Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2014 del 24/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 24/01/2019), n.2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26067-2011 proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE

ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA PENNESI;

– ricorrente –

contro

P.M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la Regione Emilia Romagna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all’anno 2003, notificata l’11/172007, è stato respinto l’appello proposto dall’ente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna, che aveva accolto il ricorso della contribuente P.M.P., sul rilievo che l’iscrizione a ruolo del tributo, con apposizione del visto di esecutività, intervenuta il 7/11/2006, nel termine di tre anni previsto per il pagamento dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, non costituisce atto interruttivo della prescrizione;

che l’ente regionale ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo, mentre la contribuente non si è costituita per svolgere attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il motivo di impugnazione, incentrato sulla violazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, conv. con L. n. 53 del 1983, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c), la ricorrente si duole della pronuncia del giudice del merito con la quale è stata ritenuta prescritta la pretesa fiscale, senza che il predetto giudice abbia tenuto conto del fatto che prima del compimento del termine triennale di cui al menzionato D.L. n. 953 del 1982, art. 5, l’ente regionale aveva provveduto ad adottare il provvedimento definitivo di iscrizione a ruolo del tributo;

che la censura è infondata e va disattesa;

che la ricorrente assume di avere promosso l’azione per il recupero della tassa automobilistica entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (l’anno 2003), avendo provveduto all’adozione entro il 31/12/2006 del provvedimento definitivo di iscrizione a ruolo del tributo evaso, e che da tale data, quella del 7/11/2006, risulta essere stata anche tempestivamente notificata la cartella di pagamento, avuto riguardo al menzionato art. 25, lett. c), norma secondo la quale la notifica della cartella deve avvenire, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”;

che la tesi suesposta non è coerente con il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c), in quanto si assume che deve considerarsi tempestiva la notifica della cartella di pagamento per il fatto che essa è avvenuta entro i due anni dalla data dell’iscrizione a ruolo, mentre la indicata norma prescrive che la notifica debba essere effettuata “entro il 31 dicembre…. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”, così stabilendo un collegamento necessario tra la notifica della cartella di pagamento e l’adozione di un atto di accertamento, atto che, nella specie, risulta pacificamente carente, avendo l’ente dedotto (ricorso per cassazione, pag. 2) di aver iscritto “direttamente tali entrate a ruolo”;

che questa Corte (Cass. n. 315/2014 e n. 667/2007) ha evidenziato che, per effetto della novella introdotta dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, il menzionato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, distingue ora tre diversi termini per la notifica delle cartelle a seconda che le stesse siano originate da attività di liquidazione (nei suoi due tipi) o da accertamenti, distinzione che in precedenza non aveva ragione di esistere proprio perchè il termine di decadenza della notificazione della cartella (prima della sua soppressione ad opera del D.Lgs. n. 193 del 2001), veniva posto, in ogni caso, in rapporto alla consegna del ruolo al concessionario, senza alcun riferimento alla natura dell’attività propedeutica alla sua formazione;

che, pertanto, la procedura seguita dalla Regione Emilia Romagna non è idonea ad evitare l’estinzione del diritto di agire per la riscossione del tributo che, a mente del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, “si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, in quanto la maturazione di detto termine non può certo considerarsi evitata per effetto della notificazione (in epoca successiva alla scadenza del termine medesimo) di una cartella di pagamento non tempestivamente preceduta dall’atto prodromico necessario a mettere al corrente il destinatario della pretesa dell’ente pubblico, idoneo cioè a generare l’interruzione del decorso del termine prescrizionale (Cass. n. 20425/2017, n. 593/2017, n. 315/2014 cit., n. 10067/2014, n. 3658/1997);

che le spese di lite non necessitano di regolazione atteso che la parte intimata non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

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