Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20144 del 17/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.17/08/2017),  n. 20144

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20877/2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (C.F. (OMISSIS))

incorporante di EQUITALIA SUD s.p.a. dall’01/07/2016, in persona del

Procuratore speciale, elettivamente domiciliato in ROMA piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GRILLETTO;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

DELLA VALLE, n.4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO DE FLORIO LA ROCCA;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4676/33/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Servizi di Riscossione spa propone ricorso per cassazione” affidato ad un motivo, nei confronti di M.F. (che resiste con controricorso) e dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso a sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4676/33/2016, depositata in data 17/05/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento, emessa a carico del socio accomandante, coobbligato in solido, di società cancellata dal Registro delle Imprese, per IRES ed altri tributi dovuti in relazione all’anno d’imposta 2001, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame di Equitalia Sud spa, per decorso del termine lungo” semestrale, di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c..

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dell’art. 327 c.p.c., art. 101 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 159 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 37, avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello, quanto notificato oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., senza considerare la richiesta, preliminarmente formulata dall’appellante, di rimessione in termini, per omessa comunicazione” da parte della segreteria della C.T.P. di Napoli, al procuratore domiciliatario di Equitalia, costituitosi “il 17/04/2014”, dell’avviso di trattazione dell’udienza del “27/06/2014”, nonchè del dispositivo della sentenza di primo grado.

2. La censura è infondata.

Questa Corte ha ribadito che “il termine previsto dall’art. 227 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dai suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea ai procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, nè requisito di efficacia” (v. Cass.7675/2015; Cass. 8508/2013; Cass. 639/2003).

In generale, si deve ritenere che, ove il difensore non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, rientri tra i suoi doveri professionali attivarsi per verificare se, a causa di un mancato adempimento della cancelleria medesima, siano state svolte attività processuali a sua insaputa (Cass. 16194/2015).

Nel processo tributario, la nullità derivante da omessa ed irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. 6692/2015).

E’ per questa ragione che è stato ritenuto privo di rilievo, nella fattispecie, l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, a seguito della L. n. 69 del 2009, pur essendone stata riconosciuta l’applicabilità al rito tributario (da ultimo; Cass.12544/2015; Cass.8715/2014; Cass. 3277/2012).

Invero, è stato chiaramente precisato da questa Corte (Cass. 8151/2015) che “l’errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane escluso dall’ambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termine in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile, non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e della prova del quale quest’ultima è onerata… postulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza – e non già una impossibilità relativa, nè tantomeno di una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ne rapporto ricorrente/controricorrente M., non avendo invece la resistente Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrete al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore de controricorrente M., liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 dei 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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