Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20144 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 25/07/2019), n.20144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Giusep – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4975/15 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore

pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi

n. 12.

– ricorrente –

Contro

FERTRANS S.R.L., nella persona del rappresentante legale p.t.,

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso,

dall’Avv. Marco Monti e dall’Avv. Giuseppe Galgano ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma viale

Mazzini 142.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1327/04/14 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 2 luglio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 maggio 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Fatto

RITENUTO

che:

– la Fertrans S.r.l. ha proposto opposizione avverso l’avviso di pagamento mediante il quale l’Ufficio delle Dogane di Piacenza ha recuperato il credito di Euro 48.993,89 derivante dalla dichiarazione di riduzione degli oneri gravanti sul gasolio per autotrazione per gli anni dal 2005 al 2008, presentata indicando consumi di automezzi di proprietà della società ricorrente, ma dati in locazione senza conducente alle ditte Truck Rom Service S.r.l. (con sede in Romania), Truck Rom International S.r.l. (con sede in Romania), Ferbul Ltf (con sede in Bulgaria), Trans Cargo Doo Maglaj (con sede in Bosnia)”;

– la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con sentenza n. 17/02/11, depositata il 2 febbraio 2011, ha respinto il ricorso;

– La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha riformato la pronuncia di prime cure ritenendo che la normativa di cui al D.P.R. n. 277 del 2000 e la sua ratio non impedissero la fruizione dell’agevolazione per l’attività di autotrasporto svolta con le modalità adottate dalla Fertrans;

– l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;

– la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane lamenta la violazione del D.P.R. n. 277 del 2000, artt. 1,2,3 e 4, in relazione al D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, art. 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Parte ricorrente contesta l’interpretazione delle norme contenuta nella sentenza impugnata, ritenendo che nei casi di contratti di locazione senza conducente, la domanda di agevolazione non può essere presentata dall’intestatario del contratto (concedente), bensì da colui che utilizza il veicolo a titolo di noleggio (esercente nazionale o comunitario), il quale sarà tenuto ad allegare anche copia del contratto.

– il motivo è fondato;

– la lettura delle disposizioni richiamate del D.P.R. n. 277 del 2000 evidenzia che il beneficio viene riconosciuto all’utilizzatore effettivo del mezzo di trasporto. Se l’art. 1, comma 2, prevede che per “esercenti le attività di autotrasporto merci”, ai fini del regolamento, si intendono “le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell’albo istituito con L. 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui alla medesima legge, art. 32 ed iscritte nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d’ora in avanti denominate “esercenti nazionali” – oltre alle imprese appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea -, l’art. 3, comma 6, prescrive la necessità di indicare nel prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione, i dati del proprietario ovvero, nel caso di contratto di locazione con facoltà di compera o di contratto di noleggio di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 84 e successive modificazioni (locazione senza conducente), l’intestatario dei predetti contratti. Risulta pertanto necessario il possesso dell’autoveicolo;

– tale lettura viene avvalorata nell’ambito della Circolare n. 4/D del 23/02/2016 dell’Agenzia delle Dogane, che ha fornito chiarimenti in merito alla riconoscibilità del credito d’imposta sul gasolio utilizzato nel settore dell’autotrasporto con riguardo alle diverse forme ammesse di titolarità giuridica dell’autoveicolo utilizzato, non contemplando le forme di disponibilità del veicolo contenute nel D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, comma 6, l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio e il comodato senza conducente. La Circolare ha chiarito che la normativa deve essere letta come una richiesta obbligatoria per l’esercente di un titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio per cui si chiede rimborso/compensazione. Pertanto, il rimborso può essere richiesto anche per forme di disponibilità non presenti nel D.P.R. n. 277 del 2000, sempre che chi ne fa richiesta sia il legittimo possessore del veicolo;

– nel caso di specie, la società contribuente ha disposto l’affidamento del trasporto a terzi, per cui non aveva più il possesso nè la disponibilità del mezzo, e la fattispecie non rientra nell’ambito delle previsioni della normativa di riferimento, essendo inoltre estranea alla ratio della disciplina;

– l’accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza e, non essendo necessario nessun altro accertamento di merito, il ricorso originario deve essere rigettato;

– le spese del giudizio di merito vengono integralmente compensate, tenuto conto delle questioni affrontate e dell’esito del processo, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo il merito, rigetta il ricorso originario. Compensa le spese della fase di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali di legittimità che si liquidano in Euro 4.500,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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