Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20140 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20714-2015 proposto da:

SAIMA AVANDERO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI SCARPA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7692/2014 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata l’08/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

uditi per il ricorrente gli Avvocati LUCISANO e SCARPA che hanno

chiesto la cessata materia del contendere;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che si

associa;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per la cessata materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle dogane, richiamando processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, ha notificato alla Saima Avandero s.p.a. un invito al pagamento per i.v.a.; interessi e spese in relazione a bollette di importazione e connesse dichiarazioni doganali asseritamente infedeli per omessa introduzione fisica, nei depositi fiscali i.v.a. gestiti dalla società di merce di provenienza extracomunitaria.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha rigettato il ricorso della Saima Avandero s.p.a., con sentenza gravata in appello dalla s.p.a.

La Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, affermando correttamente emesso dall’Agenzia delle dogane l’atto impugnato.

La Saima Avandero s.p.a. propone avverso tale sentenza ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Con memoria – producendo il relativo provvedimento – la ricorrente dà atto che con provvedimento in autotutela del 11 dicembre 2015 l’agenzia ha annullato l’invito al pagamento e disposto lo sgravio di tutte le somme.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va rilevato, in via pregiudiziale, che all’udienza di discussione le parti – al pari del procuratore generale – si sono espresse concordemente per la necessità di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla luce dell’intervenuto annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione dell’atto impugnato.

2. – Tanto premesso, osserva la Corte che, nell’ipotesi di annullamento dell’atto impositivo impugnato, che determini la cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto risultante dall’autotutela posta in essere dall’ufficio si sostituisce alla situazione giuridica dedotta in giudizio, che ne resta travolta e caducata. La pronuncia di “cessazione della materia del contendere”, in questo senso, costituisce una fattispecie terminativa del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa dell’impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione – del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile l’adozione di altre formule terminative.

A tale pronuncia consegue, quindi, per un verso, la caducazione di tutte le sentenze emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, per altro verso, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo in corso.

3. – Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, va disposta – nel caso concreto – la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, poichè inidonee a regolare il rapporto controverso fra le parti in causa.

4. Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della circostanza che la giurisprudenza in ordine alla natura dell’i.v.a. all’importazione quale medesima imposta rispetto all’i.v.a. intracomunitaria – questione questa centrale ai fini dell’esame del contenzioso tra le parti – e quindi delle conseguenze della violazione dell’obbligo formale d’introduzione fisica delle merci nel deposito con il mancato pagamento dell’i.v.a. all’importazione ma con successiva regolarizzazione nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile applicato dal soggetto passivo quale i.v.a. intracomunitaria, si è consolidata – pur preesistendo – solo a far tempo dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland Soc.coop. a r.l., in epoca cioè successiva all’atto impositivo impugnato.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara compensate tra, le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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