Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20138 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10396-2017 proposto da:

ARPAT, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI, 12, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentato e difeso

dagli avvocati NICOLA GENTINI, LUCIA BORA delega in calce;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SIENA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO-TEMPORE AREA,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE il n. 18,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA SUPPA, ANTONIO CHIARELLO delega in

calce;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI SIENA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 238/2017 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso in via principale

inammissibilità, in subordine rigetto del 1 motivo, e accoglimento

del 2 motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato CECCHETTI per delega dell’avvocato

GENTINI che si riporta;

udito per il controricorrente l’avvocato PECORILLA per delega

dell’avvocato CHIARELLO che si riporta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (Arpat), avente il possesso di un fabbricato sito in Siena (OMISSIS), proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento per omesso versamento IMU con riferimento all’annualità 2012 per un importo complessivo, compresi interessi e sanzioni, di Euro 12.787.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Siena accoglieva il ricorso riconoscendo la sussistenza dei requisiti, sia soggettivi che oggettivi, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), e quindi la natura sanitaria delle funzioni dell’Arpat.

3. Sull’appello interposto dal Comune, la Commissione Regionale Tributaria della Toscana, con sentenza depositata in data 27.2017, ha accolto il gravame osservando: a) che l’Arpat è ente posto a tutela del territorio e dell’ambiente e non esercita una attività diretta alla protezione della salute con la conseguente esclusione dall’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per gli enti che esercitano esclusivamente attività sanitaria; b) che non sussistevano neanche i presupposti per l’applicazione della causa esentiva di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), in quanto l’ente non fa parte dell’apparato amministrativo della regione ma è una struttura a se stante che svolge attività a supposto di enti pubblici vari.

4. Avverso la sentenza della CTR Arpat ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune di Siena si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Arpat denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione al D.Lgs. 14 marzo 2001, n. 23, art. 9, comma 8, ed al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,comma 1, lett. a); si sostiene la natura strumentale dell’Arpat rispetto alla Regione Toscana sulla scorta della lettera della legge regionale istitutiva dell’ente, dei poteri di ingerenza, di controllo degli atti di bilancio e di spesa e di vigilanza da parte degli organi regionali.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di accordi collettivi in relazione al D.Lgs. 14 marzo 2001, n. 23, art. 9, comma 8, ed al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per avere la CTR erroneamente negato la natura sanitaria dell’attività svolta da Arpat.

2. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c., (cfr. da ultimo Cass. 319/2019), va prioritariamente esaminato il secondo motivo di censura.

2.1 Il motivo è fondato.

2.2 Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9,comma 8, istitutivo dell’IMU, si applica l’esenzione dal pagamento dell’imposta “agli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. c), e successive modificazioni fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a).”

2.3 L’impugnata sentenza viene criticata per non essere stata riconosciuta la sussistenza del requisito oggettivo dell’esenzione inerente il ritenuto svolgimento da parte di Arpat, all’interno dell’immobile, di attività natura sanitaria. Non è infatti in contestazione la sussistenza del requisito relativo alla natura non commerciale dell’attività svolta dall’Arpat.

2.4 Ritiene il Collegio che nel concetto di “attività sanitaria”, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), debba rientrare anche l’attività di un ente come l’Arpat, istituito dalla Regione Toscana in base alla L. n. 61 del 1994; per norma di legge l’ente è deputato all’esercizio di funzioni pubbliche e di interesse generale, direttamente finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale, consistenti in attività di supporto tecnico-scientifico per controlli di acque, alimenti, bevande, ambienti di lavoro, di ricovero e cura, di stima di rischi ambientali (cfr. Cass. n. 7221/2016, 13811/2019). Si tratta di attività finalizzate alla tutela ambientale non come valore in sè, ma come luogo di vita delle persone e quindi funzionale alla tutela della salute.

2.5 A conforto di tale assunto rilevano la L.R. Toscana n. 30 del 2009, art. 2: “Finalità dell’ARPAT 1. L’ARPAT concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell’ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente e della salute di cui agli artt. 5 e 10”; e la stessa L.R., art. 10, secondo cui: “La carta di cui all’art. 13, definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico- scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva”.

2.6 Va altresì considerato come ai sensi della L. n. 61 del 1994, art. 3, comma 1, sono state trasferite alle neocostituite strutture regionali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonchè il personale, l’attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali.

2.7 Giova, infine, precisare che il D.P.C.M. del 29 novembre 2001, nel definire i livelli essenziali di assistenza (LEA), vi riconduce “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”, che a sua volta include, alla lett. B, la “Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali”. Si tratta di competenze trasferite all’Arpat.

2.8 Alla luce dell’indicato quadro normativo emerge che le attribuzioni dell’Arpat, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, sono finalizzate alla diretta ed immediata tutela della salute pubblica, nella misura in cui la stessa può essere assicurata anche tramite il controllo, lo studio tecnico-scientifico e l’informazione ambientale. Il concetto di attività “sanitaria” indica, del resto, tutto ciò che è relativo alla sanità intesa come l’insieme di organizzazione, servizi e persone che tendono ad assicurarne o a mantenerne il buon andamento, al fine di tutelare lo stato di salute e l’igiene pubblica e, dunque, anche svolgendo attività di prevenzione.

2.9 Questa Corte ha avuto modo di affermare che “nel contesto della ricerca del significato specifico del sintagma “attività sanitaria”, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), non viola il principio secondo cui le norme di esenzione o di agevolazione sono norme a interpretazione rigida, insuscettibili di interpretazione analogica, ritenere compresa in tale locuzione “anche l’attività di un ente come l’Arpa, per norma di legge deputato all’esercizio di funzioni pubbliche e di interesse generale, direttamente finanziate dalla regione, consistenti in attività di supporto tecnico-scientifico per controlli di acque, alimenti, bevande, ambienti di lavoro, di ricovero e cura e di stima di rischi ambientali” (cfr. Cass. 7221/ 2016). Tale indirizzo si è consolidato con l’intervento di ulteriori e recenti pronunce (cfr. 13811/2019, 11409/2019).

3. Il primo motivo resta assorbito.

4. L’impugnata sentenza va quindi cassata e la causa, non essendo necessari altri accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla contribuente.

5. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del controricorrente. Vanno invece compensate le spese relative ai giudizi di merito avuto riguardo ai difformi esiti dei giudizi di primo e secondo grado.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo assorbito il primo cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Condanna il Comune di Siena al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.900 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di Legge. Compensa interamente tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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