Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2014 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2018, (ud. 13/06/2017, dep.26/01/2018),  n. 2014

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La corte d’Appello di Genova ha respinto il gravame proposto da M.A. avverso la sentenza di primo grado del tribunale genovese che aveva a sua volta rigettato la sua domanda diretta a far accertare la simulazione assoluta e quindi la nullità del rapporto instaurato con Z.D., prima sua convivente e poi moglie, dal 1002 al 2005.

2) La corte, premesso che la domanda svolta in primo grado aveva ad oggetto esclusivamente la simulazione assoluta del contratto di lavoro stipulato tra le parti e posto in essere al fine di accreditare i contributi previdenziali a favore della Z., ha ritenuto nuove e quindi inammissibili le domande svolte solo nell’atto di appello e dirette ad ottenere il riconoscimento della illiceità della causa o dei motivi. Secondo la Corte infatti era evidente che la domanda volta a d ottenere il riconoscimento dell’inefficacia tra le parti del contratto simulato, era diversa e fondata su presupposti anche fattuali incompatibili, rispetto alla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della pretesa nullità del contratto per illiceità della causa.

3) Seguendo anche l’iter argomentativo della sentenza di primo grado, la corte genovese ha poi ritenuto inammissibile la prova testimoniale della simulazione richiesta dal M., stante il divieto dell’art. 1417 c.c., ritenendo detta prova comunque irrilevante, atteso che i capitoli di prova dedotti in primo grado miravano a provare l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, da quale però non avrebbe potuto derivare il diritto alla restituzione delle somme erogare alla Z., ostando il disposto dell’art. 2035 c.c., potendo rientrare, secondo la Corte territoriale, nel concetto di buon costume anche principi relativi ad esigenze etiche della coscienza collettiva a livello morale e sociale in un determinato momento o ambiente.

4) Infine secondo la corte non avrebbe fondamento neanche l’assunto del M. secondo cui la regolarità dell’erogazione alla moglie delle retribuzioni mensili si giustificava con la comunanza di vita ed interessi ontologicamente connessi con il rapporto di convivenza e di coniugio, non essendo tale erogazione necessaria ove fittizia la posizione lavorativa, non impendendo comunque di costituire una fittizia posizione presso l’INPS.

5) Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il M. affidato a cinque motivi, ha resistito la Z. con controricorso. Sono state depositate note ex art. 378 c.p.c., da entrambe le parti. L’inps si è costituito con delega in calce al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6) Con il primo motivo di ricorso il M. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 136231417 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile la prova testimoniale per dimostrare la simulazione assoluta del contratto di lavoro subordinato stipulato con Z., e quindi anche error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver ammesso le prove testimoniali richieste, dirette a dimostrare l’inesistenza di qualsiasi rapporto di lavoro, e comunque per non averle ritenute ammissibili in applicazione dell’art. 2724 c.c., comma 2, poi ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 421 c.p.c., per non aver comunque ammesso, con i poteri istruttori officiosi, le prove testimoniali richieste, oltre i limiti di cui agli artt. 1417 e 2722 c.c.. Secondo il ricorrente la limitazione alla prova per testi non sarebbe applicabile nel caso in esame non trattandosi di provare la simulazione di un contratto stipulato per iscritto, bensì di un contratto orale intervenuto tra le parti, così che nessuna limitazione di prova desumibile dal disposto di cui all’art. 1417 c.c., potrebbe ritenersi, non essendoci alcun contratto dissimulato da provare. Ancora lamenta il ricorrente l’omessa motivazione in ordine all’ammissibilità delle prove orali ai sensi dell’art. 2724 c.c., n. 2, anche oltre i limiti di cui all’agli artt. 1417 e 2722 c.c., in applicazione dei poteri istruttori demandati al giudice del lavoro ai sensi dell’art. 421 c.p.c..

7) con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 115 c.p.c. e art. 2035 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte genovese ritenuto che l’irripetibilità delle retribuzioni erogate alla Z. e dei relativi contributi dovesse conseguire all’aver eseguito una prestazione per uno scopo contrario al buon costume, quale sarebbe la falsa costituzione della posizione contributiva, tanto da avere poi ritenuto irrilevanti le prove testimoniali miranti a provare l’inesistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la norma di cui all’art. 2035 c.c., sarebbe norma eccezionale, come tale il concetto di buon costume andrebbe interpretato in senso restrittivo, ritenendo sussistente l’offesa solo in casi in cui vi è una causa turpe e quindi uno scopo che secondo la comune opinione sia ritenuto immorale. Ciò non sarebbe rinvenibile nel caso di specie, se si pensa che il M. e la Z. avevano provveduto a versare la contribuzione all’INPS.

8) Con il terzo motivo di gravame si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo all’art. 2115 c.c. e L. n. 218 del 1952, art. 17, secondo i quali il versamento dei contributi obbligatori in favore dell’ INPS può avvenire solo in presenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato e ove lo stesso non sia fittizio.

9) con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e anche la nullità della sentenza in relazione al comma 1, n. 4 per aver ritenuto la corte di merito che il M. avesse dedotto di aver corrisposto le retribuzioni per comunanza di vita e di interessi ontologicamente e fisiologicamente connessi al rapporto di convivenza prima e di coniugio dopo, tra loro esistenti. Ed ancora si lamenta violazione art. 12preleggi, artt. 2033 e 2967 c.c.(in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver ritenuto la Corte territoriale che spettava al M. dimostrare che la corresponsione non trovava causa nella comunanza di interessi, come anche per aver ritenuto irrilevanti le prove orali dedotte in quanto l’erogazione delle retribuzioni in favore della Z. troverebbe fonte nella loro comunanza di interessi. Lamenta comunque ancora il ricorrente la mancata ammissione delle prove orali dedotte al fine di dimostrare l’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato. A dire del ricorrente la corte genovese avrebbe erroneamente ritenuto che il M. aveva comunque dedotto una ragione giustificatrice dell’erogazione delle retribuzioni facendo riferimento alla comunanza di vita e di interessi ontologicamente e fisiologicamente connessi con il rapporto di convivenza e di coniugio, da ciò ricavando l’impossibilità di ritenere provata l’assenza di causa delle erogazioni oggetto di giudizio. Secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere applicabile il principio dell’irripetibilità delle prestazioni in forza di un obbligazione naturale.

10) con il quinto motivo di gravame il M. lamenta l’erroneità della sentenza per avere interpretato le domande svolte in primo grado e riproposte il appello come aventi esclusivamente ad oggetto la simulazione assoluta del dedotto contratto di lavoro subordinato e non anche la declaratoria di nullità di tale contratto per mancanza di oggetto o causa comprovata dalla mancanza di prestazione lavorativa subordinata, con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma anche con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, comma 3, per violazione art. 12 delle preleggi, degli artt. 99,112 e 414 c.p.c., oltre che per nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo il ricorrente nel ricorso di primo grado sarebbe stato invece chiaramente dedotto anche che la Z. non aveva mai prestato attività lavorativa alcuna per lo stesso dott. M. e comunque che si era in presenza di prestazioni non riconducibili a vincoli di dipendenza, bensì a rapporti personalissimi di condivisione familiare, in assenza di qualsiasi sinallagma contrattuale avente ad oggetto lo scambio tra prestazione e retribuzione.

11) I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi e comunque anche in parte ripetitivi. Va preliminarmente rilevato che, aldilà dell’ammissibilità o meno della prova testimoniale nell’ipotesi di cui all’art. 1417 c.c., la Corte ha rilevato che comunque la richiesta prova dell’assenza di subordinazione sarebbe irrilevante, atteso che sebbene in esecuzione di un accordo simulatorio le erogazioni avevano avuto il solo fine di rendere verosimile l’esistenza del rapporto di lavoro per acquisire una posizione contributiva cui non aveva diritto, trattandosi quindi di somme irripetibili ai sensi dell’art. 2035 c.c..

12) Censura il ricorrente l’interpretazione data dalla corte territoriale al concetto di buon costume a cui è stato ricondotto anche la fattispecie in esame. La censura è infondata. Questa Corte ha ritenuto (cfr Cass. n. 9441/2010) che ai fini dell’applicabilità della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 c.c., “la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perchè tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume”. Nel caso in esame non può revocarsi in dubbio che ove effettivamente nessun rapporto di lavoro si fosse instaurato tra le parti e non vi fosse stata alcuna prestazione lavorativa della Z., le erogazioni effettuate, sia retributive che contributive, avrebbero avuto la sola finalità di costituire il presupposto per ricevere benefici pensionistici indebiti.

13) Non può non rilevarsi poi l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso che spazia dalla violazione di legge, ai vizi motivazionali e ai profili di nullità (attraverso il richiamo all’art. 12 preleggi, artt. 2033,2034,2035 e 2697 c.c., cui si aggiunge, nell’esposizione, anche la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., oltre che error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver ammesso la Corte territoriale le prove orali dedotte al fine di dimostrare l’insussistenza del rapporto di lavoro e sviluppa promiscuamente varie censure attraverso continui richiami alla mancata ammissione di dette prove, così prospettando una medesima questione sotto profili incompatibili.

14) Infine deve ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, atteso che pur dovendosi ritenere ammissibile comunque la rilevabilità d’ufficio dell’esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata (cfr Cass. S.U. n. 26243/2014), deve pur sempre trattarsi di eccezione che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale (Cass. n. 16977/2017) e sempre questa Corte ha statuito che “Il rilievo “ex officio” di una nullità negoziale – sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” – deve ritenersi consentito, semprechè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione) senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale “(cfr Cass. SSUU 26243/2014).

15) Nel caso in esame, come rilevato dalla corte territoriale sarebbe comunque spettato al M. provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni – retribuzioni effettuate nell’ambito del rapporto di lavoro comunque formalmente instaurato, posto che ha proposto comunque domanda di ripetizione dell’indebito, ma tale onere non potrebbe assolvere l’odierno ricorrente in virtù dei rapporti esistenti tra le parti così come dedotti dallo stesso ricorrente, il quale ha riconosciuto l’effettuazione da parte della Z. di alcune sporadiche attività di lavoro, sia pure in ragione della comunanza di vita e di interessi connessi al rapporto di convivenza e poi di coniugio, attività di lavoro che impedivano di ritenere l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali che erano state regolarmente erogate alla Z. anche quando la stessa era stata alle dipendenze dello Studio associato Notarile M., prima di passare alle esclusive dipendenze del notaio Dott. M., come riconosciuto dallo stesso ricorrente.

16) Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna del ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese della presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore rispettivamente della Z. e dell’INPS.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida, Euro 8000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi in favore di Z. e di Euro 2000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi in favore dell’INPS, seguono le spese generali al 15% gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA