Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20139 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27309-2017 proposto da:

CIAT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICO BERGAMO delega in calce;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio

NAPOLITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO MARONE

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3523/2017 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’inammissibilità 1 motivo

in subordine infondato, inammissibile il 2, accoglimento del 3,

assorbito il 4, in subordine fondato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Ciat spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Giuliano in Campania relativo alla TARSU per l’anno di imposta 2005 applicata alla struttura commerciale ubicata alla Via S(OMISSIS).

2. La CTP accoglieva il ricorso per difetto di motivazione dell’avviso in ordine alla tassazione della superficie di mq 9480 a fronte della superficie dichiarata di mq 168,64 e la Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza di primo grado; sul ricorso del Comune la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9675 del 23.4.2010 cassava con rinvio ritenendo che l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato.

3. Riassunto il processo dal Comune, la CTR rigettava l’appello del Comune dichiarando cessata la materia del contendere per il giudicato formatosi con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 12 del 15.1.2007, non impugnata, che aveva annullato la cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo dell’avviso di accertamento da parte del Comune di Giuliano.

4. Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza n. 6359 del 1.4.2016, cassava con rinvio la decisione; il giudizio veniva riassunto dalla soc. Ciat spa e la CTR rigettava il ricorso originariamente proposto dalla contribuente osservando: a) che non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento del giudicato esterno della sentenza della CTR di annullamento della cartella di pagamento; b) che sulla questione della motivazione dell’atto di accertamento si era formato il giudicato interno; c) che la Ciat spa non aveva allegato e provato circostanze che le dessero diritto all’esenzione ma si era limitata solamente a produrre la denuncia D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 71, per il 2005 e il contratto di autosmaltimento dei rifiuti speciali che, essendo imballaggi primari, non erano sottratti alla privativa comunale.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Ciat spa sulla base di quattro motivi. Il Comune Giuliano in Campania ha resistito depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essere stata riconosciuta l’efficacia di giudicato esterno alla sentenza della CTR che aveva annullato la cartella di pagamento notificata a seguito di iscrizione a ruolo dell’avviso di accertamento oggetto di causa.

1.1 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 71 e 72, L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 3, artt. 24 e 97 Cost., per non avere la CTR rilevato la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento.

1.2 Con il terzo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Si sostiene che la CTR non si è uniformata al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed in particolare non ha svolto l’accertamento circa la sussistenza del regolamento che prevede l’assimilazione dei rifiuti non pericolosi a quelli urbani.

1.3 Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, e del Reg. Tarsu, art. 9. La sentenza viene censurata in quanto il regolamento non stabilisce alcuna assimilazione e prevede l’esenzione delle superfici ove si producono rifiuti speciali che i produttori sono tenuti a smaltire in proprio.

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 La cartella di pagamento, recante l’intimazione ad adempiere di quanto risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, è nella fattispecie in esame atto consequenziale all’avviso di accertamento che è sub judice. E’ di tutta evidenza l’ontologica e giuridica differenziazione tra i due atti: l’avviso di accertamento è atto con il quale viene esercitato il potere di imposizione dell’Ufficio mentre la cartella di pagamento, quando sia stata preceduta dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento, assolve alla funzione equivalente a quella di un precetto. L’annullamento della cartella non può ripercuotersi sull’avviso di accertamento.

3. Il secondo motivo è parimenti infondato.

3.1 Il thema decidendum costituito dalla motivazione dell’avviso di accertamento è stato trattato da questa Corte con l’ordinanza n. 9675/2010 dove si legge: “Nel caso non sembra sia in discussione la sussistenza degli elementi fissati dal richiamato orientamento giurisprudenziale, cioè gli estremi identificativi della contribuente e dell’immobile, il periodo di riferimento, l’area presa in considerazione per determinare il maggior imponibile e la tariffa applicata; ciò che appare contestato dai Giudici di primo grado, alla cui decisione la CTR ha, poi, espresso acritica condivisione, sono oltre ad una generica ed indeterminata mancanza di tutti i dati prescritti dalla disposizione della legge regolatrice, una sostanziale mancanza di motivazione in ordine alla mancata riduzione tariffaria, che, alla stregua dei principi affermati nelle citate pronunce, non può, avuto riguardo alla fattispecie, considerarsi requisito essenziale dell’avviso di accertamento”.

3.2 Correttamente, quindi, la CTR ha ritenuto coperta da giudicato interno la questione della motivazione dell’atto.

4 Il terzo motivo è fondato.

4.1 La sentenza della Corte di Cassazione dopo aver affermato che l’esclusione della tassazione è prevista solo per i rifiuti tossici o nocivi o rifiuti speciali non assimilati previa dimostrazione da parte del contribuente dell’esistenza dei locali dove tali rifiuti si producono, ha precisato che ” va anche rilevato che l’esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di comprovato avviamento al recupero dal decreto Ronchi, art. 21, comma 7, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal cit. D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 comma 3, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati, quali quelli tossici pericolosi o gli imballaggi terziari), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base ai criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero”.

4.3 L’impugnata sentenza ha ritenuto superfluo stabilire se i rifiuti smaltiti dalla società Ciat spa fossero o meno assimilabili per espressa previsione regolamentare dal momento che la contribuente, non avendo assolto all’onere della prova della individuazione dei locali nei quali si producevano esclusivamente rifiuti speciali, non aveva diritto all’esenzione.

4.4 Ha tuttavia omesso il giudice di rinvio ogni accertamento, che il Giudice di legittimità gli aveva demandato, in ordine alla adozione o meno della delibera di assimiliazione dei rifiuti e alla sussistenza delle condizioni per la riduzione della tariffa del D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 21, comma 7, in considerazione del fatto incontestato che Ciat spa ha smaltito i rifiuti a proprie spese concludendo un contratto di appalto con impresa specializzata.

5 Il quarto motivo rimane assorbito.

6 In conclusione il ricorso va accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione la quale, oltre a provvedere sulle spese del presente procedimento, dovrà accertare l’adozione della delibera sull’assimilazione dei rifiuti e la sussistenza delle condizioni per la riduzione della tariffa del D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 21, comma 7.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il quarto e rigetta i primi due motivi, cassa l’impugnata sentenza e rinvia anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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