Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2014 del 26/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.26/01/2017),  n. 2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4987-2015 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato OLINDO

DI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 808/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emesso il 12/06/2014 e depositato il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto depositato il 26 giugno 2014, ha rigettato il ricorso proposto da M.N. nei confronti del Ministero della giustizia, avente ad oggetto la domanda di indennizzo per la durata irragionevole del giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Agrigento nel mese di dicembre 1998, e concluso con sentenza di rigetto in data 6 giugno 2012;

che la Corte d’appello ha escluso il diritto all’indennizzo per assenza del patema d’animo connesso alla durata del giudizio presupposto, evidenziando la temerarietà della pretesa azionata in quel giudizio;

che per la cassazione del decreto, ha proposto ricorso M.N. sulla base di tre motivi;

che il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo posta, per mancanza di prova dell’avvenuta ricezione dell’avviso di notifica;

che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c. In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 627 del 2008);

che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la condanna alle spese in quanto la parte intimata non ha svolto difese, nemmeno comporta l’obbligo di pagamento del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di giudizio esente.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

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