Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20143 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13556-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COVER TECH SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 18/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con sentenza n. 79/28/11 dell’8/4/2011, depositata il 18/4/2011, la Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Taranto respingeva l’appello proposto, in data 22/11/2006, dall’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione n. 594/07/05 del 5/7/2005, depositata il 10/12/2005, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che aveva accolto il ricorso della COVER TECH S.R.L. contro l’avviso di recupero di credito d’imposta, relativo all’anno 2002, per nuovi investimenti in aree svantaggiate, (spese di acquisto e ristrutturazione dell’appartamento sito in (OMISSIS), di cui alle fatture n. (OMISSIS) della Ditta G.F. Costruzioni e n. (OMISSIS) della Ditta ESI) ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, e rilevava che l’immobile, composto da due appartamenti, uno adibito a “foresteria” e l’altro ad “ufficio”, possiede il requisito della “strumentalità” avendo la società contribuente prodotto le fatture relative alle utenze per la somministrazione di elettricità e gas con applicazione della tariffa “usi diversi da abitazione”, nonchè la documentazione catastale in data 3/9/2004 concernente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, successivamente adibito a sede sociale, che ne dimostrano la funzione strumentale rispetto all’attività d’impresa.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente ed erronea motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 8, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 40 e 77, nella formulazione in vigore sino al 31 dicembre 2003, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per non avere la C.T.R. rilevato la mancata dimostrazione, da parte della società contribuente, della strumentalità dell’immobile, posto che non si tratta di bene strumentale per sua stessa natura, avendo esso mantenuto la struttura propria di una comune abitazione anche a seguito della ristrutturazione eseguita nell’ottobre 2004, ed essendo, per le sue caratteristiche, suscettibile di essere utilizzato per scopi diversi da quelli propri dell’impresa (e cioè per abitazione privata) senza alcuna radicale trasformazione. Evidenzia l’Ufficio ricorrente che dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, commi 2 e 7, si ricava la volontà del legislatore di finalizzare l’investimento agevolato, in modo duraturo ed esclusivo, al potenziamento della struttura produttiva di riferimento, non essendo consentito in alcun modo concedere a terzi, anche in forza di meccanismi negoziali atipici, l’utilizzazione diretta o indiretta del bene, che la destinazione di una parte dell’immobile a “foresteria” non è sufficiente ad integrare le condizioni previste dalla norma agevolativa, che, quanto alla parte residua dell’appartamento, la sede legale della società ivi è stata trasferita solo con decorrenza 23/12/2005 e non entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di ultimazione dei lavori, come previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, la L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 2, dettato per agevolare gli investimenti produttivi in aree territorialmente svantaggiate, “prevede espressamente che “per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi… destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1…”. Dal tenore testuale della norma e della ratio alla stessa sottesa (promozione dello sviluppo industriale nelle aree depresse del paese come già esplicitata da questa Corte nelle sentenze n.ri 3310/2009; 24936/2011), appare evidente che l’agevolazione fiscale, consistente nel riconoscimento del credito di imposta, spetti solo a quell’impresa che acquisti beni materiali mobili ed immobili strumentali, ovvero destinati ad essere esclusivamente e durevolmente utilizzati nell’impresa stessa (Cass. sent. n. 27174/2013, 28532/2013, 28533/2013)”.

Quanto all’idoneità del bene acquistato a costituire oggetto d’investimento agevolabile, i giudici di appello, nella impugnata sentenza, hanno osservato che gli appartamenti, di cui uno adibito a “foresteria” e l’altro a “ufficio”, sono strumentali all’attività della impresa, come dimostrato dalla società contribuente con la produzione in giudizio sia di “copia delle fatture per le utenze elettriche e per le utenze gas relative ad entrambi gli immobili e tutte con applicazione della tariffa “usi diversi da abitazione, sia (del)la documentazione catastale per la variazione della destinazione d’uso dell’immobile adibito a sede sociale avvenuta con domanda del 3 settembre 2004 anche se la formalizzazione del cambio della sede è avvenuta successivamente”.

Orbene, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 (nel testo applicabile ratione temporis), considera strumentali gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche “non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicale trasformazione, anche se non utilizzati o se dati in locazione o comodato…” e presuppone, secondo quanto precisato da questa Corte (Cass sent. n. 12999/2007),. la prova della funzione strumentale del bene non già in senso oggettivo, bensì in rapporto all’attività dell’azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è “in re ipsa”, e potendosi prescindere (ai fini dell’accertamento della strumentalità) dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’attività aziendale”, sicchè “la strumentalità del bene non può essere presunta, ma deve essere volta a volta provata”.

Ciò posto, ai fini dell’accertamento della natura strumentale dei beni in oggetto, nei termini sopra delineati, la C.T.R. non poteva fare riferimento ad elementi – non decisivi – quali il regime tariffario applicato alle utenze serventi gli immobili o la dedotta classificazione catastale, senza tenere conto anche dei contrari elementi fattuali rassegnati dalla parte pubblica, quali la constatazione dei verificatori, all’esito di un’ispezione, che l’appartamento destinato a “foresteria” era adibito ad abitazione privata, utilizzazione di certo non strumentale all’attività della impresa, in termini di potenziamento della struttura produttiva della stessa, e frutto di una semplice ristrutturazione, e cioè di un intervento di mero adattamento alle caratteristiche di una nuova categoria catastale, non costituente una vera e propria radicale trasformazione del bene, suscettibile di destinazioni diverse, circostanza che conferma come esso non possedesse affatto le caratteristiche per poter essere qualificato come strumentale “per natura”.

Non risulta neppure valutata la funzione svolta dal bene rispetto alla specifica attività della società, mentre con riferimento alla richiesta di variazione catastale, in ragione dell’utilizzo dell’altra porzione del compendio immobiliare come sede sociale, la relativa domanda risale al 3 settembre 2004 – il p.v.c. è datato 8 giugno 2004 – e la parte pubblica oppone che il trasferimento della sede della COVER TECH S.R.L. risulta effettuato a decorrere soltanto – dal 23 dicembre 2005 e, quindi, “non entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di ultimazione dei lavori, come previsto dal comma 7 del predetto art. 8”; anche siffatta circostanza è stata sostanzialmente trascurata dai giudici di appello.

Alla luce di quanto esposto, l’acquisto di un bene può ritenersi investimento agevolabile solo quando se ne dimostri la strumentalità esclusiva all’esercizio dell’impresa e che l’onere di tale dimostrazione, vertendosi in ipotesi di riconoscimento del credito di imposta, incombe a carico di chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti, ovvero del contribuente.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento e sui diversi e contrari elementi fattuali rassegnati dalla parte pubblica (come sopra illustrati) in punto di strumentalità del bene all’esercizio dell’attività di impresa, la motivazione si presenta assertiva, solo apparente, perchè non entra assolutamente nel merito delle ragioni prospettate dall’Agenzia.

La sentenza, pertanto, merita di essere cassata e poichè la causa non può essere decisa nel merito, va rinviata alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, la quale procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Taranto, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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