Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20136 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Parisella Carlo e F.lli s.n.c., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Lungotevere Mellini 44,

presso lo studio dell’avv. Mileto Salvatore, dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 801/2008/39, 802/2008/39 e 803/2008/39

depositateli 19/12/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6/7/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Mileto per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di PVC del 28/7/2005, con avvisi di accertamento nn. (OMISSIS), e con atto di contestazione n. (OMISSIS), l’Agenzia delle Entrate determinava maggiori imposte a carico della Parisella Carlo s.n.c. per Irpef, Iva ed Irap per gli anni 2002 e 2003, irrogando le relative sanzioni. Le distinte impugnazioni di tali atti proposte dalla società alla CTP di Latina venivano rigettate; la CTR del Lazio successivamente adita dalla società, con le sentenze in epigrafe, accoglieva parzialmente gli appelli.

Avverso tali decisioni la società proponeva distinti ricorsi che venivano iscritti al R.G. con i nn. 3738/2010, 3740/2010 e 3742/2010.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che, relativamente alla cause recanti i nn. 3740/2010 e 3 742/2 010^ ha proposto anche ricorso incidentale. Il relatore ha depositato le relazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c..

All’udienza fissata per l’Adunanza in Camera di consiglio il P.G. ha concluso aderendo alle relazioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte ritiene opportuna la riunione alla causa recante il n. 3738/2010 – relativa alla irrogazione delle sanzioni- quelle recanti i nn. 3740/2010 e 3742/2010 – relative agli avvisi di accertamenti per IVA e Irap – poichè sia gli avvisi di accertamento che l’irrogazione delle sanzioni conseguono ad un unico processo verbale di contestazione; nonchè i ricorsi incidentali proposti dall’Agenzia ai ricorsi principali nelle cause recanti i nn. 3740 e 3742/2010.

Nel merito il ricorso proposto avverso l’atto di contestazione di sanzioni n. (OMISSIS), si articola in dieci motivi.

Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto priva delle motivazioni della decisione di primo grado e delle doglianze di parte appellante, operando un mero rinvio per relationem alla decisione di primo grado.

La censura è fondata. La mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001), tali circostanze ricorrono nel caso in esame laddove la CTR ha motivato la sentenza con un mero rinvio, ad altre decisioni adottate nei confronti della società in pari data (“il collegio rileva che in data odierna sono stati accolti parzialmente da questa Commissione gli appelli proposti dalla società contribuente Parisella Carlo & F.lli s.n.c. e ridotti i ricavi accertati dall’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate dovrà adeguare le sanzioni ai nuovi valori determinati da questa Commissione con le citate sentenze emesse in data odierna) senza un’ autonoma valutazione critica nel contesto della diversa – anche se connessa – causa “sub iudice”, in modo da consentire, poi, anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale (v. Sez. U, Sentenza n. 14814 del 04/06/2008). Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di censura.

Il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), si articola in nove motivi.

Con primo e secondo motivo del ricorso principale la società assume la nullità della sentenza ex art 360 c.p.c., comma 1, n. 4 sia relativamente al capo della sentenza impugnata relativo all’integrale rigetto dell’appello della contribuente, … sia il capo della sentenza impugnata con cui si conferma la legittimità di almeno una parte dell’accertamento di maggiori ricavi della contribuente in quanto priva qualsivoglia concreta illustrazione dei termini attuali della controversia.

Le censure sono infondate. La mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001), circostanze che non ricorrono nel caso in esame.

Con terzo motivo la ricorrente assume la insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Insufficiente e irragionevole sarebbe l’argomento contenuto nella sentenza di primo grado (ove mai tacitamente richiamabile dalla sentenza qui impugnata) della mancata corrispondenza, alla contabilità aziendale, degli importi delle fatture emesse dalla Digitalgraf s.a.s. e dalla ditta Ciccolella Federico.

La censura è inammissibile in quanto priva di riferimento alla decisione impugnata. Con quarto motivo la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla fondatezza dell’accertamento di maggiori ricavi, nell’anno 2002, rispetto a quelli dichiarati.

Con quinto motivo la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla determinazione dei maggiori ricavi, per l’anno 2002, nella misura di Euro 40.000,00.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito sul punto una obiettiva deficienza delle ragioni che lo hanno condotto alla formazione del proprio convincimento. Quanto sopra comporta l’accoglimento anche del ricorso incidentale – La CTR non avrebbe sufficientemente motivato le ragioni che l’hanno indotta alla rideterminazione dei ricavi.

Con sesto motivo la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei costi dichiarati per il 2002, secondo le fatture emesse dalla Digitalgraf s.a.s. e dalla ditta Ciccolella Federico. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza stante la mancata trascrizione del contenuto dei documenti – fatture che la ricorrente asserisce essere decisive e non valutate o insufficientemente considerate – nonchè del motivo di appello con il quale si censurava la decisione di 1^ grado sul punto. Il controllo deve essere consentito alla Corte, infatti, sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass 11886/06; 8960/06; 7610/06).

Con settimo motivo la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine al mancato riconoscimento della inerenza degli interessi passivi corrisposti ad istituti bancari per l’anno 2002.

La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito sul punto, una obiettiva deficienza delle ragioni che lo hanno condotto alla formazione dei proprio convincimento.

Con ottavo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe violato tale norma nel porre a carico del contribuente la prova della effettiva esistenza di costi ritenuti inesistenti dalla P.A..

La censura è infondata. In materia di IVA, in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l’onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture, in realtà non sono state mai poste in essere. Ma, se l’amministrazione fornisca validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie – come nel caso in esame in cui la CTR riferisce di rilievi mossi in sede di verifica dall’Organo accertatore – grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (Sez. 5, Sentenza n. 15395 del 11/06/2008).

Con nono motivo la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto controverso. La CTR non avrebbe fornito le ragioni per le quali la documentazione prodotta dalla società – fatture emesse dalla Digitalgraf s.a.s. e dalla ditta Ciccolella Federico – non fossero idonee a smentire i rilievi mossi dai verificatori.

Anche tale censura è inammissibile per difetto di autosufficienza stante la mancata trascrizione del contenuto dei documenti – fatture che la ricorrente asserisce essere decisive e non valutate o insufficientemente considerate,- nonchè del motivo di appello con il quale si censurava la decisione di 1^ grado sul punto.

Il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) si articola in dieci motivi.

Con primo motivo di ricorso principale la società assume la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 sia relativamente al capo della sentenza impugnata relativo all’integrale rigetto dell’appello della contribuente, … sia il capo della sentenza impugnata con cui si conferma la legittimità di almeno una parte dell’accertamento … di maggiori ricavi della contribuente in quanto priva qualsivoglia concreta illustrazione dei termini attuali della controversia.

La censura è infondata. La mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001), circostanze che non ricorrono nel caso in esame.

Con secondo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia sul motivo di appello fondato sulla illegittimità radicale dei conteggi effettuati dall’Ufficio per l’anno 2003. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo , così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate. Con terzo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto non indicherebbe i percorsi logici per cui dichiara di condividere la legittimità del provvedimento impugnato e, specularmente, di ritenere infondate le doglianze mosse dal contribuente al provvedimento stesso.

La censura è infondata; l’estrema concisione della motivazione circa le rimanenti voci dell’accertamento – in ordine alle quali la CTR dichiara di condividere l’operato dei primi giudici- ed il rinvio alla motivazione della sentenza di I grado non determinano la nullità della sentenza, essendo possibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento della decisione sul punto, avendo la CTR affermato che l’appellante avrebbe solo riproposto “le stesse affermazioni già disattese dai primi giudici”.

Con quarto motivo la ricorrente assume la insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Insufficiente e irragionevole sarebbe l’argomento contenuto nella sentenza di primo grado (ove mai tacitamente richiamabile dalla sentenza qui impugnata) della mancata corrispondenza, alla contabilità aziendale, degli importi delle fatture emesse dalla Digitalgraf s.a.s. e dalla ditta Ciccolella Federico.

La censura è inammissibile in quanto priva di riferimento alla decisione impugnata. Con quinto motivo la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla fondatezza dell’accertamento di maggiori ricavi, nell’anno 2003, rispetto a quelli dichiarati.

Con sesto motivo la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla determinazione dei maggiori ricavi, per l’anno 2003, nella misura di Euro 40.000,00.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito sul punto una obiettiva deficienza delle ragioni che lo hanno condotto alla formazione del proprio convincimento. Quanto sopra comporta l’accoglimento anche del ricorso incidentale – La CTR non avrebbe sufficientemente motivato le ragioni che l’hanno indotta alla rideterminazione dei ricavi.

Con settimo motivo la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei costi dichiarati per il 2003, secondo le fatture emesse dalla Digitalgraf s.a.s. e dalla ditta Ciccolella Federico. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza stante la mancata trascrizione del contenuto dei documenti – fatture che la ricorrente asserisce essere decisive e non valutate o insufficientemente considerate, nonchè del motivo di appello con il quale si censurava la decisione di I grado sul punto. Il controllo deve essere consentito alla Corte, infatti, sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass 11886/06; 8960/06: 7610/06). Con ottavo motivo la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine al mancato riconoscimento della inerenza degli interessi passivi corrisposti ad istituti bancali per l’anno 2003.

La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito sul punto , una obiettiva deficienza delle ragioni che lo hanno condotto alla formazione del proprio convincimento.

Con nono motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe violato tale norma nel porre a carico del contribuente la prova della effettiva esistenza di costi ritenuti inesistenti dalla P.A..

La censura è infondata. In materia di IVA, in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l’onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture, in realtà non sono state mai poste in essere. Ma, se l’amministrazione fornisca validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie,- come nel caso in esame in cui la CTR riferisce di rilievi mossi in sede di verifica dall’Organo accertatore – grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (Sez. 5, Sentenza n. 15395 del 11/06/2008).

Con decimo motivo la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto controverso. La CTR non avrebbe fornito le ragioni per le quali la documentazione prodotta dalla società – fatture emesse dalla Digitalgraf s.a.s. e dalla ditta Ciccolella Federico – non fossero idonee a smentire i rilievi mossi dai verificatori.

Anche tale censura è inammissibile per difetto di autosufficienza stante la mancata trascrizione del contenuto dei documenti – fatture che la ricorrente asserisce essere decisive e non valutate o insufficientemente considerate – nonchè del motivo di appello con il quale si censurava la decisione di 1^ grado sul punto.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riuniti al causa n. 3738/2010 quelle recanti i nn. 3 740/2010 e 3742/2010, nonchè i ricorsi incidentali, accoglie i ricorsi principali ed incidentali nei limiti di cui in motivazione, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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