Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20142 del 17/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.17/08/2017),  n. 20142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Marcello – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 20409/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona de Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, n. 11 SC. H INT. 3, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

STOPPA, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato BRUNO NASCIMBENE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 612/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata 02/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 612/34/2016, depositata in data 2/02/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento, emesso per IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di rideterminazione in via sintetica de reddito imponibile, – è stata riformata la decisione di primo grado: che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame de contribuente, hanno sostenuto che, in relazione alla prova contraria (entità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e durata de loro possesso) che il contribuente deve offrire per contrastare la pretesa erariale, fondata sull’esistenza certa di beni-indice di capacità di spesa, nella specie, il contribuente aveva dimostrato, “mediante l’allegazione al ricorso degli estratti dei conti correnti detenuti da lui e dalla moglie… negli anni 2007/2008, il possesso d; un importo pari all’incirca a 720.000 Euro sicuramente sufficiente per il sostentamento delle spese da lui sostenute nel medesimo periodo contestate dall’ufficio”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere che il contribuente avesse fornito adeguata prova contraria, pur avendo io stesso prodotto “estratti-conto parziali inidonei”, dai quali non si poteva ricavare che dette provviste finanziarie fossero servite al mantenimento del contribuente e del suo nucleo familiare per il 2008.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 8995/2014; Cass. 25104/2014; Cass. 14885/15; Cass. 22944/15; Cass. 1332/16) che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spese per incrementi patrimoniali, la prova documentale contrarie ammessa per il contribuente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”.

Non è dunque sufficiente dare la prova del semplice “transito” della disponibilità economica, pur non essendo richiesta anche la prova che la spesa per incremento patrimoniale sia stata in effetti sostenuta proprio con quei redditi, esenti o già soggetti a ritenuta alla fonte.

Occorre tuttavia fornire la prova, oltre che della durata del possesso.. anzitutto dell’entità di tali ulteriori redditi e quindi che si tratti di redditi esenti da tassazione o già assoggettati a tassazione.

La C.T.R. ha affermato che la documentazione offerta da contribuente concerneva, genericamente, la disponibilità su conte corrente di “720.000 Euro”, ritenendo che il medesimo avesse in tal modo dimostrato in modo rigoroso la disponibilità di redditi “esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” ma detta statuizione non è conforme ai principi di diritto sopra esposti.

Invero, si è dato rilievo ad una circostanza – la disponibilità da parte del contribuente di rilevanti somme liquide su conti correnti – di per sè insufficiente, atteso che, trattandosi appunto di recuperare a tassazione risorse non fiscalmente dichiarate, occorreva anzitutto dimostrare, da parte del contribuente, che esse derivassero da redditi esenti o soggetti a tassazione alla fonte (cfr., Cass. 7271/2017).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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