Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20140 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. un., 03/10/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 03/10/2011), n.20140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19487-2005 proposto da:

P.A. ((OMISSIS)), G.M.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA SCROFA 47, presso lo

studio dell’avvocato ANELLI LUCIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BOSCO TERESIO, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.G.;

– intimato –

sul ricorso 25067-2005 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo STUDIO LEGALE ROMANELLI, rappresentato e difeso dagli

avvocati MONTANARO RICCARDO, ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, per delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.A., G.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1209/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

uditi gli avvocati Teresio BOSCO, Guido Francesco ROMANELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 1 ottobre 1998, i coniugi P.A. e G.M.T. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Torino V.G., esponendo di essere comproprietari di un immobile in (OMISSIS), confinante ad ovest con la proprietà del convenuto, nella quale questi aveva realizzato, in forza di concessione edilizia n. (OMISSIS), una tettoia prefabbricata dell’altezza di otto metri, nonchè un prolungamento della stessa, dell’altezza di sei metri, in aderenza al muro di confine tra le due proprietà, dalle caratteristiche difformi rispetto alla tettoia preesistente, distrutta da calamità naturali, edificata in violazione delle norme edilizie vigenti all’epoca della costruzione. Gli attori chiesero, pertanto, la condanna del convenuto alla demolizione o all’arretramento del fabbricato, e, in subordine, che io stesso fosse ridotto alle dimensioni del fabbricato preesistente, oltre: ai risarcimento dei danni.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, premesso che la tettoia era stata realizzata in luogo dr un precedente fabbricato, dell’altezza di metri 6,40, crollato nel mese di gennaio del 1986 a causa di una abbondante nevicata, conformemente a quanto previsto dall’art. 38 del locale regolamento edilizio, richiamato dalle Norme di attuazione del Piano regolatore, che consentiva la edificazione sul confine delle tettoie di altezza non superiore a 6 metri ed autonome rispetto al fabbricato principale, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, a norma del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 trattandosi di controversia relativa ad atti della p.a. in materia di urbanistica ed edilizia, riguardando un’attività edilizia svolta in conformità ed in attuazione di concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Carignano, con la conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il convenuto eccepì anche La intervenuta prescrizione dell’azione, soggetta al termine prescrizionale di cinque armi dal momento della costruzione dell’opera, ultimata nel 1987. Nel merito, contesto la fondatezza della domanda degli attori, negando che la tettoia in questione fosse più alta di due metri rispetto a quella preesistente, che era di altezza pari a 6,40 metri, e, quindi, superiore a quella ricostruita, con la conseguenza che si era determinata una prevenzione a favore del proprio fabbricato.

Affermò, ancora, la legittimità della nuova costruzione, in quanto conforme a quanto stabilito dall’art. 38 del locale regolamento edilizio, richiamato nelle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore.

Il Tribunale adito condannò il convenuto ad arretrare il fabbricato fino alla distanza di cinque metri dal confine ed a risarcire il danno, quantificato in L. 2.000.000.

La sentenza fu impugnata dal V..

2 – Con sentenza depositata il 22 luglio 2004, la Corto d’appello di Torino, confermata la propria giurisdizione, alla stregua del rilievo che la norma invocata dal ricorrente fa riferimento alle sole controversie tra cittadini e amministrazioni pubbliche, accolse il gravame.

Premesso che non era mai stata invocata l’usucapione del diritto di tenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale, e che, comunque, non vi era prova certa dell’avvenuto decorso di un ventennio, osservò la Corte di merito che l’art. 21 delle Norme tecniche ci attuazione del PRG del 1979, che conteneva una normativa generale sulle distanze nella zona D, in cui ricadevano le proprietà in questione, riguardava i soli fabbricati costituenti impianti produttivi, in cui veniva prevista una distanza minima dai, confini di mt. 5, laddove l’art. 38 del regolamento edilizio comunale, adottato con una serie di Delib. del 1976, ed ancora in vigore all’epoca, per quanto non in contrasto con le Norme tecniche, in virtù del rinvio operato dall’art. 28 delle stesse, era norma di carattere speciale relativamente ad altre costruzioni, in particolare alle tettoie.

Le due norme – osservò il giudice di secondo grado – possono coesistere, perchè destinate ad operare su piani diversi, ed essendo consentita in molti Comuni la costruzione a confine di tettoie, non costituenti situazioni di impatto edilizio di rilievo, e non interessanti aree di scarsa dimensione. Inoltre, nel caso in esame, la disposizione del l’art. 28 delle Norme tecniche, che recepiva il rinvio del regolamento edilizio, e formulata – rilevò ancora la Corte di merito – in termini ampi, legittimando il ricorso a tale regolamento in ogni situazione non direttamente disciplinata dalle norme di attuazione.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.A. e G.M.R. sulla base di cinque motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso il V., che propone altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi, illustrativi anche da successiva memoria, tra i quali il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 coa.

proc. civ., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Deve essere esaminato con priorità il ricorso principale, nonostante quello incidentale sollevi questioni di giurisdizione e di prescrizione, in ossequio all’orientamento emerso nella giurisprudenza di queste Sezioni unite, alla stregua del quale, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (v. Cass., Sez. Un., sentt . n. 23318 e n. b456 dei 2009).

3. – Con la prima censura si lamenta la violazione dell’art. 869 cod. civ. e art. 21 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Carignano, approvato con D.G.R. 4.4.1979, nonchè dell’art. 38 del Regolamento edilizio comunale del 1976. Avrebbe errato la Corte di merito nel far propria 1’interpretazione della disciplina in maceria di distanze tra fabbricati in vigore nel Comune di Carignano, proposta dalla controparte, ritenendo applicabile alla costruzione realizzata dal V. l’art. 38 del Regolamento edilizio del 1976, anzichè, come ritenuto in primo grado, l’art. 21 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore comunale. I ricorrenti rilevano che, all’epoca del rilascio della concessione edilizia, la norma di piano regolatore adottato con deliberazione del Consiglio comunale 13 luglio 1977, n. 89 prevedeva all’art. 21, per la zona di tipo D, in cui ricadono le proprietà delle parti in causa, una distanza dal confine pari all’altezza del fabbricato da costruire, con un minimo di cinque metri. Nella specie, il fabbricato del proprietario confinante era costituito da un capannone eretto a ridosso della proprietà dei ricorrenti, in aderenza ai muro di recinzione. Il giudice di secondo grado, pur avendo confermato la decisione del Tribunale nella parte relativa all’affermazione che il manufatto di cui si tratta non rappresentava una mera ricostruzione dei preesistente, trattandosi di nuova costruzione, lo aveva poi qualificato come tettoia, assoggettandolo al disposto dell’art. 38 del Regolamento edilizio, che definisce tettoie quelle costruzioni aventi almeno un lato aperto che si elevano per un’altezza non superiore a mt. 6, disponendo che esse possono essere costruite a confine quando siano corpi di fabbrica indipendenti dal corpo principale della costruzione e distino da questa almeno 6 metri. L’art. 28 delle Norme tecniche inoltre prevede che fino alla sua approvazione fa parte integrante delle presenti norme tecniche di attuazione il Regolamento edilizio e di igiene edilizia … per quanto non in contrasto con le norme stesse.

Pertanto si intendono abrogate le norme del Regolamento edilizio in vigore, in quanto, e se, in contrasto con le presenti norme e con il Nuovo Regolamento edilizio adottato. In base agli accertamenti effettuati dal c.t.u., il Regolamento cui la riferimento la norma richiamata non risulterebbe essere mai stato approvato definitivamente. Secondo i ricorrenti, correttamente nel giudizio di primo grado era stara ritenuta inderogabile la distanza minima tra costruzioni di cui al citato art. 21, in quanto riferita a tutti i fabbricati di nuova costruzione, con la conseguenza che non potrebbe non ravvisarsi un contrasto tra a norma di Piano regolatore generale e quella del Regolamento edilizio che consente la costruzione dr tettoie sul confine.

4. – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 369 cod. civ. e dell’art. 28 del Piano regolatore generale del Comune ai Carignano approvato con D.G.R. 4.4.1979, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte territoriale non avrebbe considerato che dall’attività istruttoria e era emerso che il nuovo Regolamento edilizio non era stato adottato, con la conseguenza che la disciplina urbanistica del Comune di Carignano, all’epoca dell’intervento edilizio di cui si tratta, era affidata al Piano regolatore del 1979 e al Regolamento edilizio del 1976, efficace per le parti non in contrasto con le Norme tecniche di attuazione dei Piano. Dunque, l’art. 38 di detto Regolamento sarebbe da ritenere abrogato dal nuovo Piano regolatore generale, in quanto con esso incompatibile. Ma, anche accogliendo la diversa interpretazione secondo la quale il Nuovo Regolamento edilizio approvato con deliberazioni del 1976 avrebbe formato parte integrante delle Norme tecniche attuative del nuovo Piano regolatore generale per quanto non in contrasto, mentre il Regolamento abrogato, cui faceva riferimento il secondo comma dell’art. 28 del Piano, non sarebbe quello del 1976, ma quello antecedente, in ogni caso l’art. 33 del Regolamento non avrebbe potuto trovare applicazione per non essere stato approvato in via definitiva, sicchè: la sua applicazione sarebbe consentita solo nei limiti della compatibilità con le Norme tecniche: con la conseguenza che nessuna norma di detto regolamento potrebbe legittimamente derogare a quanto previsto in tema di distanze dal Piano regolatore.

5. – Con la terza doglianza, si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La Corte di merito non avrebbe fornito alcuna motivazione specifica della adesione alla tesi secondo la quale il Regolamento edilizio alla cui abrogazione fa riferimento l’art. 28 delle Norme tecniche di attuazione sarebbe un regolamento anteriore rispetto a quello del 1976, menzionato allo stesso art. 28, comma 1 pur non essendo emersa dagli atti di causa, ne dalla istruzione probatoria, la esistenza di detto diverso regolamento.

6. – Con il quarto motivo, si deduce violazione dell’art. 869 cod. civ. e dell’art. 21 del Piano regolatore generale del Comune di Carignano approvato con D.G.R. 4,4.1979, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Pur ammessa l’asserita specialità dell’art. 38 del Regolamento edilizio comunale rispetto alle Norme tecniche di attuazione, essa non avrebbe alcuna rilevanza, prevalendo in ogni caso il criterio della compatibilità, che non ammetterebbe deroghe od eccezioni. Quindi, la norma di piano, che prevede una distanza dal confine pari a cinque metri, dovrebbe essere considerata necessariamente prevalente sulla norma del Regolamento. Sarebbe, inoltre, errata la interpretazione restrittiva fornita dalla Corte d’appello dell’art. 21 delle Norme tecniche di attuazione, secondo la quale le diverse ipotesi contemplate dalla citata norma si riferirebbero tutte unicamente ad impianti produttivi.

7.1. – Le illustrate censure, da esaminare congiuntamente siccome collegate da un inscindibile nesso logico-giuridico, sono destituite di fondamento.

7.2. – Esse tendono sostanzialmente a sollecitare questa Corte ad una interpretazione della normativa edilizia regolatrice della fattispecie diversa da quella adottata dalla Corte territoriale, senza che ne siano ravvisabili i presupposti.

Ed infatti, la Corte di merito è pervenuta alla sua decisione a seguito di una articolata e corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, delineando un sistema nel quale le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del comune di Carignano, approvato dalla Regione nel 1979, all’art. 28, comma 1, recepivano per quanto compatibile, il regolamento edilizio del 1976, contenente, all’art. 38, una disciplina particolare, di maggior favore, per e tettoie, ritenute legittime anche se costruite a confine (purchè indipendenti dal corpo principale della costruzione e distanti da esso almeno 6 metri), in quanto manufatti privi di significativo impatto sull’assetto edilizio.

Tale disposizione si giustapponeva, costituendo norma di carattere speciale, a quella dell’art. 21 delle predette Norme tecniche, che conteneva una normativa generale sulle distanze, la quale prevedeva una distanza minima di cinque metri dai confini, e che riguardava peraltro i fabbricati dotati di un consistente impatto urbanistico edilizio, disciplinando zone occupate da (ovvero riservate a futuri) impianti produttivi.

Corretta appare, pertanto, la conclusione della coesistenza delle due diverse discipline.

7..3. – Di tutta evidenza risulta, del pari, la conformità ai canoni, ermeneutici della interpretazione che la Corte territoriale ha fornito dell’art. 26, comma 2, delle richiamate Norme tecniche nella parte relativa all’abrogazione del Regolamento edilizio comunale, che non può che essere un regolamento anteriore a quello del 1976, non potendosi diversamente spiegare il riferimento a quest’ultimo come parte integrante delle stesse Norme per le parti non in contrasto con esse: riferimento contenuto nello stesso art. 28, comma 1.

8. – Con il quinto motivo, si deduce violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel porre le spese di entrambi i gradi del giudizio integralmente a carico dei ricorrenti, senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale statuizione, nonostante buona parte delle prospettazioni dei fatti avanzata dall’attuale resistente fosse stata respinta.

9.1. – La censura è infondata.

9.2. – Il regolamento delle spese è avvenuto, infatti, nel rispetto del criterio della soccombenza, disposto dell’art. 91 cod. proc. civ..

10. – Resta assorbito, per quanto riferito sub 2, dal rigetto del ricorso principale l’esame del ricorso incidentale.

11. – Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato, assorbito quello incidentale. Nella peculiarità della controversia, contraddistinta da alterne vicende, le ragioni della compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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