Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20144 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/07/2021), n.20144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ACQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12, in Roma;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 91, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, il 24.10.2012 e

pubblicata il 28.2.2013;

ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate notificava a A.G., titolare di ditta individuale attiva nel settore del servizio di trasporto carburanti, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto maggiori tributi a titolo di IRPEF ed IRAP, in relazione all’anno 2005. L’Ente impositore rettificava il reddito conseguito dall’impresa, negando la deduzione di costi riportati nella fattura n. (OMISSIS) del 2005, per l’importo complessivo di Euro 42.150,00, perché ritenuti “fuori competenza”, in quanto relativi a prestazioni di trasporto carburanti effettuate per suo conto da controparte imprenditoriale nell’anno 2004, e non 2005.

Il contribuente ricorreva avverso l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che accoglieva il gravame osservando, tra l’altro, che l’Amministrazione finanziaria non aveva provato che i costi fossero stati dedotti anche nell’anno 2004, ed occorreva evitare di incorrere in un fenomeno di doppia imposizione.

L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione sfavorevole conseguita innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, la quale osservava, innanzitutto, che l’Ente impositore aveva ritenuto che il contribuente avesse imputato i costi sia all’anno 2004 che all’anno 2005. Reputava quindi corretta la decisione di primo grado, che aveva creduto di poter disapplicare la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, (ora art. 109), per evitare il fenomeno della doppia imposizione del medesimo reddito in più anni.

Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità dell’impugnata sentenza pronunciata dalla CTR per essere i giudici dell’appello incorsi nella violazione dell’art. 113 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, e art. 21, comma 2, avendo ritenuto che sia consentito al giudice tributario disapplicare norme aventi rango primario decidendo poi secondo equità.

1.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente impositore censura la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), art. 109, (ex art. 75), comma 2, lett. b), nonché dell’art. 2697 c.c., in cui è incorsa la CTR per aver trascurato che la normativa vigente richiede l’imputazione dei costi nell’esercizio in cui essi sono stati sostenuti, non mancando di rilevare, impropriamente, che l’Ufficio ha “ritenuto imputato due volte il costo del servizio del trasporto del carburante, ossia negli anni 2004 e 2005” (ric., p. 22).

1.3. – Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle Entrate critica il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR per aver omesso l’esame del fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, “ovverossia la riferibilità della fattura n. (OMISSIS) a prestazioni di trasporto eseguite nel corso del 2005” (ric., p. 23).

2.1. – 2.2. – Mediante i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la connessione conseguente (anche) all’omogeneità delle censure proposte, l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione di legge, nonché la nullità della sentenza, in cui sarebbe incorsa la impugnata CTR per aver ritenuto di poter disapplicare la normativa primaria vigente in materia di imputazione dei costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi, la quale richiede l’osservanza del principio della competenza. In proposito questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di confermare – ove non ricorrano casi particolari (cfr., Cass. sez. V, 24.5.2017, n. 13048) – il condivisibile orientamento, al quale si intende pertanto assicurare continuità, secondo cui “in tema di reddito d’impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l’erario, atteso che le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, sono vincolanti sia per il contribuente che per l’erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull’esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l’eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto”, Cass. sez. V, 6.9.2017, n. 20805 (conf., Cass. sez. V, 24.1.2013, n. 1648). Anche la contestazione relativa alla (pretesa) imputazione dei medesimi costi in due annualità d’imposta appare fondata, perché la CTR non chiarisce in base a quali elementi risulti fondata l’affermazione secondo cui l’Amministrazione finanziaria avrebbe ritenuto che la ditta sarebbe incorsa nella indicata violazione.

Le censure introdotte dall’Agenzia delle Entrate risultano pertanto fondate, ed i primi due motivi di ricorso devono essere accolti.

2.3. – Mediante il suo terzo motivo d’impugnazione l’Ente impositore lamenta che l’impugnata CTR è incorsa nel vizio di motivazione per aver omesso l’esame del fatto decisivo per il giudizio, ed oggetto di discussione tra le parti, relativo alla riferibilità delle prestazioni riportate nella fattura n. (OMISSIS) del 2005, all’anno 2004 oppure all’anno 2005.

La ricorrente ha avuto cura di indicare come abbia contestato la circostanza in sede di giudizio di merito. Invero, la CTR scrive che nella fattura in contestazione risulta “la dicitura: “vi rimettiamo fattura per corrispettivo liquidato su prestazioni da noi effettuate nell’anno 2004…”. Tale circostanza induceva l’Ufficio a ritenere che il contribuente avesse imputato due volte il costo del servizio di trasporto di carburante, negli anni 2004 e 2005, malgrado la ditta avesse documentato che le prestazioni erogate dalla Unisped srl erano state effettuate nel periodo 1.1.2005 – 7.3.2005, data di emissione della fattura, che il riferimento all’anno 2004 (e non al 2005) costituisse un mero errore materiale”. Le riportate affermazioni contenute nella decisione della CTR appaiono effettivamente incomplete. Il giudice dell’appello sostiene che, secondo l’Amministrazione finanziaria, la società aveva imputato due volte i costi di trasporto, nell’anno 2004 e pure nell’anno 2005, ma questa affermazione, allo stato degli atti di causa, appare come una mera illazione. Si osservi che il contribuente deve difendersi da quanto riportato nell’avviso di accertamento, e non risulta che l’Amministrazione finanziaria gli avesse contestato di avere imputato i medesimi costi, che non è contestato siano stati sostenuti dalla ditta individuale, sia nell’anno 2004 sia nell’anno 2005. La questione, pertanto, con le provocate precisazioni delle parti in corso di causa – della impresa, che afferma di non aver imputato i costi anche nella dichiarazione dell’anno 2004, e dell’Ente impositore, il quale afferma che il rimedio per evitare la doppia imposizione sarebbe consistito nel presentare un’istanza di rimborso non è parte di questo giudizio.

Inoltre, afferma la CTR che il contribuente ha offerto prova documentale in materia di effettuazione delle prestazioni di trasporto nell’anno 2005, ma non esprime alcuna valutazione in merito. Non spiega se la prova documentale debba ritenersi attendibile, non chiarisce se la documentazione prodotta riguardi l’intero importo riportato nella fattura. E’ possibile, infatti, che la documentazione sia da considerare inadeguata, come contestato dall’Ente impositore, ed è pure possibile che soltanto parte di essa possa ritenersi idonea a fondare la deduzione dei costi, perché relativa a prestazioni effettivamente eseguite nell’anno 2005, e la domanda di annullamento dell’atto impositivo dovrebbe allora essere accolta in forma parziale.

Il corretto esame del punto controverso è stato effettivamente omesso dalla CTR, ed anche il terzo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto.

In definitiva, il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate deve essere accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

La Corte.

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e regolerà anche le spese di lite del giudizio di cassazione tra le parti.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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