Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20146 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 15/02/2017, dep.18/08/2017),  n. 20146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25/2015 proposto da:

D.L.A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MERLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO PETRELLA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MARCANGELI giusta

procura in calce al controricorso;

B.A.M., P.G., P.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SIRTE 18, presso lo studio dell’avvocato

GIULIA BASILE, rappresentati e difesi dall’avvocato ELEUTERIO

SIMONELLI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 912/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI.

Fatto

PREMESSO

D.L.I. convenne l’erede di P.C. dinanzi al Tribunale di Avezzano, deducendo: a) nel gennaio 1987 il de cuius concesse a N. e L. un locale adibito a bar al canone di Lire 650.000 per sei anni; b) nel dicembre 1992, in prossimità della prima scadenza, rinunciò alla disdetta prestando il consenso al subentro dell’attrice che aveva acquistato l’azienda dalle conduttrici, e fu concluso un nuovo contratto di sei anni, rinnovabili, a decorrere da aprile 1993 ad un canone di un milione di lire di cui 250 mila Lire pagate in nero con consegna a garanzia di effetti cambiari a scadenza quadrimestrale da marzo 1993 a dicembre 1998, restituiti al momento del pagamento; d) a gennaio 1999 il canone aumentò a Lire 1.300.000 mensili; e) con separato giudizio la locatrice convenne gli altri eredi del de cuius chiedendo la restituzione pro quota delle somme in violazione della L. n. 392 del 1978, art. 79.

Il Tribunale, ravvisata la novazione del contratto nel gennaio 1999, alla scadenza del secondo sessennio, rigettò la domanda e la Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 18 settembre 2014 respinse il gravame sulle seguenti considerazioni: 1) la persistente validità del primo contratto del “settembre” 1986 per mancata disdetta era eccezione nuova e comunque smentita dalla lettera di disdetta agli atti, non contestata; 2) la mancata indicazione del beneficiario delle cambiali e la produzione della sola parte anteriore degli assegni, privi di timbro di negoziazione alla banca, comporta l’inidoneità a provare i contestati versamenti di aumento canone in nero, non superabile dagli estratti conto riferentisi a periodi successivi; 3) la violazione della L. n. 392 del 1978, art. 32, era stata dedotta per la prima volta in appello e quindi era inammissibile.

Ricorre per cassazione D.L.A.I., cui resiste P.F.. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il collegio ha disposto la motivazione semplificata.

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 345 c.p.c., nonchè della L. n. 392 del 1978, art. 28 e dell’art. 1230 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; conseguente mancato esame di questioni decisive della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)” per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo di appello con cui era stata censurata la motivazione del tribunale di novazione del contratto nel gennaio 1999 mentre invece era in vigore il precedente contratto in mancanza di disdetta, rilievo non nuovo ma già formulato all’udienza di primo grado, e per avere erroneamente qualificato disdetta la lettera del dicembre del 1998, tardiva per la scadenza del contratto, ancorchè riferentesi ad altra precedente disdetta genericamente indicata, in violazione della L. n. del 392 1978, art. 28.

Le censure sono inammissibili.

Ed infatti, onde ritenere oggetto del thema disputatum in primo grado la contestazione della novazione del contratto nel gennaio 1999 per omessa tempestiva disdetta dell’originario contratto del 1987, la ricorrente aveva l’onere ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, preliminarmente di specificare in quale fase del giudizio e con quale atto aveva contestato il documento del dicembre 1998 che la Corte di appello ha considerato tempestiva disdetta ed in relazione al quale ha affermato che nessuna contestazione era stata sollevata; quindi aveva l’onere di trascriverne il contenuto e di formulare censure ai sensi degli artt. 1362 c.c. e segg., per violazione di regole ermeneutiche, applicabili anche agli atti unilaterali ai sensi dell’art. 1324 c.c., avendo la disdetta natura negoziale (Cass. 6075 del 1995, 3616 del 2014).

2.- Con il secondo motivo lamenta: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, mancata complessiva valutazione delle prove” per non avere i giudici di merito adeguatamente valutato l’emissione delle cambiali corrispondenti all’importo in nero, gli assegni emessi a favore del locatore, la testimonianza del Pe..

La censura, volta ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile avendo la Corte di merito argomentato le ragioni di insufficienza delle prove a dimostrare gli assunti attorei ed essendo applicabile il novellato art. 360 c.p.c., n. 5, che non consente più di denunciare l’insufficienza della motivazione, ma soltanto la sua mancanza o assoluta contraddittorietà, da escludere nella fattispecie.

3.- Con il terzo motivo lamenta: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 345 c.p.c. e della L. n. 392 del 1978, art. 32, con riferimento dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto non formulata questa censura in primo grado mentre era stata sostanzialmente denunciata l’illegittimità dell’aumento del canone da Lire 650 mila a Lire 750 mila e comunque a verbale del gennaio 2014, in Tribunale, era stata denunciata la violazione dell’aggiornamento del canone perchè non richiesto.

La censura è infondata perchè la causa petendi della domanda originaria era costituita su illegittimi aumenti di canone nel corso del rapporto rispetto alla quale la violazione della L. n. 392 del 1978, art. 32, costituiva domanda nuova – che si concretizza nella formulazione di una pretesa nuova, diversa da quella originaria, della quale innova l’oggetto, introducendo nel giudizio nuovi temi di indagine – vietata nel rito locatizio per esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento del processo ed all’attuazione dei principi di immediatezza e concentrazione, al fine di consentire (alle parti ed al giudice) la costruzione (tendenzialmente irreversibile) del quadro della controversia e del corrispondente progetto istruttorio, salva l’autorizzazione del giudice nella ricorrenza dei gravi motivi (art. 420 c.p.c., comma 1).

Così corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la censura va respinta.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della soccombente di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 4.200 di cui Euro 4.000 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della soccombente di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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