Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20144 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21428-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO

POLLAIOLO 3, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BARBERIS, che

la rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 04/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per la controricorrente l’Avvocato BARBERIS che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con sentenza n. 117/27/12 del 30/4/2012, notificata il 5/6/2012, la Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Foggia respingeva l’appello proposto, in data 2/12/2010, dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio di Foggia, avverso la decisione n. 156/01/09 del 5/11/2009, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, che aveva accolto il ricorso di N.T. contro un avviso di recupero di crediti d’imposta, relativi agli anni dal 2003 al 2008, per nuovi investimenti in aree svantaggiate, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, (acquisto di immobile strumentale).

La Commissione Tributaria Regionale osservava che la contribuente aveva avviato l’investimento immobiliare oggetto dell’agevolazione nel corso dell’esercizio 2002 (versamento della caparra di Euro 15.493,71), con applicabilità della normativa vigente anteriormente all’8 luglio 2002, e che lo aveva poi portato a compimento nel novembre 2003, con la stipula del rogito notarile di compravendita, maturando il diritto a fruire del credito d’imposta a mezzo compensazione di debiti fiscali e contributivi a decorrere dall’anno d’imposta 2003. Osservava, altresì, che non assumeva rilievo, ai fini del possesso della qualifica di imprenditore, la circostanza che la N. avesse iniziato a svolgere l’attività di elaborazione elettronica dati soltanto a far data dall’1/9/2003, avendo cessato contestualmente quella libero professionale di ragioniere in precedenza svolta.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha promosso ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, la L. n. 388 del 2000, art. 8, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per non avere la C.T.R. considerato che quel che rileva, ai fini del riconoscimento del beneficio, non è l’anteriorità della data di avvio dell’investimento all’8 luglio 2002, ma la circostanza che all’epoca la contribuente non svolgeva attività d’impresa, essendo titolare di un’attività di lavoro autonomo, com’è ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta precedenti e successive all’inizio dell’investimento.

Ha resistito la contribuente con controricorso, deducendo l’infondatezza dell’impugnazione avversaria.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il nucleo delle censure mosse dalla ricorrente Agenzia delle Entrate alla decisione della Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Foggia ruota attorno al dedotto difetto, in capo alla N., della qualità di imprenditore, necessaria per la fruizione del credito d’imposta in oggetto, risultando la contribuente titolare di reddito di lavoro autonomo per gli anni d’imposta 2000, 2001, 2002 e 2003, dato ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla medesima, ed iscritta (n. 546) all’Ordine dei Ragionieri e, con decorrenza 2 febbraio 2004, al R.E.A. (n. 237037) della C.C.I.A.A. di Foggia.

Destinatari del beneficio previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8 sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’art. 53 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta dall’impresa, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea seguito Trattato CE), ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

La L. n. 448 del 2001, art. 60 (Legge Finanziaria 2002) ha successivamente modificato l’ambito soggettivo dei predetti beneficiari estendendo l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, anche alle imprese agricole operanti nell’intero territorio nazionale, mentre l’art. 1, comma 5-bis, del successivo D.L. 24 settembre 2002, n. 209(convertito con L. n. 265/2002), ha esteso l’agevolazione anche al settore della pesca e dell’acquacoltura.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del credito d’imposta, il comma 5 del citato art. 8 consentiva l’applicazione del beneficio in via automatica, in sede di dichiarazione dei redditi, disponendone l’utilizzo solo in compensazione con debiti tributari e contributivi, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il D.L. n. 138 del 2002 (convertito con L. n. 178 del 2002) ha apportato rilevanti modifiche alla normativa, con riferimento ai nuovi investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge).

In particolare, e per quanto qui d’interesse, il D.L. n. 138 del 2002, art. 10, subordinando l’accesso al beneficio alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, al fine di attribuire all’amministrazione la possibilità di monitorare il grado di utilizzo del credito d’imposta, ha eliminato il carattere automatico dell’agevolazione atteso che, per gli investimenti effettuati fino al 7 luglio 2002, i titolari di impresa potevano utilizzare il credito d’imposta, in compensazione, senza alcuna comunicazione o autorizzazione, mentre per gli investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002, invece, le imprese, per fruire del beneficio, dovevano inoltrare una istanza preventiva al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate contenente i dati dell’impresa l’ammontare degli investimenti, la ripartizione regionale degli stessi e la dichiarazione di impegno ad avviare la realizzazione dell’investimento, e l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, era tenuta a comunicare in via telematica il diniego dovuto alla mancanza di uno degli elementi identificativi sopra indicati, ovvero all’esaurimento dei fondi stanziati; trascorsi i 30 giorni, il beneficio si intendeva concesso.

Per quanto concerne la fruizione del beneficio, la L. n. 289 del 2002, art. 62, (Legge Finanziaria per il 2003) ha poi introdotto ulteriori specifiche modalità per la fruizione del credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, individuando due diverse discipline, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo, rispettivamente, anteriormente o a decorrere dall’8 luglio 2002, data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002.

Ciò premesso, la controricorrente assume di aver cessato l’attività libero-professionale ed intrapreso quella, in forma imprenditoriale, di “elaborazione elettronica di dati”, a decorrere dal 1 settembre 2003, nonchè di aver realizzato l’investimento agevolabile, consistente nell’acquisto di un immobile strumentale, nel corso dell’anno 2003, avendo stipulato il rogito notarile di compravendita in data 26/11/2003, sicchè l’investimento si è realizzato entro il periodo di decorrenza dell’agevolazione (che terminava il 31/12/2006) e quando la contribuente possedeva il requisito soggettivo richiesto, ed avendo “iniziato” l’investimento in data 17/4/2002, con il versamento della caparra di Euro 15.493,71 a favore della Cooperativa SOGESCOM costruttrice-venditrice dell’immobile, poteva giovarsi della originaria – e più favorevole – normativa in materia.

Tale iter argomentativo, fatto proprio dai giudici di appello nella impugnata sentenza, si appalesa fallace sotto vari profili.

Innanzitutto, perchè non tiene conto che, in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito di imposta secondo il regime originario di ammissione previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8 – comprensivo dell’applicazione del beneficio in via automatica – richiede che la stipula del contratto di acquisto dei nuovi beni sia anteriore all’8 luglio 2002 e poichè l’effetto traslativo si produce in forza del consenso tra le parti, ai sensi dell’art. 1376 c.c., senza che rilevi la loro consegna successivamente a tale data (Cass n. 13143/2014) giammai, nel caso di specie, esso potrebbe farsi retroagire alla stipula del contratto preliminare di compravendita, avente meri effetti obbligatori tra le parti, o al versamento della caparra, che non costituiscono momenti rilevanti della realizzazione dell’investimento (il costo di acquisto dell’immobile sarà considerato nell’investimento agevolabile relativo al periodo d’imposta in cui sarà stipulato l’atto).

In secondo luogo, perchè la Commissione Tributaria Regionale non ha tenuto in alcuna considerazione, nè ha motivato alcunchè al riguardo, i diversi e contrari elementi fattuali rassegnati dalla parte pubblica (come sopra illustrati), e non è assolutamente entrata nel merito delle documentate ragioni prospettate dall’Agenzia delle Entrate, sia in punto di titolarità di reddito di lavoro autonomo per gli anni d’imposta dal 2000 al 2003, sia in punto di decorrenza (dal 2 febbraio 2004) dell’iscrizione della N. al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Foggia, risultando del resto omesso qualsiasi verifica circa l’eventuale avvio in via di fatto dell’attività d’impresa in epoca antecedente a quella risultante dagli atti della competente camera di commercio, enfatizzando viceversa la valenza dell’invio, da parte della contribuente, della comunicazione (Modello CVS) prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), “al fine di… acquisire all’amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta…”.

In terzo luogo, perchè è contraria alla disciplina agevolativa di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 – applicabile ratione temporis – l’affermazione che “l’effettiva realizzazione dell’investimento… rappresentava nella formulazione originaria (della norma) l’unica condizione richiesta per la fruizione del credito”.

La sentenza, pertanto, merita di essere cassata e poichè la causa non può essere decisa nel merito, va rinviata alla C.T.R. di Bari – Sezione Staccata di Taranto, in diversa composizione, la quale procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Taranto, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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