Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20138 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. lav., 23/09/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20138
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., societa’ con unico socio soggetta a
direzione e coordinamento di E.N.E.L. S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato CATAUDELLA ANTONINO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MODICA PASQUALE,
giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.M.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GUTTADAURIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 695/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 30/05/2006 R.G.N. 1646/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per: estinzione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che l’ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. in persona della dott.ssa M.A., sua procuratrice, giusta procura per Notaio Nicola Atlante di Roma, rilasciata il 16 giugno 2009, rep. 31244, racc. 12941, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Antonino Cataudella e Pasquale Modica, ha dichiarato di rinunciare, ex art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione, notificato il 15 settembre 2006 ed iscritto al n. 25179/2006, con cui ha promosso, contro il sig. A.M. L., il giudizio per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo – Sez. Lavoro 4 maggio – 30 giugno 2006, n. 695/06, pronunciata inter pertes;
rilevato, altresi’, che la rinuncia e’ stata ritualmente sottoscritta dai predetti avvocati oltre che dalla dott.ssa M. ed e’ stata notificata alla controparte; ritenuto che per effetto di tale rinuncia deve dichiarasi estinto il processo, con condanna del rinunciante alle spese, liquidate come da dispositivo, non risultando esservi stata adesione della parte resistente;
visti gli artt. 390, 391 c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara estinto il processo e condanna l’ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. al pagamento delle spese, liquidate in Euro 18,00, oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010