Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20145 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 23/09/2010), n.20145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato SILVETTI CARLO, che

la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A., G.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato

CARELLO CESARE ROMANO, che li rappresenta e difende, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 839/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2006 R.G.N. 6146/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato SILVETTI CARLO;

udito l’Avvocato BONA STEFANO per delega CARELLO CESARE ROMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per infondatezza ergo rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Roma, prof. D.M.G. conveniva in giudizio l’Unniversita’ degli Studi di (OMISSIS) ed esponeva di essere stato assunto con rapporto di lavoro di carattere dirigenziale per la durata di anni quattro come direttore della Ripartizione 7^ – attivita’ edilizia; era stato licenziato in tronco senza alcuna contestazione il 15.11.2001.

Dedotta l’illegittimita’ formale e sostanziale del provvedimento, l’attore rivendicava il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perdute ed al 50% del premio di risultato, conformemente al contratto.

2. Si costituiva l’Universita’ suddetta e rivendicava la piena legittimita’ del proprio operato. Deceduto nelle more del giudizio l’attore, il Tribunale dichiarava illegittimo il recesso e condannava la convenuta al risarcimento del danno nella misura indicata dall’attore in favore degli eredi.

3. Proponeva appello l’Universita’. Si costituivano gli eredi del D. M.. La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– va condivisa la decisione del Tribunale, nel senso che il licenziamento del D.M. e’ ingiustificato; gli addebiti appaiono infatti generici ed indeterminati;

– devesi peraltro ritenere che sia altresi’ mancata la previa contestazione, trattandosi di dirigente di fascia bassa;

– segue una dettagliata disamina degli addebiti, nonche’ delle repliche del D.M., dal che risulta che sostanzialmente fu l’Universita’ a porre il dirigente nelle condizioni di non poter utilmente operare;

– la liquidazione del danno e’ corretta, dato che a causa della risoluzione del rapporto il D.M. ha maturato uno punto actu un diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni conseguibili ed al 50% del premio di risultato.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione l’Universita’ (OMISSIS), deducendo tre motivi. Resistono con controricorso gli aventi causa dell’attore. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 230 del 1962, art. 4, degli artt. 1218, 1223, 1321, 1453, 1458, 1463, 2119 c.c.: l’indennita’ risarcitoria liquidata dalla Corte di Appello deve tenere conto della natura sinallagmatica del rapporto e delle retribuzioni che il dirigente avrebbe conseguito ove il rapporto di lavoro si fosse protratto fino alla scadenza prevista. Ma il decesso del lavoratore avrebbe impedito la prosecuzione del detto rapporto, onde alla data della morte doveva arrestarsi la liquidazione.

6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1369 c.c., perche’ il contratto inter partes va interpretato nel senso che la morte del lavoratore impedisce comunque la prestazione e quindi non puo’ consentire liquidazioni ulteriori.

7. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello utilizzato il dato inerente alle retribuzioni perdute a seguito del recesso anticipato affermando in modo apodittico che il risarcimento del danno matura uno puncto actu.

8. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi . Essi risultano infondati.

A seguito del recesso anticipato ed ingiustificato del datore di lavoro rispetto ad un contratto di lavoro dirigenziale con clausola di durata di anni quattro, il lavoratore perde il diritto alle retribuzioni e la facolta’ di rendere la prestazione. Egli ha diritto ad un risarcimento del danno che, sulla base del contratto stipulato, e’ commisurato alle retribuzioni perdute ed al 50% del premio di risultato. Tale diritto al risarcimento del danno matura istantaneamente ed entra a far parte del patrimonio del lavoratore;

come tale e’ trasmesso agli eredi. Sostenere che le retribuzioni non avrebbero potuto essere corrisposte dopo la morte del lavoratore presuppone che il lavoratore, all’atto del decesso, abbia in corso il rapporto di lavoro. Ma nella specie il rapporto e’ cessato ed il lavoratore non ha ulteriormente diritto ad alcuna retribuzione; egli ha invece maturato il diritto al risarcimento del danno il quale viene liquidato secondo i parametri pattiziamente stabiliti. La relativa liquidazione, basata sul tenore di apposita clausola contrattuale, costituisce peraltro questione di fatto, il cui riesame non e’ ammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione.

9. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna l’Universita’ degli Studi (OMISSIS) a rifondere a G.M. e D.M.A. le spese del grado, che liquida in Euro 34,00 oltre Euro quattromila/00 per onorari, piu’ spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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