Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20137 del 24/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 24/09/2020), n.20137
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19405-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1500/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 19/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI
MAURA.
Fatto
Con la sentenza nr 1500/2018 la CTR del Veneto rigettava l’appello di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. avverso la decisione della CTP di Vicenza con cui era stato accolto il ricorso di L.P. quale socio della società Gialloro avente ad oggetto l’intimazione di pagamento fondata su numerose cartelle di pagamento inviate alla predetta società.
Rilevava che sulla base delle risultanze di causa tutte le cartelle di pagamento erano state notificate presso la sede della contribuente, cessata dal Registro delle imprese in data 1.7.2005 in un periodo successivo sicchè ai sensi dell’art. 2495 c.c. le stesse erano state emesse nei confronti di un soggetto già estinto. Osservava che le cartelle di pagamento erano state notificate a L.P. in data 6.12.2016 ben oltre il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c. decorrente dalla data di cessazione della società dal Registro delle imprese.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’intimato non si è costituito.
Con atto del 2.9.2020 l’Agenzia delle Entrate ha depositato una rinuncia al ricorso.
Diritto
Considerato che:
L’avvenuta rinuncia al ricorso formalizzata con atto del 2.9.2020 per la sopravvenuta decisione di revocazione nr. 1178/2019 comporta il venir meno dell’interesse della ricorrente all’impugnativa proposta e la conseguente estinzione del procedimento.
Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020