Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20140 del 17/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.17/08/2017),  n. 20140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1898-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona de Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R., in qualità di erede del sig. A.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour, presso le

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA,

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella canora di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di P.R., quale erede di A.E. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte; depositata in data 13/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza della P., quale erede di A.E., deceduto nel (OMISSIS), già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all’Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta, sulla somma erogata all’erede, nel novembre 2000, a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,50%, -, pronunciando, su ricorso in riassunzione della P., in sede di rinvio, a seguito di cassazione, con ordinanza n. 2455/2012, di pregressa decisione d’appello, è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato il diritto della ricorrente, essendo il de cuius iscritto a forma pensionistica antecedente il 28/04/1993, al rimborso “della differenza tra capitale e premi pagati ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo”.

In particolare, i giudici d’appello, hanno determinato l’importo dovuto in “Euro 79.392,53”, quale ridotto calla stessa parte contribuente e risultante da certificazione Enel e perizia di parte.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4″ per motivazione apparente non avendo la C.T.R. esplicitato in alcun modo le ragioni della decisione. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 384 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., non avendo i giudici della C.T.R. in alcun modo accertato quanto richiesto dalla Suprema Corte con riferimento alla nozione di rendimento rilevante per la soluzione della controversia. Infine con il terze motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame, ex art. 350 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti consistente nell’esame della documentazione (certificazione Enel e perizia) offerti dalla contribuente, dalla quale non emergeva in alcun modo che vi fosse stato investimento sul mercato finanziario.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 22232/2016) ha, da ultimo; ribadito che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendo, lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie” ipotetiche congetture” (cfr., con riguardo al processo tributario. Cass. 28113/2013).

Con riferimento alla tecnica della motivazione, delle sentenze per relationem, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 7347/12), che “la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale dè: rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminare nella pronuncia oggetto del rinvio”.

Alla stregua di tali premesse la sentenza gravata va giudicata nulla per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61), perchè, risulta completamente priva delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a ritenere dovuto il rimborso richiesto dalla contribuente, sia pure per importo ridotto rispetto all’originaria formulazione; con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste fondamento del dispositivo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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