Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20140 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 25/07/2019), n.20140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28160-2016 proposto da:

DIESSE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI

9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO PIGNATONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE CARINI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1822/2016 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la C.T.R. di Palermo, con sentenza 1822/24/16 decidendo sulle impugnazioni proposte avverso la sentenza della CTP di Palermo n. 46/02/12, accoglieva l’impugnazione principale proposta dal Comune di Carini contro DIESSE srl, dichiarando legittime le maggiorazioni di valore di Euro 29,97 per mq. e del 10% e, rigettando l’appello incidentale, confermava l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimità della maggiorazione del 3%, con riferimento all’avviso di accertamento ICI 2005;

– avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte il contribuente DIESSE srl, eccependo:

– violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, ritenendo illegittima la maggiorazione di Euro/mq. 29,97 dovuta per la presenza delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, in quanto l’area ricadeva all’interno di un piano di lottizzazione approvato; l’ulteriore maggiorazione del 3% per la vicinanza dell’area alla viabilità cittadina principale e all’autostrada ed, infine, l’ulteriore maggiorazione del 10% per la collocazione dell’area all’interno del p.r.p. delle “zone circoscritte in rosso di iniziativa pubblica”, approvato dal Commissario Regionale Straordinario con Delib. n. 50 del 2000;

– l’intimato Comune di Carini non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza di appello, che, nel ritenere legittima la determinazione della base imponibile recata dall’avviso di accertamento, aveva violato il disposto normativo indicato. Premesso che all’atto impositivo era allegata una relazione di stima, con cui si dava atto dell’adozione del procedimento diretto basato su un criterio di stima che ne aveva determinato il valore di mercato diretto, comparativo in base a prezzi noti reperibili sul mercato, e che i giudici di appello avevano ritenuto legittima la pretesa impositiva ed, in specie, avevano ritenuto la legittimità delle maggiorazioni applicate, il ricorrente osservava che la presenza di opere di urbanizzazione primarie e secondarie -trattandosi di area ubicata all’interno di un piano di lottizzazione approvato -, la vicinanza dell’area alla viabilità cittadina principale e all’autostrada e, infine, la collocazione all’interno del PRP delle zone circoscritte in rosso di iniziativa pubblica, non potevano essere prese in considerazione quali maggiorazioni, in quanto ciò avrebbe determinato una duplicazione di valutazione ed una illegittima ed infondata maggiorazione del valore venale del bene.

Il motivo non è fondato. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, nel dettare i criteri per la determinazione della base imponibile ICI, con riferimento alle aree fabbricabili, come nel caso di specie, stabilisce che: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. I criteri normativamente determinati dal cit. art. 5, devono considerarsi tassativi, pertanto il giudice del merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità qualora congruamente motivata (Cass. n. 13567 del 2017; Cass. n. 14385 del 2010). Tuttavia, questa Corte ha osservato (Cass. n. 11445/18) che il giudice del merito, ai fini della valutazione della congruità della stima, può tenere conto anche di altri elementi concorrenti alla individuazione del reale valore di mercato, (come pure della stima dell’Osservatorio Valori Immobiliari) essendo però obbligato ad illustrare adeguatamente il criterio logico seguito per giungere al proprio convincimento.

Nel caso in esame la CTR, nella sentenza impugnata, ha fatto uso corretto dei principi espressi, motivando in maniera idonea sulla fondatezza delle tre maggiorazioni contestate, precisando che a fronte di una uguale generale destinazione edificatoria di diverse aree e di un conseguente valore di base delle stesse, doveva necessariamente attribuirsi un maggior valore a quell’area “già inserita in un piano già approvato e di immediata esecutività (zone omogenee campite in rosso) e per la quale sono già previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del Comune, nonchè prossima ad infrastrutture di carattere generale.” Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel caso in esame, essendo a carico del Comune, determinano un necessario incremento del valore dell’area rispetto alle aree per le quali le opere di urbanizzazione sono previste a carico del privato, anche quando tali opere non siano state ancora eseguite. Infine, con riferimento alla terza maggiorazione, è stato correttamente osservato che la viabilità stradale può ritenersi infrastruttura, dovendosi intendere per tale “quel complesso di opere pubbliche (tra le quali rientrano innanzi tutto le strade) necessarie per lo sviluppo economico e sociale di un’area”.

Tale iter motivazionale, in relazione alla situazione di fatto esaminata, appare corretto ed incensurabile in sede di legittimità. Infatti, la valutazione della CTR non è in fattorivedibile (nè è stata formulata censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), mentre, in diritto, risulta conforme, e non in contrasto, con il criterio legale del valore venale, dal momento che le maggiorazioni riconosciute consentono proprio di attribuire all’area un valore quanto più vicino a quello di mercato; si tratta dunque di un adattamento del criterio comparativo alle specificità ed alle peculiarità dell’area considerata.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio del Comune.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n.. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato 1òari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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