Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20140 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 23/09/2010), n.20140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2537/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/12/2005 R.G.N. 1754/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.2.2002, C.L. chiedeva al Giudice del Lavoro di Lecce, in contraddittorio con l’INPS, il riconoscimento in suo favore dell’assegno ordinario di invalidita’, oltre accessori come per legge. Si costituiva l’INPS e contestava la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva l’integrale rigetto.

Il Tribunale di Lecce, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 17.6.2003, sulla base delle risultanze della C.T.U. espletata, rigettava la domanda. Proponeva appello la C. con ricorso depositato il 23.6.2004 e contestava le valutazioni espresse nella consulenza medico – legale, fatte proprie dal Giudice di primo grado;

chiedeva, pertanto, la rinnovazione delle indagini peritali e l’accoglimento della domanda. L’INPS resisteva.

Disposta ed espletata una nuova consulenza medico – legale, con sentenza del 29 novembre – 27 dicembre 2005, l’adita Corte d’appello di Lecce, ritenute le conclusioni del nominato consulente ineccepibili sul piano tecnico – scientifico, oltre che logico, sulla scorta della stessa, rigettava il gravame. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre C.L. con due motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 1 nonche’ violazione ed erronea applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. e contemporanea omessa motivazione, sostiene che la Corte d’appello avrebbe accolto le conclusioni del CTU, cadendo nello stesso errore di quest’ultimo, che non avrebbe valutato alcune malattie da cui era affetto.

Inoltre, la stessa Corte sarebbe incorsa in violazione ed erronea applicazione della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 1 ed in contemporanea omessa ed insufficiente motivazione in maniera apodittica, senza cioe’ considerare la rado della richiamata normativa. Il ricorso e’ infondato.

Invero la Corte di Lecce, dopo avere osservato che, cosi’ come richiesto dalla C. nell’atto di appello, si era proceduto al rinnovo delle indagini medico – legali, ha chiarito che il nominato CTU, sulla base della documentazione sanitaria allegata, oltre che di una accurata visita personale, fornendo congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso, aveva accertato a carico dell’appellante “poliartrosi a moderata incidenza funzionale in soggetto in sovrappeso; diabete mellito di 2^ tipo non insulino dipendente; ipertensione arteriosa in compenso emodinamico con retinopatia di 1^, negando che dette infermita’ avessero determinato una riduzione della sua capacita’ di lavoro in misura superiore ai due terzi, escludendo, quindi, la sussistenza del diritto reclamato.

La Corte territoriale ha, inoltre, tenuto a puntualizzare, – e cosi’ mostrando di non recepire pedissequamente le conclusioni della relazione tecnica – che le valutazioni e conclusioni del predetto C.T.U. risultavano ineccepibili sul piano tecnico – scientifico, oltre che logico, peraltro concordanti con quelle del primo CTU, per cui esse andavano pienamente accettate, anche perche’ sostanzialmente non contestate.

Ha poi soggiunto, quale ulteriore motivo a sostegno del decisum, che le osservazioni critiche formulate dalla difesa dell’appellante apparivano alquanto generiche, limitandosi in linea di massima a riproporre questioni gia’ esaminate e vagliate in sede peritale, senza addurre nuovi e probanti elementi obiettivi. Peraltro, il ricorrente, pur richiamando canoni di medicina legale non rapporta siffatti canoni al caso concreto nel senso che omette di relazionare tali canoni ai criteri seguiti dal CTU e condivisi dal Giudice del merito, sicche’ la censura si risolve nella mera trasposizione nel ricorso di stralci di trattati di medicina che pero’ in quanto privi del riferimento a punti specifici delle osservazioni della CTU non consentono alcun sindacato di legittimita’ circa la loro decisivita’ e quindi di assumere la devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale. Da quanto esposto discende che l’attuale prospettazione del ricorrente si pone nell’ambito del mero dissenso diagnostico e di apodittiche affermazioni circa la mancata considerazione dell’attivita’ dallo stesso espletata. Il ricorso va, quindi, rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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