Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20139 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 23/09/2010), n.20139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI LECCO”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato PECORA FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGHILERI MARIO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.T., T.G., B.V., B.

M., C.A., P.F., C.C.;

– intimati –

e sul ricorso n. 24524/2006 proposto da:

F.T., T.G., B.V., B.

M., C.A., P.F., C.C., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio

dell’avvocato DE MARCHIS CARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

COLOMBO ALESSANDRA, giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI LECCO”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato PECORA FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGHILERI MARIO, giusta delega a

margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 297/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/04/2006 R.G.N. 1473/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato ANGHILERI MARIO;

udito l’Avvocato COLOMBO ALESSANDRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I controricorrenti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Lecco ed esponevano di essere dipendenti dell’Azienda Ospedaliera locale, sottoposti a rischio radiologico. Per tale circostanza, essi avevano diritto a quindici giorni di ferie aggiuntive ogni anno. Nel relativo computo, l’azienda riconosceva tredici giorni lavorativi, computando anche due sabati nei quali essi attori non lavoravano, in quanto il loro orario di lavoro era ripartito su cinque giorni la settimana. Chiedevano pertanto l’attribuzione di due giorni di ferie ulteriori a partire dal 1999.

2. Il Tribunale accoglieva le domande attrici, motivando nel senso che l’interpretazione letterale della norma non consente diversa soluzione, ovvero che le ferie debbono essere computate sulla base dei giorni lavorativi. Proponeva appello l’azienda ospedaliera e la Corte di Appello di Milano confermava il principio per cui le ferie aggiuntive vanno computate sui giorni effettivamente lavorativi, ma riteneva peraltro non monetizzabile il relativo compenso.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, deducendo unico, articolato motivo. Resistono con controricorso gli attori indicati in epigrafe, i quali propongono ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 724 del 1994, art. 5 e del contratto collettivo di categoria, deducendo che la citata norma attribuisce in sostanza due settimane e mezzo di ferie aggiuntive per il personale sottoposto a rischio radiologico. Posto che le ferie normali sono definite dal D.Lgs. n. 130 del 1969, art. 36 in trenta giorni lavorativi, il congedo aggiuntivo e’ previsto secondo giorni di calendario. Non a caso la contrattazione collettiva ha ridotto i giorni di ferie normali per il personale che fruisce del sabato libero, mentre il computo del congedo aggiuntivo di cui trattasi per giorni in concreto lavorati avrebbe l’effetto di penalizzare ulteriormente il personale che lavora su sei giorni la settimana.

5. Il ricorso incidentale prospetta vizio di motivazione e contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello, perche’ il giudice non ha condannato l’azienda al pagamento del corrispettivo delle ferie non attribuite, e sottolinea al riguardo l’ingiustificato arricchimento che ne deriva.

6. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

7. Il ricorso principale e’ fondato. Pronunciandosi in una fattispecie analoga, questa Corte di Cassazione con la sentenza 16.12.2009 n. 26364 ha ritenuto quanto segue: “In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l’art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanita’, secondo biennio economico 2000 – 2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festivita’, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poiche’ la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi.

8. Non vi sono motivi per discostarsi dal precedente sopra riferito, in virtu’ del quale il computo delle ferie aggiuntive compiuto dall’azienda ospedaliera risulta piu’ favorevole di quello legale. La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti, puo’ essere decisa nel merito mediante il rigetto delle domande attrici. Rimane assorbito il ricorso incidentale. Le spese possono essere compensate relativamente all’intero giudizio, attesa la novita’ della questione, i margini di opinabilita’ al riguardo ed il comportamento processuale delle parti.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, respinge le domande introduttive. Compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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