto esattamente il
contrario. L’accertamento peritale aveva accertato un valore
superiore (E 220.000, così determinato : E 200.000 valore venale
immobili da incrementarsi con la dedotta maggiorazione del 10%) e
non inferiore a quello stabilito dalla sopraindicata Commissione (E
205.282.48).
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte nel
respingere il motivo in questione non è incorsa in alcun errore
percettivo avendo posto a confronto il valore dei beni immobili
senza la maggiorazione prevista dalla legge e quello offerto dalla
Commissione. Le conseguenze derivanti da questa esatta
individuazione dei due valori, sono di natura giuridica e
conseguentemente devono ritenersi del tutto estranee all’ambito
del giudizio di revocazione.
In conclusione, ove i predetti rilievi siano condivisi il ricorso deve
essere respinto”

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione nel
procedimento civile iscritto al R.G. 11054 del 2013

“Rilevato che con sentenza n. 4741 del 2012 questa Corte ha
provveduto in ordine alla controversia di natura espropriativa
intercorsa tra il Consorzio Pistoiese Trasporti (CO.PI.T) e le parti
private (Giuliana De Jorio e Marco Fida, nonché Anna Maria e Maria
Grazia Moscardi);
ritenuto che per quel che interessa ai fini del presente ricorso
avente ad oggetto la richiesta di correzione di errore della predetta
sentenza, che la Corte di Cassazione a pag. 16 nelle ultime quattro
righe ha così determinato il limite minimo del valore delle aree
dedotte in giudizio :
per la minore estensione di mq. 680 E.66000 a mq;
per l’estensione di mq. 2300 E 50 per mq;
valore minimo totale E 56.380.
Ritenuto che il totale fondato sui parametri indicati dalla Corte è
pari ad E 159.880;
ritenuto che la parte contro ricorrente non contesta tale
quantificazione, da reputarsi esatta;
Ritenuto in conclusione, che ove si condividano i predetti rilievi
deve procedersi alla correzione sopra indicata”;
ritenuto che i procedimenti vadano riuniti e vadano decisi secondo
quanto indicato nelle relazioni depositate;
Ritenuto, pertanto ; che occorre procedere alla correzione dell’errore
materiale mentre il ricorso per revocazione deve essere respinto
con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle
spese di lite, nonché del versamento ex art. 13 comma 1 quater
d.p.r. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi n. 11054 del 2013 e 10525 del 2014
dichiara inammissibile il ricorso contrassegnato da R.G. 11054 del
2013. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento che liquida in E 5000 per compensi; E 100 per
esborsi oltre accessori di legge, in favore della parte
controricorrente.

Rilevato che è stata depositata una seconda relazione in ordine al
ricorso per correzione errore materiale (R.G. 10525 del 2014)
relativo al medesimo provvdimento del seguente tenore :

Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza
di questa Corte n. 4741 del 2012 nel modo che segue :
a pag. 16 nella terz’ultima riga al posto di E 56.380 si deve leggere
E 159.880. Fermo il resto.
Manda alla cancelleria di provvedere alla necessaria annotazione.
Così deciso nella camera di consiglio sei giorno 11 luglio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Dà atto che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater cl.p.r. 115 del
2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

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