Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20139 del 17/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/08/2017, (ud. 12/07/2017, dep.17/08/2017), n. 20139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22440/2016 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI;
– ricorrente –
contro
D.T.L., rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE
MONTI;
– controricorrente –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TRANI, depositato il
26/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Condominio (OMISSIS) propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., articolato in unico motivo, avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, nominato in sede di istruzione preventiva, reso dal Presidente del Tribunale di Trani in data 26 luglio 2016.
Resiste con controricorso T.L., la quale, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, domanda la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
T.L. aveva proposto istanza di accertamento tecnico preventivo al fine di individuare le cause delle infiltrazioni subite dall’immobile di sua proprietà, sito al piano interrato nell’edificio (OMISSIS), nonchè di determinare le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.
L’impugnato decreto, determinando in Euro 14.848,18, oltre IVA e contributi previdenziali, il compenso spettante al consulente incaricato ai sensi dell’art. 696 c.p.c., ha poi posto l’onere di corrispondere tale somma “a carico di tutte le parti in solido”.
Il Condominio (OMISSIS), nel suo ricorso, denuncia l’errata applicazione degli artt. 91,92,696 e 687 c.p.c., deducendo che le spese del procedimento di istruzione preventiva dovessero essere poste a carico soltanto della ricorrente.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Il provvedimento del Tribunale di Trani non è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 c.p.c. e segg., si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ne consegue che il provvedimento di liquidazione delle spese a carico (anche) di una parte diversa dal ricorrente tenuto ad anticiparle – non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, e può perciò essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione (Cass. Sez. 6-2, 26/10/2015, n. 21756; Cass. Sez. 2, 30/09/2015, n. 19498; Cass. Sez. 2, 19/11/2004, n. 21888). Il regolamento delle spese è, invero, ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito; pertanto, le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (cfr. anche Cass. Sez. 3, 08/06/2017, n. 14268).
Il ricorso deve essere perciò accolto (con conseguente rigetto della domanda della controricorrente di condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3) ed il provvedimento impugnato va cassato, limitatamente al punto in cui pone il compenso del C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo “a carico di tutte le parti in solido”.
Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ponendosi il compenso del C.T.U., nella misura già liquidata (per complessivi Euro 14.848,10 oltre contributi previdenziali ed i.v.a.), a carico della sola parte richiedente D.T.L..
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vengono regolare secondo soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui pone il compenso del C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo “a carico di tutte le parti in solido” e, decidendo nel merito, pone detto compenso, nella misura già liquidata di complessivi Euro 14.848,10 oltre contributi previdenziali ed I.v.a., a carico della parte D.T.L.; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017