Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20136 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20011-2016 proposto da:

SOLE NASCENTE SOC COOP ED A M P, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che lo

rappresenta e difende delega in calce;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso

lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che lo rappresenta e

difende delega in calce;

– controricorrenti –

e contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 410/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’infondatezza del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIGLIANO che si riporta;

udito per il controricorrente l’avvocato FRANCO che si riporta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Sole Nascente soc. Coop. Ed. a Mp (di seguito denominata per brevità semplicemente “Cooperativa”) proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) di Equitalia Sud spa, Agente di Riscossione per la Provincia di Roma, relativa all’imposta comunale sugli immobili per gli anni 2006 e 2007, oltre interessi e sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello rilevando che la cartella di pagamento, riferita a due avvisi di accertamento non impugnati, era stata regolarmente notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e che erano stati rispettati i termini di cui al cit. D.P.R., art. 25.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la Cooperativa sulla base di quattro motivi. Hanno resistito, depositando controricorso, sia Roma Capitale che Equitalia Sud spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “illegittimità e nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe priva di motivazione essendosi la CTR limitata ad una immotivata adesione alle conclusioni del giudice di primo grado e che non è possibile ricostruire l’iter logico-giuridico attraverso il quale la CTR del Lazio ha ritenuto meritevole la conferma della decisione di primo grado.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta “illegittimità e nullità della sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 145 c.p.c., e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si argomenta che la semplice produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata, senza gli avvisi di accertamento, non è idonea a provare il perfezionamento dell’iter notificatorio.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta “nullità della sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,” per non avere il giudice di appello rilevato l’inesistenza della notifica non eseguita da un soggetto autorizzato dalla legge.

1.3 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato”. In particolare la contribuente si duole del fatto che la CTR abbia omesso di pronunciarsi in ordine alle eccezioni della nullità della cartella per violazione del principio di unicità del ruolo e per carenza di motivazione.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

2.2 La sentenza, dando conto del fatto che l’impugnata cartella, regolarmente notificata al destinatario, è stata emessa a seguito di avvisi di accertamenti non impugnati (circostanza non contestata dalla contribuente), reca il minimo costituzionale della motivazione.

3. Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi tra loro, sono infondati.

3.1 Quanto alla legittimità della notifica a mezzo del servizio postale anche da parte del concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, la notifica della cartella di pagamento da parte degli ufficiali di riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass. n. 3254/201617598/2010, 911/201214146/2014) è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. Inoltre secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (cfr Cass. n. 15784/2017 e 29133/2018).

3.2 La CTR affermando la legittimità della notifica, dopo aver insindacabilmente accertato che la stessa è avvenuta a mezzo del servizio postale con raccomandata regolarmente ricevuta dal contribuente, ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra indicati.

4 Il quarto motivo è infondato in quanto la CTR si è espressamente pronunciata sugli altri motivi dell’appello ritenendoli “non rilevanti ai fini del decidere e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso”.

4.1 Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere sussistente la dedotta omessa pronuncia sulle tre questioni indicate nel motivo, trova applicazione il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo il quale ” nel giudizio di legittimità alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (cfr. Cass. 21968/2015, 21257/201416171/2017).

4.2 La prima questione attiene alla violazione del principio di unicità del ruolo in quanto il ruolo n. (OMISSIS) sarebbe stato utilizzato indiscriminatamente anche nei confronti di altri soggetti destinatari di altre cartelle sulla base del medesimo ruolo. La censura è palesemente infondata in diritto in quanto il ruolo, confezionato dall’Ufficio tributario e consegnato all’agente di riscossione, è atto amministrativo plurimo, prodromico all’esecuzione esattoriale, che esplica i propri effetti in relazione ad una pluralità di contribuenti domiciliati nello stesso ambito territoriale per debiti di imposta da ciascuno dovuti. Per contro, la cartella di pagamento costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore di imposta. Sicchè quest’ultimo solo a seguito della notifica della cartella è posto nelle condizioni di impugnare sia tale atto impositivo a valle, sia il titolo per la riscossione a monte, ossia il ruolo, contenente l’enunciazione dell’obbligo tributario che il contribuente deve adempiere, pena il compimento degli atti esecutivi da parte dell’amministrazione. Non è previsto alcun obbligo di allegazione del ruolo alla cartella.

4.3 La seconda questione riguarda il difetto di motivazione della cartella di pagamento. Al riguardo si osserva che la cartella è stata preceduta da avviso di accertamento non impugnato ed è pertanto sufficiente, per assolvere all’obbligo motivazionale, il semplice richiamo al prodromico atto impositivo.

4.4 La terza doglianza concerne l’omessa allegazione nell’atto impositivo della convenzione stipulata tra Roma Capitale e Equitalia Sud.

4.5 Anche tale censura è destituita di fondamento dal momento che non è prescritta da alcuna norma l’allegazione all’atto impositivo della fonte contrattuale dalla quale il concessionario trae i propri poteri ma è sufficiente indicare il titolo in forza del quale il terzo agisce.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

6. La ricorrente va condannata alla refusione delle spese di giudizio anticipate da Equitalia Sud e Roma Capitale, liquidate come da dispositivo in importi diversi, avuto riguardo alla maggiore attività processuale profusa da Equitalia Sud.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano, in favore di Equitalia Sud, in Euro 5.000 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, in favore di Roma Capitale, in Euro 4.000 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenuta il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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