Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20137 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24627-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 134/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA dell’8/10/08, depositata il 12/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su duplice motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 134/8/08, depositata il 12 novembre 2008, che,. rigettando l’appello da essa Agenzia proposto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Pavonessa Luigi avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato ai fini Iva, Irpef ed Irap il reddito dallo stesso dichiarato per l’anno 1999.

L’intimato non si è costituito.

2. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008).

3. Il primo motivo, con il quale viene denunciata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione omessa o apparente, appare inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. in quanto il motivo è accompagnato da un quesito di diritto che appare privo dei requisiti stabiliti, per la loro formulazione, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto, come nella fattispecie in esame, da quesito la cui formulazione si pone come la mera prospettazione della propria tesi, limitandosi a riportare quanto già affermato (Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008) così da essere totalmente inidoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008).

4. Il secondo motivo, con il quale si denuncia il difetto di motivazione per avere il giudice dell’appello, nel richiamare per relationem il contenuto argomentativo della sentenza di primo grado, omesso di motivare sui motivi del gravame, appare manifestamente fondato.

Invero le espressioni utilizzate in sentenza sembrano inidonee, sotto il profilo logico-formale, a giustificare il decisum, stante la mancata indicazione dei concreti elementi, ritenuti rilevanti ed utilizzati nell’iter decisionale. In effetti nel caso di specie non risulta assolto l’obbligo motivazionale, essendo principio consolidato quello secondo cui “la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione” (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), ed essendo altresì costantemente affermato da questa Corte che è configurabile l’omessa motivazione “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).

4.1 La sentenza impugnata disattende tali consolidati e condivisi principi.

5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., per inammissibilità del primo motivo del ricorso ed accoglimento, per manifesta fondatezza, del secondo motivo”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate ne memorie nè conclusioni scritte, nè la prova del perfezionarsi della notifica del ricorso (anche la notifica effettuata a mezzo dell’ufficiale giudiziario manca della avviso di spedizione della raccomandata);

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, in particolare con riferimento alla necessità che il ricorrente fornisca la prova del corretto instaurarsi del contraddittorio innanzi a questa Corte;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è materia di provvedimento sulle spese di giudizio non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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