Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20146 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26584-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MECRA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 163/2010 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con sentenza n. 163/03/2010 del 9/10/2009, depositata il 14/10/2010, la Commissione Tributaria Regionale di Potenza respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Matera, avverso la sentenza n. 132/06/07, del 27/6/2007, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Matera aveva accolto il ricorso della MECRA S.R.L. contro l’avviso di recupero di credito d’imposta, relativo all’anno 2002, per nuovi investimenti in aree svantaggiate (spese di acquisto di uno “stampo” per la produzione di componenti plastiche) ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8. Rilevava, in particolare, che quantunque il bene agevolato fosse materialmente collocato presso un’azienda terza, la Italmen s.r.l., fornitrice di taluni “particolari” in materiale plastico impiegati dalla società contribuente nel proprio processo produttivo di fabbricazione ed assemblaggio di pezzi di ricambio per automobili, esso non era mai entrato nella disponibilità economica del soggetto terzo, nè era mai stato utilizzato da quest’ultimo per fini propri, ma esclusivamente per la produzione di beni in favore della società MECRA.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, la L. n. 388 del 2000, art. 8, per non avere la C.T.R. considerato che non è consentito l’utilizzo dei beni agevolati da parte di “terzi”, direttamente o indirettamente, in forza anche di meccanismi negoziali atipici, e che lo stampo era allocato presso la Italmen, con affidamento in deposito, sulla base di contratto “conto/lavorazione”, e dunque non nella struttura produttiva della impresa beneficiaria del credito d’imposta ma in quella del soggetto terzo la quale neppure poteva essere considerata autonoma struttura produttiva della società MECRA, sicchè ricorreva la finalità perseguita dalla norma di evitare l’immissione temporanea dei beni nell’impresa al solo fine di fruire dell’agevolazione.

La società contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

La ricorrente Agenzia delle Entrate deduce la violazione di legge, con riguardo alla L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, avendo la Commissione Tributaria Regionale ritenuto compatibile con il beneficio l’acquisto agevolato di un bene da destinare a finalità di impresa diversa da quella fruente dell’agevolazione ed evidenzia che i beni strumentali, e nello specifico lo “stampo” concesso in uso alla Italmen s.r.l. per la produzione di componentistica utilizzata dalla società contribuente nel proprio processo produttivo di fabbricazione ed assemblaggio di pezzi di ricambio per automobili, non possono essere utilizzati, nè direttamente, nè indirettamente, in strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all’agevolazione.

Come questa Corte ha avuto anche recentemente modo di rilevare, l’agevolazione in oggetto “si pone l’obiettivo di favorire l’innovazione tecnologica e, più in generale, l’effettuazione di nuovi investimenti in beni strumentali – in determinati settori – all’interno delle aree territoriali svantaggiate (ammesse, in quanto tali, alle deroghe già previste dall’art. 87, par.3, letta) e c) del Trattato Istitutivo), individuate sulla base delle indicazioni provenienti dalla Commissione UE.” (Cass. n. 13422/2016).

Orbene, secondo il comma 7 della disposizione in esame, il recupero del credito è possibile “se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all’agevolazione”.

Ne consegue che i beni agevolati devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” e della “esclusività” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta e essere di uso durevole ed atti all’impiego come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa medesima.

Nel caso in esame assume rilevanza, ai fini della applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, e pertanto della revoca dell’agevolazione, la circostanza che il bene era destinato non già ad essere utilizzato materialmente dall’acquirente ammesso al regime di favore, ed all’interno della sua struttura produttiva operante in area svantaggiata, ma nel processo produttivo di un’impresa terza che, seppure legata da documentata relazione contrattuale con l’impresa beneficiaria dell’agevolazione, e che offre un titolo giustificativo dell’uso del bene, resta pur sempre un soggetto giuridicamente ed economicamente autonomo, elemento quest’ultimo rispetto al quale non appare decisiva l’affermazione, che pure si legge nell’impugnata sentenza, secondo cui i patti negoziali “obbligavano la Ditta terza ad utilizzare lo stampo de quo esclusivamente per la produzione di beni in favore della Società acquirente Mecra s.r.l.”.

Ed infatti, le ragioni economiche addotte dalla contribuente in merito alla possibilità di spuntare un prezzo più favorevole rispetto a quello di mercato attraverso la concessione in uso, all’impresa fornitrice dei predetti componenti, dello “stampo” necessario per la loro realizzazione, sono affatto estranee alla ratio ispiratrice dell’agevolazione, che comporta la necessità che i beni stessi vengano utilizzati dall’acquirente ammesso al regime di favore e che essi siano strumentali ed inerenti alla sua attività produttiva e non a quella di altro imprenditore, ancorchè quest’ultimo abbia assunto, a proprio carico e per conto del committente, la predisposizione di talune parti di un prodotto finale altrui, ipotesi al più riconducibile al fenomeno della cooperazione tra le imprese e del decentramento produttivo e che trova, sul piano dei rapporti civilistici, una specifica regolamentazione nella L. n. 192 del 1998 e nel D.Lgs. n. 231 del 2002, in materia di subfornitura.

Nè va sottaciuto che la relazione d’inerenza del bene, nuovo e strumentale che il regime agevolativo richiede, “onera il contribuente che abbia effettuato l’investimento e ne chieda la qualificazione siccome agevolato ai fini predetti, dare la prova che quel titolo contrattuale o quella particolare situazione di materiale utilizzo del bene stesso comunque “escludano un qualsiasi beneficio di terzi che, conducendo anche solo in parte l’unico bene, impediscano che si realizzi la citata relazione con le spese che vi abbia immesso il suo proprietario” (Cass. n. 15636 del 2014).

La Commissione Tributaria Regionale, nella impugnata decisione, non ha fatto buon uso dei principi affermati da questa Corte, per meglio delimitare il diritto all’agevolazione in esame, secondo i quali il comma 7 dell’art. 8 citato ha natura antielusiva, volta ad evitare l’immissione solo temporanea dei beni nell’impresa all’unico fine di fruire dell’agevolazione, con loro successiva destinazione (nell’arco temporale preso a riferimento dalla legge) ad una diversa struttura produttiva (Cass. n. 20411/2014); l’esclusiva strumentalità del bene acquistato all’esercizio dell’impresa ammessa all’agevolazione (da provarsi ad onere del contribuente) attiene al rapporto d’inerenza previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164, ed è pertanto elemento necessario al fine di usufruire del beneficio del credito d’imposta per l’intero costo dell’investimento (Cass n 1691/2016 e n. 23559/14); anche l’uso promiscuo del bene da parte di imprese diverse, a qualsiasi titolo, deve ritenersi ostativo alla fruizione del beneficio del credito d’imposta (Cass n 15636/2014).

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

La peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese della fase di merito, mentre quelle del presente giudizio di cassazione sono liquidate, secondo soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara compensate fra le parti le spese della fase di merito e condanna la MECRA S.R.L. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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