Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20137 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20982-2016 proposto da:

COMPAGNIA IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA

CIPOLLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

CARINCI delega in calce;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso

lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO BONETTI delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 361/2016 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del 1 e 2

motivo, accoglimento del 3, assorbito il 4;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARINCI che si riporta;

udito per il controricorrente l’avvocato BARBANTINI per delega

dell’avvocato BONETTI che si riporta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Compagnia Immobiliare srl in liquidazione e in concordato preventivo impugnava, con distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, tre avvisi di accertamento per la maggiore ICI applicata alle aree fabbricabili site in Comune di San Giovanni in Persiceto ed individuate catastalmente al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) (area edificabile “(OMISSIS)”), la cui proprietà era stata trasferita alla ricorrente dalla soc. Gema 96 spa con atto del (OMISSIS) al prezzo di Euro 12.000.000, con riferimento agli anni di imposta 2009-2011.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e l’adita Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello sul rilievo che il valore degli immobili non poteva identificarsi con l’inattendibile corrispettivo risultante dall’atto di compravendita e che il maggiore valore di Euro 17.880.000 attribuito dal Comune al compendio immobiliare era fondato su coerenti, precisi e plausibili criteri.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Compagnia Immobiliare srl sulla base di quattro motivi. Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha resistito depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 162, e art. 7, letto in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la Corte rilevato la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, avendo l’atto impositivo motivato la determinazione del valore venale dell’immobile D.P.R. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, mediante il richiamo ad una relazione riferita all’anno 1998 in assenza di ogni indicazione atta a comprovare l’idoneità della formula ivi impiegata per il calcolo del valore riferito ad undici anni dopo.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo il giudice di seconde cure omesso di pronunciarsi su uno specifico mezzo di censura costituito dal difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati.

1.2 Con il terzo motivo si duole la contribuente della violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si censura la sentenza per non aver annullato gli avvisi di accertamento che utilizzavano un valore inidoneo a cogliere quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, peraltro usando per la comparazione alcuni atti di vendita di beni non comparabili – stante la più ridotta estensione -e non, come prescritto, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di beni aventi analoghe caratteristiche.

1.3 Con il quarto motivo l’impugnata sentenza viene censurata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla configurabilità delle condizioni di obiettiva incertezza che giustificano la non applicabilità delle sanzioni nel caso di specie.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Secondo l’ormai costante orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”(cfr. tra le tante Cass. 26431/20174952/2018).

2.2 Orbene, è incontroverso che gli avvisi di accertamento recano l’indicazione dei fatti giustificativi dell’imposizione fiscale e, con specifico riferimento alla determinazione del valore venale delle aree tassate, contengono l’esplicitazione dei criteri seguiti e degli elementi tecnico-valutativi richiesti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, mettendo il contribuente nelle condizioni di difendersi contestando, come effettivamente avvenuto con la proposizione del ricorso, nel merito le modalità di calcolo del valore. Nè rileva la mancata allegazione delle delibere e dei regolamenti comunali sui quali gli accertamenti si fondano, dal momento che tali atti a carattere normativo e generale, in quanto soggetti a forme di pubblicità, sono da chiunque conoscibili.

3. Il secondo e il quarto motivo, scrutinabili congiuntamente stante la loro connessione, sono destituiti di fondamento.

3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia”(Cass. 20311/2011, 24155/2017).

3.2 Nella fattispecie l’impugnata sentenza, pur non statuendo espressamente sui motivi di appello relativi alla mancanza di motivazione dell’accertamento e all’esclusione della sanzione per la mancanza di chiari valori di riferimento attraverso i quali il Comune ha determinato i valori di imponibile, contiene argomentazioni a confutazione delle doglianze mosse dal contribuente. Si legge infatti nella motivazione della pronuncia di secondo grado: “il Comune in base all’aggiornamento del PRG ed all’utilizzo di indici di utilizzazione aggiornati, nonchè sulla scorta dei corrispettivi desunti da compravendita di aree simili, in medesimo comparto, sia pure di più ridotte dimensioni, ha provveduto alla redazioni di schede, ratificate e legittimate da regolari delibere che presentano indubbie caratteristiche di coerenza, certezza e documentata precisione”.

4 Il terzo motivo è inammissibile.

Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1994, art. 5, comma 5, “per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio dal 1 gennaio di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le medesime caratteristiche”.

4.2 La CTR ha dato sufficientemente conto dei parametri e degli elementi risultanze peritali, comparazione di compravendite di aree simili in medesimo comparti, inattendibilità del corrispettivo convenuto in occasione dell’atto di acquisto dell’area da parte della ricorrente in quanto l’atto è stato stipulato da parti correlate – di determinazione del valore del compendio immobiliare facendo corretta applicazione dei criteri contenuti nella norma sopra citata.

4.3 Il motivo di ricorso formulato come violazione o falsa applicazione di legge mira in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La censura, infatti, contiene giudizi e valutazioni che si contrappongono all’accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.4 In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 13.000 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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