Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20145 del 18/08/2017

Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 07/12/2016, dep.18/08/2017),  n. 20145

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11173/2014 proposto da:

C.F., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 18, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUCIA

SCAPPATICCI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA; P.R., in proprio e quale esercente la

responsabilità genitoriale sui figli minori F.S.,

F.A. e Fe.An., tutti quali eredi di F.M.;

– intimate –

nonchè da:

GENERALI ITALIA SPA a mezzo della propria mandataria e rappresentante

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona dei legali

rappresentante p.t. PA.VI. e D.G., domiciliato

ex lege, in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO CAMPISE giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.F., P.G., P.R., in proprio e quale

esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori

F.S., F.A. e Fe.An. tutti quali eredi di

F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 368/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI;

udito l’Avvocato SERGIO CAMPISE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata in data 11 ottobre 2006, il Tribunale di Catanzaro rigettò la domanda proposta nel 1997, nei confronti di Ina Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.a., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e di F.M., volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti da C.F. e P.G., quest’ultimo all’epoca minorenne e rappresentato dal genitore esercente la potestà parentale, Pa.Ro., in conseguenza di un sinistro verificatosi nel (OMISSIS), nel comune di (OMISSIS), allorchè C.F. e P.G. si trovavano in qualità di terzi trasportati nell’auto di proprietà e condotta da F.M., priva di copertura assicurativa, ritenendo il giudice di primo grado non raggiunta la prova che il veicolo su cui viaggiavano i terzi trasportati fosse privo di copertura assicurativa.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13 marzo 2013, dichiarò la contumacia di P.R., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori F.S., F.A. e Fe.An., tutti quali eredi di F.M., rigettò l’appello principale proposto avverso la sentenza del Tribunale da C.F. e P.G., ormai maggiorenne, per mancato raggiungimento della prova in relazione ai fatti come dedotti dai predetti e, accogliendo parzialmente l’appello incidentale proposto dalla società assicuratrice e in riforma della sentenza gravata, condannò gli appellanti principali al pagamento, in favore di Assitalia Le Assicurazioni d’Italia S.p.a., nella qualità, delle spese del primo grado del giudizio, confermò nel resto la sentenza impugnata e compensò tra le parti, in misura della metà, le spese del secondo grado di giudizio, condannando gli appellanti principali in solido al pagamento della residua metà di dette spese, in favore della predetta società assicuratrice, nella dedotta qualità.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.F. e P.G. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi.

Ha resistito con controricorso la Generali Italia S.p.a., già Ina Assitalia S.p.a., “ivi compresa Ina Assitalia in qualità di impresa designata”, a mezzo della propria mandataria e rappresentante Generali Business Solutions S.c.p.a. che ha pure proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

L’intimata P.R., in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori F.S., F.A. e Fe.An., tutti quali eredi di F.M., non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

2. Ricorso principale.

3. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; art. 2967 c.c.”.

I ricorrenti sostengono che la Corte di merito non avrebbe fatto buon governo dell’art. 2054 c.c., comma 1, che pone a carico del conducente del veicolo una responsabilità presunta per i danni arrecati a persone estranee alla circolazione. Deducono che, avendo essi adito il Tribunale nella qualità di terzi trasportati, detta Corte avrebbe dovuto accertare se gli attori avessero assolto l’onere di provare il fatto storico o se lo stesso fosse comunque emerso dagli atti del giudizio e se la controparte avesse dimostrato che il conducente vettore avesse posto in essere ogni manovra utile a evitare il sinistro. Asseriscono che la Corte di merito, affermando che “i ricorrenti non hanno dato prova che il sinistro si fosse verificato con le modalità degli appellanti”, avrebbe “puntato il dito” non sull’esistenza del fatto ma solo sulle modalità dello stesso, modalità non rilevanti in caso di lesione al terzo trasportato.

3.1. Il motivo è infondato.

E’ pur vero che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 c.c., esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell’art. 2054 c.c., per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno o, ancora, in caso di guasto tecnico, dando prova del caso fortuito o dell’inesistenza del vizio di manutenzione o costruzione (Cass. 21/05/2014, n. 11270). Pertanto, secondo il già richiamato orientamento giurisprudenziale, le presunzioni poste dall’art. 2054 c.c., comprese quelle riguardanti la responsabilità del proprietario, possono essere invocate da qualunque danneggiato e, quindi, anche dal terzo trasportato (Cass. 28/11/2007, n. 24749). Tuttavia, nella specie, non risulta fornita la prova di un fatto costitutivo e cioè la presenza degli attuali ricorrenti quali trasportati sul veicolo al momento del sinistro; la Corte di merito ha ritenuto che nessuno degli elementi probatori acquisiti consente di ritenere, con ragionevole certezza, che effettivamente gli appellanti riportarono le lesioni documentate in atti in occasione di un sinistro stradale in cui sia stata coinvolta l’auto del F. e ciò sulla base di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, ove, come nel caso all’esame, congruamente motivato.

4. Con il secondo motivo si deduce “Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione agli (artt.) art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 229 c.p.c.”.

Con riferimento alla tesi della Corte di merito, secondo cui gli appellanti non avrebbero dato prova della loro presenza nell’auto che avrebbe causato l’incidente, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare quanto risultante documentatamente; i predetti fanno particolare riferimento al verbale di sommarie informazioni redatto in data 18 maggio 1996, e alle dichiarazioni in esso riportate e rese dal F. che costituirebbero confessione extragiudiziale resa davanti al pubblico ufficiale e lamentano che, pur avendo la Corte di merito ritenuto siffatte dichiarazioni confessione stragiudiziale, abbia poi però ritenuto – con motivazione “scarna” e “non convincente” – le stesse prive di valenza probatoria, in quanto tale valenza sarebbe “compromessa dalla intrinseca inattendibilità della versione dei fatti contenuta in quelle dichiarazioni”, perchè contraddittoria quanto alle persone presenti nell’auto e quanto alla circostanza che il conducente non avrebbe subito lesioni a dispetto degli altri occupanti.

4.1. Il motivo è inammissibile, essendo teso, in sostanza ad una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e comunque, per la parte relativa ai dedotti vizi motivazionali, non essendo stato veicolato correttamente ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nel caso all’esame, ratione temporis.

Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non è, infatti, più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, specificamente individuato, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come nella specie – comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

5. Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

6. Ricorso incidentale

7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce “Violazione e falsa applicazione de(gli) artt. 115116 c.p.c., insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3-5”.

La società assicuratrice impugna la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte di merito ha rigettato l’appello incidentale (rectius il primo motivo di tale appello) sull’erroneo – ad avviso della controricorrente ricorrente incidentale – presupposto che la richiesta di restituzione delle somme non sarebbe stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e che nessuna prova sarebbe stata fornita del pagamento nel corso del giudizio.

Assume la società assicuratrice di aver, sin dalla comparsa di costituzione e risposta in seguito alla riassunzione del processo nel corso del primo grado, dato atto del pagamento, mai contestato da controparte, e chiesto la condanna alla restituzione delle somme versate e di aver ribadito tale richiesta nella comparsa conclusionale e nelle successive repliche depositate dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello; evidenzia, altresì, che gli stessi appellanti, nell’atto di appello, hanno dato atto di aver ricevuto il pagamento della provvisionale e di aver comunque, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, provato tale pagamento allegandone la quietanza al suo fascicolo.

7.1. Il motivo è fondato, precisandosi, per quanto attiene ai vizi motivazionali, che pur riferendosi, al riguardo, in rubrica alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, non applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore a quella ora vigente, risulta chiaramente dall’illustrazione del motivo che lo stesso è, sotto tale profilo, comunque ammissibile, contestandosi nella specie l’intrinseca consequenzialità e coerenza logica del giudizio con riferimento alla statuizione sul primo motivo di appello incidentale proposto.

7.2. La Corte di merito ha rigettato tale motivo ritenendolo inammissibile per novità; in particolare detta Corte ha affermato che, mentre al giudice di appello può essere chiesta, senza alcuna preclusione, e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni, la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza impugnata, la restituzione di quanto pagato in esecuzione di un provvedimento provvisorio emesso nel corso del giudizio di primo grado debba essere necessariamente richiesta al giudice di quel grado in sede di precisazione delle conclusioni e che, solo nel caso in cui quel giudice rigetti tale richiesta o ometta di provvedere sulla stessa, tale domanda possa essere proposta al giudice dell’appello. Non essendo stato, nella specie, nulla richiesto dalla società assicuratrice in sede di precisazione delle conclusioni, ad avviso della Corte di merito, correttamente nulla è stato disposto al riguardo dal primo giudice.

7.3. In disparte il rilievo che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell’interesse a coltivarla (Cass. 16/02/2010, n. 3593; Cass. 10/07/2014, n. 15860), osserva il Collegio che l’ordinanza con cui il giudice istruttore concede al danneggiato l’assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (nella specie l’ordinanza è stata emessa antecedentemente al 1 gennaio 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), non è impugnabile nè è immediatamente ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., difettando dei fondamentali requisiti della decisorietà e della definitività: trattasi, infatti, di un provvedimento dichiarato espressamente revocabile con la decisione del merito ed avente natura provvisoria, essendo destinato ad essere assorbito dalla sentenza che chiude il giudizio di primo grado (Cass. 13/02/1980, n. 1044Cass. 28/12/1991, n. 13968; v. anche Cass., ord., 31/08/2011, n. 17862). Dovendosi, pertanto, far riferimento alla sentenza di primo grado, la restituzione di quanto versato in esecuzione dell’ordinanza immediatamente esecutiva, implicitamente revocata con la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, ben può essere chiesta anche per la prima volta con l’atto di appello o con la comparsa di risposta contenente ricorso incidentale avverso detta sentenza, evidenziandosi che ciò è conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e non costituisce perciò domanda nuova, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello.

Nella specie, poi, effettivamente gli stessi ricorrenti hanno dato atto di aver ricevuto il pagamento della provvisionale, di cui è stata pure prodotta la quietanza (v. fascicolo della società assicuratrice).

Erroneamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto inammissibile il primo motivo dell’appello incidentale e comunque preclusa la pronuncia di una condanna alla restituzione in difetto di prova dell’effettivo versamento delle somme di cui all’ordinanza provvisionale.

8. Dal rigetto del ricorso principale e dall’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale resta assorbito l’esame del secondo motivo del ricorso indicato per ultimo, proposto in via condizionata.

9. In conclusione, va rigettato il ricorso principale, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va, in relazione, cassata.

10. La causa si presta ad essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va, alla luce di quanto sopra evidenziato, in accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale, accolta la domanda di restituzione della somma versata a titolo di provvisionale proposta dalla società assicuratrice e, per l’effetto gli attuali ricorrenti vanno condannati alla restituzione, in favore della predetta società, di quanto loro versato a tale titolo, con interessi legali dalla data dell’avvenuto versamento (arg. ex Cass. 22/02/1993, n. 2106; Cass. 29/01/2007, n. 1779).

11. Va confermata la liquidazione delle spese del giudizio di appello già operata dalla Corte di merito, come indicato in dispositivo.

12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale, accoglie la domanda di restituzione della somma versata a titolo di provvisionale proposta dalla società assicuratrice e, per l’effetto, condanna gli attuali ricorrenti alla restituzione, in favore della predetta società, di quanto loro versato a tale titolo, con interessi legali dalla data dell’avvenuto versamento; compensa tra le parti le spese di secondo grado per la metà e condanna gli attuali ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, in favore della società assicuratrice, per la restante metà, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre IVA e accessori come per legge; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente ricorrente incidentale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA