Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20139 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. un., 03/10/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 03/10/2011), n.20139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23408-2010 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI

60, presso lo studio dell’avvocato DI ZENZO CARMINE, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 110/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Carmine DI ZENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità,

in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dott. N.F., all’epoca dei fatti per i quali è processo sostituto procuratore generale presso la corte d’appello di Reggio Calabria, è stato incolpato dei seguenti illeciti disciplinari:

a) dell’illecito disciplinare di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 tipizzato dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g),perchè, venendo meno ai doveri di diligenza, correttezza ed imparzialità, ha posto in essere condotte che, oltre a renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato e a compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario, hanno integrato gravi violazioni di legge (artt. 6 e 12 c.p.p., in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 70; artt. 326, 412 e 648 c.p.p.) dovute, quantomeno, a negligenza inescusabile, nonchè violazione dei principi generali in materia di competenza funzionale del procuratore generale avocante. In particolare il dott. N., dopo aver evocato, su istanza della parte offesa avv. S. A., il procedimento penale n. 2977/01 RGNR P.M. Reggio Calabria – nell’ambito del quale era indagato, per i delitti di appropriazione indebita e tentata estorsione, il dott. D.P. – riceveva dallo stesso avv. S., nell’ambito del procedimento avocato, una querela relativa a una distinta vicenda di effetti cambiari rilasciati ad una società farmaceutica (Sofarmamorra s.p.a.) da un suo socio, il dott. Se.Fr., titolare di una farmacia nella quale l’avv. S. era interessato per il 99%, vicenda relativamente alla quale il dott. N. aveva sicura notizia della pendenza presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria di un autonomo procedimento penale (n. 4607/03 RGNR) nei confronti del Se. per il reato di truffa in danno di detta società; quindi, senza che sussistesse alcuna competenza della Procura generale per assoluta carenza di connessione o collegamento alcuno tra i due procedimenti ed i relativi fatti – se non la persona fisica dell’avv. S., parte offesa nel primo (n. 2977/01) e Interessato a che il beneficiario degli assegni emessi dal suo socio (indagato nel secondo procedimento) non li riscuotesse. A seguito di tale querela il dott. N. chiedeva, ottenendolo, il sequestro preventivo degli assegni, revocato dal tribunale per il riesame, che escludeva, altresì, la legittimazione del S. ad intervenire nel relativo procedimento, sostenuta, invece, dal dott. N. sulla scorta di argomentazioni smentite dal giudice; inoltre, adottava nei confronti della suddetta società un provvedimento di “richiesta di consegna e sequestro” relativamente a fatture inerenti la gestione della farmacia;

b) dell’illecito disciplinare di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 tipizzato dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) ed e), perchè, venendo meno ai doveri di diligenza, correttezza ed imparzialità, ha posto in essere le condotte di cui al capo a) che, oltre a renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato e a compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario, si sono risolte in una grave scorrettezza nei confronti dei magistrati titolari del procedimento penale n. 4607/03 RGNR ed in una ingiustificata interferenza nella loro attività giudiziaria;

c) dell’illecito disciplinare di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 tipizzato dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a), perchè, venendo meno ai doveri di correttezza ed imparzialità, ha posto in essere condotte che, oltre a renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato e a compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario, hanno arrecato un ingiusto danno alla società Sofarmamorra ed un indebito vantaggio all’avv. S., parti dei due procedimenti menzionati al capo a). Infatti il dott. N., senza averne il potere, trattandosi di fatti estranei al procedimento avocato, non solo ha chiesto il sequestro preventivo degli assegni in detto capo menzionati, ma, in sede di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di revoca del sequestro adottata dal tribunale per il riesame prospettava una circostanza, ritenuta decisiva dalla Corte di cassazione che anche per tale ragione annullava con rinvio l’ordinanza, inesistente: la esistenza di una lettera inviata dal dott. Se., titolare della farmacia alla quale era interessato per il 99% l’avv. S., ad una società farmaceutica (la Sofarmamorra s.p.a.) con la quale avrebbe chiesto a quest’ultima di non avvertire l’avv. S. di un asserito accordo truffaldino.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 2 gennaio 2009.

d) dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, lett. d), g) e n), perchè, venendo meno ai doveri di diligenza, correttezza ed imparzialità, ha posto in essere condotte gravemente scorrette nei confronti di altri magistrati, che hanno integrato gravi violazioni di legge (art. 372 c.p.p. e R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 70 e succ. mod. e int.), dovute quanto meno a negligenza inescusabile, nonchè violazione delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti. In particolare il dott. N.: 1) dopo esser stato designato, in data 27 marzo 2009, per la trattazione dell’istanza di avocazione presentata il 11 marzo 2009 dall’avv. S.A., relativa al procedimento penale n. 3558/09 RGNR DDA (già n. 1377/07 RGNR DDA e n. 2420/08 RGNR DDA), con provvedimento del 28 marzo 2009 (depositato il 1 aprile 2009) ha avocato il procedimento senza attendere le informazioni richieste ai sensi dell’art. 372 c.p.p., comma 1-bis, il che induceva il Procuratore generale a sospendere l’esecuzione del provvedimento, disponendo che non fosse trasmesso al Procuratore della Repubblica e che, una volta pervenute tali informazioni, lo stesso fosse preventivamente sottoposto al visto dell’avvocato generale; egli inoltre deliberava sull’erroneo presupposto, insussistente, che fossero ravvisabili ragioni di astensione, rilevanti ex art. 372 c.p.p., comma 1, lett. b), per tutti i magistrati assegnatari del procedimento, solo per effetto della proposizione di esposti e denunce da parte dell’avv. S., nonostante che un precedente provvedimento di avocazione (basato essenzialmente sugli stessi fatti) fosse stato revocato dalla Procura generale della Corte di cassazione in sede di reclamo ai sensi del già menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 70, comma 7; 2) una volta pervenute informazioni richieste, contravvenendo alle richiamate disposizioni impartite dal Procuratore generale, ha dato esecuzione all’avocazione nonostante l’avvocato generale, con un motivato (21 pagine) provvedimento del 20 aprile 2009, avesse negato l’assenso alla stessa.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 18 maggio 2009.

La sezione disciplinare ha ritenuto il dott. N. responsabile degli addebiti contestati e gli ha inflitto la sanzione della perdita di anzianità per un anno, con trasferimento d’ufficio ad altra sede e ad altre funzioni.

In punto di fatto, la sezione disciplinare, quanto alle incolpazioni di cui alle lett. a), b) e c), esaminate congiuntamente, ha ritenuto provato che il dottor N., nell’ambito del procedimento penale n. 2977/2001 r.g. del p.m. di Reggio Calabria, avocato su richiesta dell’avv. S.A., ha ricevuto una querela dello stesso che riguardava una diversa vicenda relativa ad effetti cambiari rilasciati a suo tempo ad una società farmaceutica da Se.

F., socio di esso S., pur essendo a conoscenza che tale vicenda era oggetto di autonome indagini da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo dei titoli (sequestro che veniva poi revocato dal tribunale per il riesame che escludeva, tra l’altro, la legittimazione del S. ad intervenire nel procedimento di cui si trattava) e ha emesso un provvedimento di richiesta di consegna e sequestro di fatture della società farmaceutica che riguardavano la gestione della farmacia della quale il S. era socio. In punto di diritto, la sezione disciplinare ha ritenuto che I1 avocazione, essendo stata utilizzata per connettere, senza alcun elemento che tale connessione giustificasse, altra vicenda di natura commerciale ancorchè connotata da profili penalistici, costituiva interferenza nella soluzione giudiziaria della vicenda medesima spettante alla Procura reggina. Inoltre, nel chiedere il sequestro preventivo dei titoli, l’incolpato avrebbe posto in essere una misura estranea alla sua competenza, utilizzando i suoi poteri processuali per conseguire scopi sicuramente estranei al procedimento penale avocato. A conferma di tale conclusione la sezione disciplinare ha richiamato l’annullamento da parte di questa corte della ordinanza del dottor N.. I fatti posti a base delle prime tre incolpazioni sono pertanto, a giudizio della sezione disciplinare, provati e comportano la responsabilità del dottor N. sotto il profilo di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. a) perchè lo spostamento di competenza costituisce violazione del dovere della imparzialità e quindi l’ingiusto vantaggio a favore di un parte processuale.

Quanto all’incolpazione di cui capo d), la sezione disciplinare ha accertato che il dottor N., dopo essere stato designato in data 27 marzo 2009 per la trattazione dell’istanza di avocazione presentata dall’Avvocato S.A., relativa al procedimento penale n. 3558 del 2009 registro generale DDA, ha avocato il procedimento stesso, senza attendere le informazioni richieste dall’art. 372 c.p.c., comma 1 bis e colpevolmente ignorando la giurisprudenza di questa corte che individua l’interesse nel procedimento, al quale fa riferimento all’art. 36 c.p.p., comma 1 in ciò che il magistrato è coinvolto nella vicenda processuale così da renderlo suscettibile di procurarsi un vantaggio economico o morale, mentre non rilevano le presunte irregolarità nella conduzione del procedimento. Il S., invece, indicava al N. una quantità di irregolarità, a suo dire commesse dai magistrati della Procura, tutte rimediabili attraverso strumenti processuali di controllo, e di esse si serviva per ottenere un’avocazione. Con ciò ha realizzato la fattispecie di cui alla lettera d) ed alla lettera g) del predetto D.Lgs. n 109 del 2006, art. 2 e cioè ha tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei colleghi e di una delle parti e ha compiuto una grave violazione di legge determinata quanto meno da negligenza inescusabile.

Avverso la sentenza disciplinare il dottor N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione sia in ordine all’illiceità disciplinare della ricezione della querela, che invece, in quanto magistrato del p.m. poteva ricevere ai sensi dell’art. 333 c.p.p., 2 comma e art. 337 c.p.p., comma 1, sia per quanto riguarda l’affermazione dell’inesistenza di ragioni di connessione tra il procedimento avocato e i fatti truffaldini posti in essere dal D. nella gestione della farmacia.

Il motivo non è fondato. La sezione disciplinare non ha invero affermato che la ricezione della querela dell’avv. S., relativa a vicenda oggetto di separato procedimento pendente davanti al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, ha costituito violazione di norme processualpenalistiche, ma che tale ricezione è stata utilizzata per giustificare il compimento di un atto per il quale l’incolpato non era competente, essendo la vicenda oggetto della querela stessa all’esame del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, sulla cui competenza, pertanto, il N. ha illegittimamente interferito. Quanto poi all’insufficiente motivazione della mancanza di ragioni di connessione tra il procedimento avocato e quello pendente davanti alla Procura reggina, trattasi di giudizio di diritto rispetto ai quale non è ipotizzabile il denunciato vizio motivazionale e, comunque, l’eventuale diverso vizio di violazione dell’art. 12 c.p.p., lett. b) sarebbe irrilevante perchè, anche se fosse stata ipotizzabile una connessione non sarebbe stata idonea a giustificare l’esercizio di poteri relativi al procedimento connesso in mancanza di un atto formale di avocazione di tale procedimento.

2. Con il secondo motivo si deducono ulteriori profili di insufficienza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla ritenuta illegittimità del sequestro dei titoli (cambiali e non assegni, come erroneamente affermato dalla sezione disciplinare) per avere il giudice disciplinare fondato la sua valutazione esclusivamente sulla revoca del provvedimento disposta dal tribunale del riesame e sull’annullamento disposto da questa corte sulla base della allegazione dell’esistenza di un lettera dalla quale sarebbe risultata l’esistenza di un accordo truffaldino in esecuzione del quale sarebbero state emesse le cambiali. Sarebbero poi frutto di mere congetture le affermazioni secondo le quali l’adozione del provvedimento di sequestro sarebbe stata utilizzata per il perseguimento di finalità estranee al procedimento del quale il dott. N. era titolare, peraltro di natura privatistica, mentre la vicenda nell’ambito della quale l’emissione delle cambiali sequestrate si inseriva formava oggetto di indagini da parte della Procura di Reggio Calabria. Inoltre, erroneamente la sezione disciplinare avrebbe impropriamente fatto riferimento a un arbitrario spostamento della competenza del giudice naturale, mentre nella specie si trattava di accertare solo quale fosse il p.m. “competente”.

Il motivo non è fondato. La sezione disciplinare ha motivato in modo logico e congruo l’affermazione secondo la quale il sequestro preventivo dei titoli di credito (che si trattasse di cambiali e non di assegni è circostanza imputabile ad errore materiale e, comunque, irrilevante) era illegittimo, sia perchè adottato al di fuori della competenza, delimitata dal provvedimento di avocazione, sia perchè diretta a perseguire finalità estranee al procedimento avocato.

Quanto poi all’annullamento da parte di questa corte dell’ordinanza del tribunale del riesame di revoca del sequestro, la sezione disciplinare effettivamente non ha preso posizione sull’effettiva esistenza della lettera dalla quale emergerebbe l’accordo truffaldino tra il socio dell’avv. S. e la società farmaceutica prenditrice delle cambiali, allegata dal dott. N. nel suo ricorso per cassazione, ma ha fatto riferimento a detta circostanza per affermare, correttamente, che se un accordo truffaldino fosse esistito lo stesso avrebbe dovuto essere impugnato in sede civile o dedotto nelle sedi penali competenti, e cioè davanti al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, e non davanti alla Procura generale che aveva avocato un procedimento avente oggetto diverso.

Non appare neppure decisivo il rilievo secondo cui nella vicenda di cui è processo non veniva in considerazione la competenza di un giudice ma quella del p.m., essendo evidente che la sezione disciplinare ha utilizzato il termine “giudice” per riferirsi al magistrato dell’ufficio del p.m..

3. Con il terzo motivo, deducendo il vizio di omessa motivazione, il ricorrente lamenta che la sezione disciplinare non abbia indicato le ragioni per le quali il proprio comportamento sarebbe stato scorretto e avrebbe costituito interferenza nell’attività della Procura della Repubblica reggina, omettendo di valutare la circostanza che prima di adottare i provvedimenti contestati sarebbe stato richiesto a tale ufficio lo scambio di atti e informazioni ai sensi dell’art. 371 c.p.p..

Il motivo non è ammissibile. La sezione disciplinare dopo avere ritenuto provati i fatti contestati li ha giuridicamente qualificata come violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. a) escludendo la sussistenza della violazione delle lett. d), e) della stessa disposizione, che fanno riferimento ai comportamenti gravemente scorretti e all’ingiustificata interferenza.

4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione della ritenuta illegittimità dell’accoglimento dell’istanza di avocazione del procedimento n. 3558/2009 r.g. DDA basata solo sull’orientamento di questa corte relativo ai presupposti della ricusazione del p.m., richiamato dal procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, e senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali, anche ad ammettere che esistesse l’illegittimità dell’avocazione contestata con l’incolpazione la stessa fosse frutto di ignoranza inescusabile o di dolo.

Il motivo non è fondato. La sezione disciplinare ha indicato la ragione per la quale l’avocazione, disposta senza attendere le informazioni richieste ai sensi dell’art. 372 c.p.p., comma 1 bis, era illegittima per insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 36, 1 comma e.p.p. per far sorgere l’obbligo di astensione del p.m., essendo state dedotte dall’avv. S. solo ipotetiche irregolarità commesse dai magistrati della Procura della Repubblica, emendabili con gli strumenti processuali previsti dall’ordinamento, ma non certo tali da configurare un “interesse nel procedimento” dei magistrati stessi. Tale illegittimità, in quanto frutto di ignoranza o negligenza inescusabile consistente nell’aver omesso dì tenere presenti gli orientamenti giurisprudenziali in tema di interpretazione della nozione di “interesse nel procedimento” di cui all’art. 36 c.p.p., costituiva, secondo il giudizio della sezione disciplinare, da ritenere correttamente e congruamente motivato, violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. g) ma al tempo stesso anche comportamento scorretto nei confronti dei magistrati della Procura reggina e delle parti private diverse dall’avv. S. che aveva individuato “nelle richieste di avocazione prontamente e benevolmente accolte dal dottor N. un privilegiato canale di soluzione dei suoi propri affari e delle sue vicende”.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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