Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20145 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. un., 03/10/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 03/10/2011), n.20145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in 2011 ROMA, VIA

FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato ACETO ANTONIO, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 183/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso de 23 settembre 1998 A.C. ha chiesto al tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli la condanna del Consorzio interprovinciale Alto Calore di Avellino al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione di parte di un fondo di sua proprietà per l’esecuzione di una condotta idrica interrata. Il Consorzio ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la prescrizione del diritto azionato e, comunque, l’infondatezza della domanda.

Con sentenza del 27 aprile 2007 il t.r.a.p. ha rigettato la domanda e tale decisione è stata confermata dal tribunale superiore della acque pubbliche con sentenza del 27 novembre 2009 la quale ha affermato che: a) la servitù di acquedotto di cui si tratta, benchè consistente in condutture interrate, costituiva servitù apparente in quanto nel fondo della ricorrente erano visibili opere esterne permanenti e visibili che evidenziano inequivocabilmente l’esistenza della servitù stessa, consistenti in un serbatoio e in numerosi pozzetti di ampie dimensioni con struttura in calcestruzzo, non essendo state tali circostanze di fatto, eccepite dal Consorzio, contestate dalla ricorrente; b) peraltro, trattandosi nella specie di servitù pubblica, nella quale non sussiste il rapporto tra fondo dominante e servente, il requisito dell’apparenza è irrilevante, con la conseguenza che può maturarsi l’usucapione anche in mancanza di opere visibili e permanenti; C) il diritto risarcitorio si è estinto in quanto la servitù di acquedotto è stata acquistata il 4 settembre 1998, per usucapione ventennale, decorrente dal 4 settembre 1978, data di ultimazione dei lavori, anteriore alla data della domanda introduttiva proposta il 23 settembre 1998; d) il diritto risarcitorio non sussiste, per mancanza del carattere illecito del comportamento denunciato, sia per il periodo anteriore all’acquisto per usucapione, che ha effetti retroattivi, sia per quello successivo.

Avverso la sentenza del t.s.a.p. la A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, il illustrati con memoria. La società Alto Calore Servizi s.p.a., succeduta al Consorzio, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve osservarsi che l’istanza di rinvio della trattazione del presente ricorso per pendenza di trattative di bonario componimento non può essere accolta, perchè generica e non suffragata da elementi dotati di una qualche concretezza.

2. Con il primo motivo, deducendo l’errata e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 c.c., la ricorrente sostiene che sarebbe errata l’affermazione del t.s.a.p. secondo cui sussisterebbe il requisito dell’apparenza, perchè in realtà nè sul fondo della ricorrente nè sui fondi limitrofi erano state realizzate opere visibili. Errata sarebbe anche l’affermazione secondo la quale l’esistenza delle opere visibili non sarebbe stata oggetto di contestazione, per il fatto che la relativa eccezione sarebbe stata formulata dal Consorzio in modo irrituale solo nella comparsa conclusionale.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’errata e falsa applicazione degli artt. 825, 1061 e 3158 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che per l’usucapibilità delle servitù di uso pubblico non era necessario il requisito dell’apparenza sia perchè le opere di cui si tratta sono di proprietà di una società privata e quindi soddisfano un interesse privato e pertanto non possono costituire una servitù di uso pubblico e sia perchè, comunque, il requisito dell’apparenza è richiesto anche per l’usucapione delle servitù di tale natura.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e 2043 c.c., la ricorrente censura l’affermazione secondo la quale l’acquisto per usucapione avrebbe estinto anche il diritto al risarcimento dei danni perchè non essendo mai possibile chiedere al giudice ordinario la demolizione delle opere pubbliche e il ripristino dello stato dei luoghi, l’acquisto della servitù per usucapione comporterebbe il diritto al mantenimento delle condotte ma non potrebbe escludere il diritto al risarcimento dei danni causati da un illecito di carattere permanente, nel limite dei cinque anni anteriori alla proposizione della domanda. Vengono infine aggiunte considerazioni relative all’entità del risarcimento dei danni che dovrebbe essere liquidato ex art. 384 c.p.c. 2. Il primo motivo è inammissibile.

Il t.s.a.p., confermando l’accertamento effettuato dal t.r.a.p., ha affermato che la realizzazione dell’acquedotto ha comportato l’esecuzione di opere permanenti visibili dal fondo del ricorrente.

Il giudizio di fatto secondo il quale nella specie sussistono i requisiti della visibilità e (implicitamente) della inequivocità delle opere esterne alle condutture interrate è incensurabile in questa sede, salvo che per insufficienza o illogicità della motivazione sulla quale si fonda, mentre nessuna censura di questo tipo è stata articolata dal ricorrente.

Il secondo motivo, che investe l’argomentazione concorrente del t.s.a.p. relativa alla non necessità dell’apparenza per l’usucapibilità delle servitù di uso pubblico, resta pertanto assorbito, essendo sufficiente a sorreggere la decisione impugnata l’accertamento della ricorrenza del requisito dell’apparenza.

Il terzo motivo è inammissibile perchè la censura non coglie la ratio decidendi costituita dall’affermazione che l’usucapione fa venir meno l’elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell’illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell’acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell’interesse all’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto (Cass. n. 19294/2006, 8792/2000, 3153/1998).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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