Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2014 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE PONTE SRL (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato MARIA CARLA VECCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ZADRA CLAUDIO giusta procura

speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, G.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 168/09 del TRIBUNALE di CHIAVARI, del

21/12/09, depositata il 22/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

LIBERTINO ALBERTO.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia e’ il seguente: Il Tribunale di Chiavari ha sospeso il giudizio instaurato dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna finalizzato alla revoca della compravendita immobiliare intervenuta tra G.G. e l’Immobiliare Ponte o, in subordine, all’accertamento della simulazione assoluta della medesima, in attesa dell’eventuale giudizio di cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva dichiarato l’inesistenza del credito vantato dalla Banca nei confronti del G..

L’Immobiliare Ponte ha proposto ricorso per regolamento di competenza; gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Alla Corte di Cassazione e’ stata devoluta la seguente questione di diritto: se sia possibile configurare un rapporto di pregiudizialita’ tra azione di accertamento del credito e azione revocatoria.

2 – La trattazione dell’istanza di regolamento di competenza deve avvenire in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 4.

3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c., stante l’impossibilita’ di configurare un rapporto di pregiudizialita’ tra azione di accertamento del credito e azione revocatoria.

Il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per l’impossibilita’ di opporre all’esponente la sentenza resa in una causa a cui non ha partecipato.

Le due censure si prestano a trattazione congiunta implicando la soluzione di questioni connesse.

Il provvedimento del Tribunale e’ in antitesi con la giurisprudenza della Corte Suprema.

Anche recentemente e’ stato ribadito (Cass. n. 15353 del 2010) che la sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone l’esistenza di un nesso di pregiudizialita’ sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti e autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. In altri termini (confronta Cass. n. 27426 del 2009), la sospensione del processo puo’ essere disposta, a norma dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo “dipenda” dall’esito di altra causa, e cioe’ quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialita’ ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicche’ occorre garantire uniformita’ di giudicati, perche’ la decisione del processo principale e’ idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto.

Il giudicato sull’esistenza o meno del credito non interferisce sulla decisione dell’azione revocatoria e dell’azione di simulazione e, inoltre, non puo’ essere fatto valere nei confronti di soggetto estraneo al giudizio in cui esso si e’ formato.

Infatti (Cass. n. 19492 del 2005; vedi anche 24993 del 2008) e’ gia’ stato affermato che la pregiudizi alita che rende necessaria la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo soltanto quella che puo’ dar luogo ad un contrasto tra giudicati, non e’ ravvisatale nei rapporti tra la domanda di accertamento del credito e l’azione di simulazione, nullita’ o revocatoria proposta dal creditore.

Per completezza occorre, altresi’, rilevare che nella specie, al momento in cui e’ stata disposta la sospensione, non era neppure certa la pendenza del giudizio ritenuto pregiudiziale (si veda il riferimento allo “eventuale giudizio di cassazione”).

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie, ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve percio’ essere accolto essendo manifestamente fondato;

spese rimesse;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dispone la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Chiavari.

Rimette le spese al giudice di merito.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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