Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20143 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/07/2021), n.20143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 23792/15, proposto da:

T.E. & C. s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t.,

rappresentata e difesa, dall’avv.to Stefano Caroli e dall’avv.to

Fabrizio Brochiero Magrone, elettivamente domiciliata presso lo

studio legale dell’avv.to Magrone, sito in Roma, Via G. Bettolo, n.

4, giusta procura in atti;

– ricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 1450/15 della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, depositata il 03/07/2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La CTP di Rimini, con sentenza n. 181/01/10, rigettava il ricorso proposto dalla Società T.E. & C. s.n.c., avverso il ruolo n. 2008/161 e avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale l’Agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento relativo all’irrogazione di sanzioni di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, di Euro 20.145,98, in relazione all’irregolare assunzione di un lavoratore, B.G.. Risulta dagli atti che il titolo delle sanzioni, da cui è scaturito il ruolo e la cartella, è la sentenza della CTP di Rimini n. 141/1/06.

2. La Società T.E. & C. s.n.c. proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla CTR dell’Emilia Romagna, la quale, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello della società contribuente confermando la sentenza di primo grado.

3. La Società T.E. & C. s.n.c. propone ricorso per cassazione con tre motivi.

4. L’Agenzia delle entrate ha depositato “atto di costituzione” ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso – così rubricato: “erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, per aver ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo di parte della sanzione irrogata nonostante l’avvenuto pagamento estintivo della sanzione irrogata D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16” – la ricorrente assume che in data 4 febbraio 2005 aveva già effettuato, per il tramite della Banca Intesa, il versamento della somma di Euro 5.041,66, a mezzo di modello F24, prodotto nei giudizi di merito, importo comprensivo della sanzione e delle spese di notifica, estinguendo così l’intera sanzione irrogata, D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16, e che a fronte di tale pagamento, sarebbe illegittima, la statuizione del primo giudice secondo cui il citato D.Lgs., art. 16, consente l’agevolazione ma sempre che il contribuente scelga di non impugnare l’atto dell’amministrazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso – così rubricato: “erronea e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dello Statuto del contribuente, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa ed insufficiente motivazione sul punto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” – la ricorrente deduce il vizio di legge e il vizio di motivazione della sentenza, per non aver la CTR ritenuto la carenza di motivazione dell’atto irrogativo delle sanzioni e per non avere motivato sull’eccezione riguardante la carenza di motivazione dell’atto impugnato.

3. Con il terzo motivo – così rubricato: “carenza di giurisdizione del giudice tributario in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1” – denuncia la violazione di legge nella parte in cui la Commissione regionale non ha tenuto conto delle pronunce di incostituzionalità della L. n. 73 del 2002, art. 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2.

4. Secondo l’ordine logico delle questioni va esaminato dapprima il terzo motivo afferente ad una questione di giurisdizione collegata agli effetti della pronuncia di incostituzionalità del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1.

4.1. Tale motivo è inammissibile in quanto la questione di giurisdizione è coperta dal giudicato interno di cui alla sentenza della CTP di Rimini n. 141/1/06, sentenza costituente il titolo irrogativo delle sanzioni da cui è scaturita la cartella qui impugnata, essendosi con essa accertato, a carico della società di T.E. & C. s..n. c., la violazione di legge per irregolare assunzione di un lavoratore.

4.2. Ed infatti, risulta dalla sentenza qui impugnata, oltre a non essere contestato, che il giudicato di cui alla sentenza della CTP n. 141/1/2006, è intervenuto antecedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale (n. 130 del 2008) che ha dichiarato incostituzionale il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, (nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni, comunque irrogate dagli uffici finanziari anche laddove esse non avessero natura tributaria), il che esclude l’effetto dell’annullamento della norma dipendente dalla pronuncia di incostituzionalità.

4.3. Sulla salvezza del giudicato in ipotesi di annullamento derivante da pronunce d’incostituzionalità di una norma, l’orientamento consolidato di questa Corte (Sez. U., 16/07/2008, n. 19495) afferma che: “Il principio sancito dall’art. 5 c.p.c., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, la quale si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, si riferisce esclusivamente all’effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità che (a norma dell’art. 136 Cost., della L. Cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 1, e della L. attuazione 11 marzo 1953, n. 87), impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione, salvo il giudicato (o il decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l’esercizio di determinati diritti). Ne’ tale limite contrasta con l’art. 3 Cost., essendo razionale e conforme ad elementari esigenze di stabilità e certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche sostanziali e processuali. Neppure può ritenersi violato l’art. 24 Cost., dovendosi coordinare il diritto di difesa dell’attore con il contrapposto diritto di difesa del convenuto, e l’art. 25 Cost., comma 1, perché il principio di predeterminazione del giudice ne impone l’individuazione prima che sorga la “regiudicanda”, essendo consentito solo per economia processuale attribuire rilievo a mutamenti della situazione di diritto che siano idonei a radicare la giurisdizione, cui il giudice al momento della domanda sia sfornito. Invece, contrasterebbe con l’art. 111 Cost., la vanificazione dell’attività processuale sfociata (come nel caso di specie, in cui sussiste giudicato interno sulla giurisdizione) in una pronuncia irrevocabile”.

4.4. Applicando tali principi al caso in esame, l’efficacia della pronuncia d’incostituzionalità di cui alla sentenza n. 130 del 2008, non incide sulla presente controversia e sulla relativa questione di giurisdizione, in quanto – come correttamente affermato dai secondi giudici – con la sentenza n. 141/1/06, mai impugnata, si è formato il giudicato prima che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, venisse dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

5. Venendo agli esami degli altri motivi, il primo mezzo è infondato.

5.1. La CTR, pur considerando che la società aveva provveduto al versamento della sanzione in misura ridotta, ha ritenuto che, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, la definizione agevolata impedisce, sì, l’irrogazione di sanzioni accessorie, ma che costituisce opzione alternativa alla proposizione del ricorso.

5.2. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “L’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono, con la conseguenza che deve escludersi che la scelta del trasgressore di addivenire alla definizione agevolata prevista dalla norma, comma 3, comporti neanche implicitamente – alcun effetto di “acquiescenza” o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata” (Cass., 25/05/2015, n. 10778; nello stesso senso, con riguardo al pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 58, comma 4, – poi abrogato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16, cfr. Cass. Sez. 5, nn. 1558 del 1991, 2610 del 2000, 12695 del 2004).

5.3. In tal senso è stato soggiunto che è “legittimo il pagamento effettuato in misura ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, entro il termine per la proposizione del ricorso, comprensivo del periodo di sospensione feriale, atteso che la “ratio” della detta disposizione è quella di riconoscere al contribuente la facoltà di scegliere se pagare ovvero contestare giudizialmente la pretesa fino all’ultimo giorno utile per presentare ricorso” (Cass., 15 gennaio 2019, n. 745).

5.4. Alla luce di tali principi, la decisione della CTR è senz’altro corretta nella parte in cui ha ritenuto che la scelta del trasgressore di addivenire alla definizione agevolata prevista dal comma 3 della norma in parola, non si riflette sulla scelta di azionare l’accertamento sulla della fondatezza della pretesa relativa al tributo.

6. Anche il secondo mezzo è infondato.

6.1. Con esso la ricorrente denuncia, sotto diversi profili, la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 3, nonché il vizio motivazionale, in relazione alla ritenuta insussistenza di vizi formali nella cartella esattoriale.

6.2. Per quanto riguarda il profilo di censura riguardante il vizio motivazionale, esso è inammissibile, in quanto oggetto di impugnazione è una sentenza pubblicata in epoca successiva al 12 settembre 2012, data dalla quale è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che consente l’impugnazione per la diversa ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

6.3. L’ulteriore profilo di censura riguardante la violazione di legge, è infondato.

6.4. Premesso che i secondi giudici hanno ritenuto adeguatamente motivata la cartella “in quanto in essa sono riportate le ragioni che hanno indotto all’iscrizione a ruolo, facendo anche riferimento agli estremi dell’atto presupposto che alla sentenza che ha rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento”, s’intende qui dare seguito ai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui anche il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati (così, Cass., Sez. un., 14 maggio 2010, n. 11722; Cass., 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., 31 gennaio 2013, n. 2373).

6.5. Va, in ogni caso, ulteriormente sottolineato che la CTR ha espressamente dato atto, sulla base di un accertamento in fatto non censurabile in questa sede, che la cartella esattoriale contiene gli elementi essenziali dell’atto prescritti a pena di nullità.

7. Consegue da quanto sopra l’integrale rigetto del ricorso.

8. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio non avendo svolto l’Agenzia delle entrate, vittoriosa, alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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