Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20143 del 25/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 25/07/2019), n.20143
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GRASSO Giusep – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28422/13 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.
– ricorrente –
Contro
G.L., elett.te domiciliato in Roma, al c.so V. Emanuele II
n. 154, presso gli avv.ti Vincenzo Sparano e Augusto Moretti, dai
quali è rappresentato e difeso, con procura speciale a margine del
ricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/15/2013 della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata il 23 aprile 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16 maggio 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.
Fatto
RITENUTO
che:
– G.L. impugnò, innanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano, una cartella esattoriale, derivante dal controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in ordine alla dichiarazione dei redditi – modello unico per il 2006 – chiedendone l’annullamento;
– si costituì l’Agenzia delle entrate eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
– la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, con sentenza appellata dall’Agenzia delle entrate;
– la Commissione tributaria regionale respinse l’appello, confermando le motivazioni del giudice di primo grado, rilevando che: il ricorso era ammissibile, in quanto l’ufficio non aveva dimostrato la data di notificazione della cartella impugnata (che non indicava alcuna data di notificazione); nel merito, l’ufficio aveva sgravato una prima cartella, emettendone una nuova per i debiti non estinti, ma omettendo di redigere l’avviso d’accertamento in ordine alla riduzione del credito d’imposta;
– l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi;
– resiste il contribuente con controricorso.
– con ordinanza del 9 gennaio 2017, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in accoglimento dell’istanza della parte controricorrente per consentire di aderire al procedimento di definizione agevolata del credito tributario, come stabilito dal decreto collegato alla L. n. 193 del 2016 (cd. legge di stabilità).
Diritto
CONSIDERATO
che:
– nulla è stato dedotto successivamente all’ordinanza del 9 gennaio 2017 in merito alla possibilità di adesione al procedimento di definizione agevolata del credito tributario, come stabilito dal decreto collegato alla L. n. 193 del 2016 (cd. legge di stabilità);
– con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di circostanza decisiva e controversa (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Parte ricorrente contesta la pronuncia della Commissione tributaria regionale nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo del contribuente – rigettando l’eccezione di decadenza, per violazione dei termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, sollevata dall’Ufficio in primo grado e poi in appello. La motivazione non avrebbe tenuto conto che l’Ufficio, nel giudizio, non ha prodotto solo la stampa dell’anagrafe tributaria comprovante la notifica della cartella in data 17 aprile 2009 (doc. 2 in allegato all’appello, prodotto come doc. 6 del ricorso per cassazione, con tutti i suoi allegati), bensì ha prodotto anche la relata di notifica – nella specie, l’avviso di ricevimento della notifica, avvenuta il 17 aprile 2009 e trasmessa dall’agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale avrebbe pertanto omesso di considerare la circostanza in base alla quale la cartella è stata notificata il 17 aprile 2009, per cui il ricorso introduttivo, proposto il 18 novembre 2009, era inammissibile;
– con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Secondo parte ricorrente, in assenza di prova della data di notifica della cartella da parte del contribuente (“il ricorso risulta notificato in data 18.11.2009 e la cartella di pagamento non reca in effetti la data della notificazione”, così la sentenza di appello), la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto valorizzare l’elemento indiziario documentato dall’Ufficio riguardante la data di notifica della cartella presente in anagrafe tributaria che viene inserita dall’agente della riscossione in base alla sua attività di notificazione. L’Agenzia delle entrate, in ogni caso, ha prodotto l’avviso di ricevimento della notifica, documentandone la consegna il 17 aprile 2009;
– i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati;
– in tema di contenzioso tributario, i termini per proporre ricorso alle commissioni tributarie da parte del contribuente decorrono esclusivamente dalla notificazione dell’atto (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21) (Cass. 1 marzo 2002, n. 2975; Cass. 20 luglio 2001, n. 9891);
– come emerge dalla relata di notifica riprodotta in copia fotostatica all’interno del ricorso, la cartella è stata notificata il 17 aprile 2009, per cui il ricorso introduttivo, notificato il 18 novembre 2009, era inammissibile in quanto tardivamente proposto;
– l’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo riguardante la violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 144 e 147, oltre che del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sulla illegittimità della rateizzazione degli importi dovuti;
– non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, il ricorso originario deve essere dichiarato inammissibile;
– le spese del giudizio di merito vengono integralmente compensate, tenuto conto delle questioni affrontate e dell’esito del processo, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario. Compensa le spese della fase di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali di legittimità che si liquidano in Euro 2.300,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019