Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2014 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2014 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Riccio Michele,in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via
E.Q. Visconti 20 , presso lo studio dell’avv. Angelo Petrone , rapp.to e difeso dagli avv.ti
Lucio Rossi e Michele di Fiore, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
67/50/12

depositata il 20/2/2012;
Nonché

Riccio Carmine,in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via
E.Q. Visconti 20 , presso lo studio dell’avv. Angelo Petrone , rapp.to e difeso dagli avv.ti
Lucio Rossi e Michele di Fiore, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
68/50/12

depositata il 20/2/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 21768/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/01/2014

Svolgimento del processo
La controversia promossa da Riccio Michele contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita
con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta n. 871/12/10 che ne aveva rigettato il
ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RE701T20002021 per irpef 2006

svolta dall’Agenzia.
La controversia promossa da Riccio Carmine contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita
con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta n. 872/12/10 che ne aveva rigettato il
ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RE701T20002022 per irpef 2006.
Il ricorso proposto ( R.G. 21770/12) si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è
stata svolta dall’Agenzia. Il relatore ha depositato distinte relazioni ex art. 380 bis c.p.c.. Il
presidente ha fissato l’udienza del 5/12/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio.
Motivi della decisione
Va preliminarmente riunito al ricorso recante il n. 21768/12, quello recante il n. 21770/12 ex
art. 274 c.p.c.
Con primo e secondo motivo i ricorrenti assumono la nullità della sentenza per mancata
integrazione del contraddittorio, richiamando la decisione di questa Corte 14815/2008.
Le censure sono infondate alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 3830 del 18/02/2010) secondo cui nel processo di cassazione, in presenza di cause decise
separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società
di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non
va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i
litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va
disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza
di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato
alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: identità
oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso
il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica
delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 21768/12

Ordinanza pag. 2

Il ricorso proposto ( RG 21768/12) si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata

sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità
della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, evitando
che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di
merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza
di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto

Con terzo motivo i ricorrenti lamentano la insufficiente motivazione della decisione che
avrebbe recepito meramente quanto deciso nei confronti della società.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte
(Sez. 5, Sentenza n. 14696 del 23/06/2006) , secondo cui sebbene dalla comunanza dei presupposti di fatto esistente fra il contenzioso attinente all’accertamento dei redditi di una società e quello riguardante l’accertamento dei relativi redditi di partecipazione da imputarsi ai
soci discenda un nesso di consequenzialità, in virtù del quale, nel caso di distinta e autonoma instaurazione delle relative vertenze dinanzi al giudice tributario, si rende inevitabile che
la decisione intervenuta nel primo dei suddetti contenziosi si rifletta sulla pronuncia afferente il secondo, è, tuttavia, evidente che, qualora sia gravata di appello la pronuncia riguardante il socio, il gravame non può essere deciso sulla base della decisione intervenuta nel contenzioso riguardante la società.
Consegue da quanto sopra la cassazione delle sentenze impugnate in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania.
P.Q.M.

la Corte riunita al presente la causa recante il n.R.G. 21770/12, rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, 5/12/2013

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n. 21768/12

Ordinanza pag. 3

effettivo del principio del contraddittorio.

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