Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20141 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. un., 03/10/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6010-2010 proposto da:

M.A., A.F., F.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 11, presso lo

studio dell’avvocato SCARPA ANGELO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUBERGIA ROBERTO, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355,

presso l’Ufficio distaccato della Regione stessa, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARTINI VINICIO, per delega a margine del

controricorso;

COMUNE DI SOCCHIEVE, in persona del Sindaco protempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio

dell’avvocato CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARPILLERO MARCO, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 188/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 03/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

uditi gli avvocati Attilio SEBASTIO per delega dell’avvocato Angelo

Scarpa, Sara FIORUCCI per delega dell’avvocato Beniamino Caravita di

Toritto, Vinicio MARTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con domanda del 29 dicembre 2004, A.F., F.F. ed M.A. chiesero alla Regione Friuli-Venezia Giulia la concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dalla sorgente in località (OMISSIS). La domanda prevedeva l’uso di massimi 65 l/s, di minimi 45 l/s e di medi 55 l/s per la produzione di energia con potenza nominale di Kw 62 su un salto di m. 315.

Con successiva domanda del 1 febbraio 2006, il Comune di Socchieve chiese alla stessa Regione Friuli-Venezia Giulia la concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dalla medesima sorgente.

Tale domanda prevedeva l’uso di massimi 55 l/s, di minimi 35 l/s e di medi 45 l/s per la produzione di energia con potenza nominale di Kw 49 su un salto di m. 112,50.

Ambedue le domande indicavano il luogo di restituzione delle acque in corrispondenza della confluenza del (OMISSIS) con il fiume Tagliamento, e contenevano la riserva di costituire o indicare in sede di attuazione della concessione l’apposita società civile o commerciale, di cui al R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, art. 9, comma 2, (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), il quale dispone che la domanda per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche “può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un consorzio o una società civile o commerciale per attuare la concessione”.

All’esito dell’istruttoria comparativa, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con decreto del 22 gennaio 2008, respinse la domanda dei predetti soggetti privati, assumendo che, trattandosi di domande simili, doveva esser preferita quella del Comune di Socchieve, ciò in forza del disposto della L.R. 3 luglio 2002, n. 16, art. 17, comma 8, (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico. Ecologia), secondo il quale, “In presenza di più richieste di concessione di derivazione, la priorità è assicurata a quelle presentate dagli enti locali territoriali”.

2. – A.F., F.F. ed M. A. impugnarono detto provvedimento di reiezione della domanda dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, chiedendone l’annullamento, tra l’altro, per violazione e falsa applicazione: 1) della Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, come sostituita dalla Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; 2) del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Ecologia), emanato in attuazione della L. 24 aprile 1998, n. 198 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1995-1997. Ecologia); 3) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 9, comma 2, (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); 4) del menzionato della L.R. n. 16 del 2002, art. 17, comma 8.

In contraddittorio con la Regione Friuli-Venezia Giulia e con il Comune di Socchieve – i quali chiesero la reiezione delle censure – il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 188/2009 del 3 dicembre 2009, respinse il ricorso.

In particolare, il Tribunale superiore, per quanto in questa sede ancora rileva, ha affermato:

a) che, quanto al primo motivo di censura al decreto impugnato – con il quale gli odierni ricorrenti avevano sostenuto che il principio di concorrenza non può essere legittimamente derogato dalla L.R. n. 16 del 1992, art. 17, comma 8, in quanto tale disposizione confligge con i principi di liberalizzazione introdotti dai D.Lgs. n. 79 del 1999 e dalla direttiva 2003/54/CE: a.1.) la priorità assicurata alle concessioni di derivazione presentate dagli enti locali territoriali, in presenza di più richieste sostanzialmente equivalenti, deve essere inquadrata nel complessivo contesto della L.R. n. 16 del 2002, art. 17 alla cui applicazione non è d’ostacolo il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 1 “di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica che nulla dispone in tema di obblighi o limiti al rilascio di concessioni salvo il divieto contenuto nell’art. 8, di produrre o importare più della metà del totale dell’energia elettrica prodotta e importata nel territorio nazionale”; a.2.) la disposizione regionale applicata nella specie non collide neppure con la Direttiva 2003/54/CE: infatti, “Il secondo “considerando” della nuova Direttiva richiama i vantaggi che il mercato interno dell’energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzione dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività, mentre la garanzia di parità di condizioni a livello di generazione e la riduzione di rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori è riferita alle tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l’accesso alla rete e non già ai criteri di rilascio delle concessioni, la cui disciplina deve essere rinvenuta nelle norme interne dei singoli Stati, anche se interpretate alla luce dei principi di concorrenza caratteristici dell’ordinamento comunitario”;

b) che “… non appare rinvenibile nella preferenza a favore delle domande di piccola derivazione presentate dalle comunità locali alcun vulnus ai più generali principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità, la cui osservanza è imposta all’amministrazione nel rilascio delle concessioni” (viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4035 del 2009); b.1.) che, infatti, l’art. 117 Cost., comma 3, riserva alla legislazione concorrente soltanto la materia relativa alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione dell’energia in ambito nazionale, materia dalla quale esula certamente quella concernente le piccole derivazioni di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 4 quale quella di specie, sicchè in tale materia la Regione è titolare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, n. 14, dello Statuto speciale, e dell’art. 117 Cost., comma 4, di potestà legislativa cosiddetta “residuale”, con l’ulteriore conseguenza che la preferenza accordata a favore degli enti locali, contenuta nella disciplina regionale, non collide con alcun precetto costituzionale”; b.2.) che alla fattispecie non possono essere applicati i principi affermati con la sentenza del Tribunale superiore n. 20 del 2004, confermata dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 11653 del 2006 – con la quale è stata disapplicata la legge regionale della Lombardia n. 10 del 1998 che, ai fini del rilascio delle concessioni di derivazione delle acque a scopo idroelettrico, accordava un trattamento differenziato in favore delle società pubbliche o delle società miste pubbliche – private, in forza della “impossibilità di derogare ai principi generali della concorrenza nel settore liberalizzato dell’energia per le regioni a statuto ordinario con il conseguente divieto di individuare una disciplina differenziata per particolari settori di rilevanza regionale o locale” -, in quanto tale “interpretazione, sia pure congrua alla luce dei regime di regione a statuto ordinario della Lombardia e dell’anteriorità della L.R. lombarda n. 10 del 1988 recte; 1998 all’entrata in vigore del nuovo titolo 5^ Cost., non si attaglia alla fattispecie in esame, caratterizzata dall’esistenza della potestà legislativa esclusiva attribuita dallo statuto di autonomia speciale alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia in materia di piccole derivazioni di acque pubbliche e regioni della potestà legislativa esclusiva nella medesima materia attribuita alle regioni dal nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione”; 6.3.) che il diverso quadro normativo, nel quale si inserisce la L.R. n. 16 del 2002, art. 17, comma 8, consente perciò l’interpretazione di questa disposizione “alla luce della deroga alle regole di concorrenza, prevista dall’art. 86 (ex 90) del Trattato istitutivo della Comunità, in favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, qualora la deroga stessa sia conforme all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”, con la conseguenza che la stessa disposizione “non vulnera … i principi del Trattato solo a condizione che l’uso della risorsa sia devoluta agli specifici fini di approvvigionamento dell’energia in favore delle comunità locali …”;

c) che, quanto al secondo motivo di censura al decreto impugnato -con il quale gli odierni ricorrenti avevano sostenuto l’illegittimità della accordata concessione al Comune di Socchieve, per la riserva, contenuta nella domanda di quest’ultimo, di indicare o di costituire una società civile o commerciale per attuare la concessione, tale censura è inammissibile: infatti – sulle premesse che la L.R. n. 16 del 2002, art. 17, comma 8, “non vulnera … i principi del Trattato solo a condizione che l’uso della risorsa sia devoluta agli specifici fini di approvvigionamento dell’energia a favore delle comunità locali” e che “in ragione di tale finalità il Comune di Socchieve invoca la preferenza e ne assume la conformità ai principi del Trattato …”, detta censura è, allo stato, inammissibile, “non essendo stata a tutt’oggi nè costituita la società nè individuato l’uso dell’energia prodotta, fra i possibili, in favore delle comunità locali, e con esclusione di qualsiasi finalità lucrativa derivante dall’immissione dell’energia sul libero mercato con esclusione del suo uso da parte delle comunità locali: sarebbe inevitabile, in tal caso, la diversa conclusione del contrasto tra il comportamento del Comune e divieto di infrazione alle regole sulla concorrenza previsto dall’art. 86 (ex 90) comma 2 parte prima del Trattato. Dall’infrazione al divieto discenderebbe l’annullamento dell’intero procedimento espletato ivi compreso il provvedimento in esame, nullo per illiceità della causa, perchè rivolto a piegare la deroga ai principi di liberalizzazione e di concorrenza sul mercato dell’energia a salvaguardia degli interessi, a fini di mero lucro dell’ente, del tutto diversi da quelli di agevolare l’erogazione dei servizi propri degli enti locali”;

d) che, quanto al terzo motivo di censura al decreto impugnato – con il quale gli odierni ricorrenti avevano evidenziato la maggiore capacità produttiva dell’impianto dagli stessi progettato, rispetto a quello progettato dal Comune di Socchieve, tale motivo è infondato, “perchè la preferenza in favore dei soggetti pubblici”, di cui alla disposizione regionale de qua, “incide, derogandolo, l’insieme delle disposizioni in materia di concorso del T.U. n. 1775 del 1933, ex art. 7 segg.”;

e) che, quanto al quarto motivo di censura al decreto impugnato – con il quale gli odierni ricorrenti avevano evidenziato il sovradimensionamento dell’impianto del Comune di Socchieve rispetto alle esigenze di produzione di energia elettrica, anche tale motivo è infondato “per la logica congruità delle giustificazioni dedotte dal Comune in merito al maggior impatto ambientale del proprio impianto rispetto a quello della ricorrente, basate sulla devoluzione del manufatto anche ad acquedotto, in linea con l’utilizzo della risorsa da parte della comunità locale, presupposto della legittimità della preferenza accordata dalla legge regionale alla domanda dell’ente”.

3. – Avverso tale sentenza A.F., F. F. ed M.A. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.

Resistono, con controricorso, la Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha depositato anche memoria, ed il Comune di Socchieve.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (con cui deducono: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: erronea mancata disapplicazione dell’art. 17, comma ottavo, della L.R. Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, la quale, in presenza di più richieste di concessione di derivazione, assicura priorità a quelle presentate dagli enti locali territoriali, in contrasto con normativa interna e comunitaria che disciplina il mercato interno dell’energia elettrica, di cui alla Direttiva 96/92/CE – oggi sostituita dalla 2003/54/CE – al D.Lgs. 13 marzo 1999, n. 79, alla L. 24 aprile 1998, art. 36, n. 128, ai principi di concorrenzialità posti dal Trattato istitutivo della Comunità europea, Titolo 6^, artt. da 81 a 97 – dal 1.12.2009 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, Titolo 7^, artt. da 101 a 118 – e al principio di prevalenza del diritto comunitario sulle leggi dell’ordinamento interno contrastanti con esso, nonchè con il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 9”), i ricorrenti criticano la sentenza impugnata, sostenendo che: a) la Direttiva 96/92/CE, recepita dal D.Lgs. n. 79 del 1999, ha posto il principio della liberalizzazione del settore, che pertanto non può più essere regolato da norme discriminatorie o non trasparenti quanto all’accesso, in particolare alla produzione dell’energia elettrica; b) poichè da tali norme emerge la preclusione al formarsi di una nozione di prevalenza di un tipo di concessionari in pregiudizio di altri aspiranti alla medesima concessione, quand’anche i primi fossero concorrenti di natura pubblica, ne consegue l’illegittimita della L.R. n. 16 del 2002, art. 16, comma 8, laddove assicura invece tale prevalenza, per contrasto sia con la disciplina comunitaria sia con quella nazionale di recepimento, prevedendosi al D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12 la gara ad evidenza pubblica e nel rispetto della concorrenza per l’attribuzione a titolo oneroso del titolo della concessione; c) gli enti locali territoriali non possono essere assimilati de plano alle imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, alle quali fa riferimento l’art. 86 Trattato UE per delimitare l’ambito della concorrenza; d) parimenti errata è ia sentenza, ove esplicitamente chiarisce che la preferenza data al comune è condizionata all’utilizzo dell’acqua in favore della comunità locale, utilizzo della risorsa che io stesso ente non ha dichiarato come esclusivo e che nemmeno ricorre nella richiesta di concessione preferenziale.

Con il secondo motivo (con cui deducono: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. L.R. F. Venezia Giulia n. 16 del 2002, Art. 17, comma 8”), i ricorrenti criticano ancora la sentenza, sostenendo che il rilascio della B concessione è stato effettuato a favore del soggetto che presentava un progetto con minori capacità produttive, ciò in violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 9.

Con il terzo motivo (con cui deducono: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su fatti controversi decisivi per il giudizio”), i ricorrenti criticano infine la sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale superiore ha trascurato le critiche mosse al progetto del Comune di Socchieve, concernenti il sovradimensionamento rispetto alle opere necessarie al supporto della concessione in relazione alle esigenze di produzione di energia elettrica, le quali erano inferiori rispetto a quelle del progetto dei ricorrenti, e l’impatto paesaggistico-ambientale maggiore e privo di giustificazione alla luce delle progressive precisazioni dell’ente locale circa l’uso dell’opera a fini di acquedotto.

2. – Il ricorso è complessivamente inammissibile.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile, perchè con esso non viene specificamente censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Tale ratio decidendi emerge chiaramente dall’analisi delle argomentazioni svolte dai Giudici a quibus, dianzi ampiamente riprodotte (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lett. da a a c).

Al riguardo, i passaggi argomentativi – attraverso i quali il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha negato, nella specie, qualsiasi contrasto della disposizione di cui al menzionato della L.R. n. 16 del 2002, art. 17, comma 8, (che dispone: “In presenza di più richieste di concessione di derivazione, la priorità è assicurata a quelle presentate dagli enti locali territoriali”) con i precetti costituzionali, con la normativa comunitaria e con la legislazione statale, ed ha, conseguentemente, affermato la legittimità del decreto impugnato – possono essere così sintetizzati:

a) la citata disposizione regionale non collide con il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 1 – di attuazione della Direttiva 96/92/CE -, perchè tale articolo non prevede alcunchè in tema di obblighi o limiti concernenti il rilascio di concessioni di piccole derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, quale quella di specie;

b) la stessa norma regionale non contrasta neppure con la Direttiva 2003/54/CE, perchè, sulla base di quanto esplicitato dal secondo “considerando” di tale direttiva, “la garanzia di parità di condizioni a livello di generazione e la riduzione di rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori è riferita alle tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l’accesso alla rete e non già ai criteri di rilascio delle concessioni, la cui disciplina deve essere rinvenuta nelle norme interne dei singoli Stati, anche se interpretate alla luce dei principi di concorrenza caratteristici dell’ordinamento comunitario”;

c) più in generale, la medesima norma regionale non si pone in contrasto nè con i precetti costituzionali – in quanto, nella materia delle concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, quale quella di specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia è titolare di potestà legislativa cosiddetta “residuale”, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 4, e, quindi, esclusiva, nè con i principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità, in quanto l’art. 86 del Trattato UE consente una deroga a tali principi “in favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, qualora la deroga stessa sia conforme all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”, con la conseguenza che la disposizione regionale in esame “non vulnera … i principi del Trattato solo a condizione che l’uso della risorsa sia devoluta agli specifici fini di approvvigionamento dell’energia in favore delle comunità locali …”;

d) sulla premessa che proprio “in ragione di tale finalità il Comune di Socchieve invoca la preferenza e ne assume la conformità ai principi del Trattato”, e con specifico riferimento alla fattispecie, la censura di illegittimità del decreto che accorda la concessione a tale Comune – censura fondata sul rilievo che l’ente locale, con la domanda di concessione, si era riservato di indicare o di costituire una società civile o commerciale per attuare la concessione (ai sensi del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, art. 9, comma 2, recante “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”, il quale dispone che la domanda per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche “può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un consorzio o una società civile o commerciale per attuare la concessione”) – è inammissibile, in quanto non è stata “a tutt’oggi nè costituita la società nè individuato l’uso dell’energia prodotta, fra i possibili, in favore delle comunità locali, e con esclusione di qualsiasi finalità lucrativa derivante dall’immissione dell’energia sul libero mercato con esclusione del suo uso da parte delle comunità locali”;

e) nel caso in cui – invece – il Comune di Socchieve avesse costituito detta società, escluso la destinazione dell’energia prodotta a favore della comunità locale ed immesso tale energia sul libero mercato a fini di lucro, “sarebbe inevitabile … la diversa conclusione del contrasto tra il comportamento del Comune e divieto di infrazione alle regole sulla concorrenza previsto dall’art. 86 (ex 90) comma 2, parte prima del Trattato”, con la conseguenza che dalla violazione di tale divieto “discenderebbe l’annullamento dell’intero procedimento espletato ivi compreso il provvedimento in esame, nullo per illiceità della causa, perchè rivolto a piegare la deroga ai principi di liberalizzazione e di concorrenza sul mercato dell’energia a salvaguardia degli interessi, a fini di mero lucro dell’ente, del tutto diversi da quelli di agevolare l’erogazione dei servizi propri degli enti locali”.

E’ evidente che, mentre i passaggi argomentativi di cui alle lett. da a) a e) – a prescindere da qualsiasi pur possibile rilievo quanto alla loro compiuta esattezza sul piano giuridico – sono volti all’interpretazione della norma regionale alla luce del contesto normativo costituzionale, comunitario e statale, quelli di cui alle lett. d) ed e), riguardando specificamente la fattispecie, cioè l’applicazione della stessa norma al caso concreto, costituiscono la vera e propria ratio deciderteli della sentenza impugnata.

Tale ratio decidendi sta dunque in ciò: dal momento che la norma regionale di cui alla L. n. 16 del 2002, art. 17, comma 8, – il quale, tra più richieste di concessione di derivazione, accorda la preferenza a quella presentata dall’ente locale territoriale – può considerarsi conforme ai principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità, soltanto a condizione che, proprio in conformità con la deroga prevista dall’art. 86 del Trattato UE, l’uso della risorsa sia devoluta agli specifici fini di approvvigionamento dell’energia in favore delle comunità locali, e dal momento che, nella specie, il Comune di Socchieve non ha costituito società civili o commerciali per dare attuazione alla concessione ed ha invece individuato, sia pure genericamente, la destinazione dell’uso dell’energia prodotta in favore della comunità locale, con esclusione di qualsiasi finalità lucrativa derivante dall’immissione dell’energia sul libero mercato, ne consegue che tale fattispecie si sottrae all’applicazione di detti principi comunitari in forza, appunto, della deroga ad essi consentita dallo stesso art. 86 del Trattato UE e, in particolare, ai principi della concorrenza.

Orbene, i ricorrenti non hanno specificamente censurato tale ratio decidendi.

Infatti, con il motivo in esame, essi criticano partitamente i passaggi argomentativi di cui alle lett. da a) a e) – prospettando una interpretazione del quadro normativo di riferimento costituzionale, comunitario e statale meramente diversa da quella seguita dai Giudici a quibus, ma omettono di censurare compiutamente i decisivi passaggi di cui alle lett. d) ed e), limitandosi ad osservare al riguardo che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, “mai il Comune controinteressato ha dichiarato di voler utilizzare l’energia prodotta esclusivamente per la finalità di approvvigionamento della comunità locale”, come risulterebbe dalla pagina 7 della memoria di costituzione del Comune in data 7 maggio 2008 (cfr. Ricorso, pag. 15).

Tale critica, così come formulata, si risolve in definitiva in una apodittica censura ad un accertamento di fatto operato dal Tribunale superiore – il fatto, cioè, che il Comune di Socchieve, alla pagina 7 della ora menzionata memoria di costituzione, ha invocato la preferenza di cui alla norma regionale intendendo destinare l’energia prodotta a favore della comunità locale “con esclusione di qualsiasi finalità lucrativa derivante dall’immissione dell’energia sul libero mercato” -, senza che la stessa censura sia supportata da alcun riferimento testuale al contenuto di detta memoria nè da alcuna precisa deduzione di vizi della motivazione della sentenza sul punto, e senza, soprattutto, che essa investa le ulteriori affermazioni del Tribunale superiore poste a fondamento della ritenuta inammissibilità de secondo motivo di ricorso (omessa costituzione della società civile o commerciale per dare attuazione alla concessione, esclusione di ogni finalità lucrativa conseguente all’ottenimento della concessione medesima).

Del resto, come esattamente osservato dal Comune controricorrente (cfr. Controricorso, pag. 9), i ricorrenti hanno palesemente omesso di riproporre in questa sede detto secondo motivo di ricorso formulato dinanzi al Tribunale superiore avverso il provvedimento di reiezione della domanda di concessione, con il quale essi avevano sostenuto l’illegittimità della accordata concessione al Comune di Socchieve, per la riserva, contenuta nella stessa domanda, di indicare o di costituire una società civile o commerciale per attuare la concessione.

2.2. – Anche il secondo motivo del ricorso è inammissibile, perchè con esso si censura in modo assolutamente generico la relativa ratio decidendi, ed inoltre perchè esso ripropone censure da ritenersi “coperte” dalla accertata inammissibilità del primo motivo e, quindi, dalla inapplicabilità alla fattispecie delle regole comunitarie e statali della concorrenza.

Al riguardo, è sufficiente sottolineare che, a fronte dell’affermazione del Tribunale superiore – secondo la quale “la preferenza in favore dei soggetti pubblici”, di cui alla disposizione regionale de qua, “incide, derogandolo, l’insieme delle disposizioni in materia di concorso del cit. T.U., ex art. 7 segg.” e, quindi, rende irrilevante la valutazione circa la evidenziata maggiore capacità produttiva dell’impianto progettato dai ricorrenti, rispetto a quello progettato dal Comune di Socchieve -, gli stessi ricorrenti si limitano ad osservare che il Tribunale superiore, “erroneamente e in maniera illogica, ritiene che la preferenza accordata allo stesso ente locale opererebbe sempre al di fuori delle regole del concorso” (cfr. Ricorso, pag. 18), senza minimamente censurare l’affermata natura derogatoria della norma regionale, applicata nella specie ratione materiale, rispetto alla disciplina dettata dall’art. 9 del testo unico sulle acque approvato con il R.D. n. 1775 del 1933.

2.3. – Il terzo motivo del ricorso è parimenti inammissibile per i medesimi motivi ora argomentati per affermare l’inammissibilità del il secondo motivo, ed inoltre perchè, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata è priva delle denunciate contraddizioni.

Infatti, il Tribunale superiore ha respinto l’analoga censura formulata dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento di reiezione della domanda di concessione, in ragione della “logica congruità delle giustificazioni dedotte dal Comune in merito al maggior impatto ambientale del proprio impianto rispetto a quello della ricorrente, basate sulla devoluzione del manufatto anche ad acquedotto, in linea con l’utilizzo della risorsa da parte della comunità locate, presupposto della legittimità della preferenza accordata dalla legge regionale alla domanda dell’ente”.

A fronte di tale motivazione, le censure in esame si basano essenzialmente su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai Giudici a quibus, senza che tale ricostruzione sia supportata da puntuali e testuali riferimenti idonei a dimostrare che la stessa motivazione, sul punto, manchi del tutto o sia meramente apparente.

3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida a favore di ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 4.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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