Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20136 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 24/09/2020), n.20136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19247-2019 proposto da:

TELSUD SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato

MANFREDO PIAZZA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

GIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO, AGENZIA DELLE

ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 10868/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 10868/2018 la CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da Telsud s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Salerno con cui era stato respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto la cartella di pagamento della somma di Euro 23.636,77 a titolo di iva non corrisposta ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis.

Rilevava che l’oggettiva sottofatturazione emergeva con evidenza in ragione dell’incontestato minor prezzo di vendita rispetto a quello di acquisto sicchè era onere del cessionario provare, al fine di evitare la sua responsabilità solidale, l’effettivo versamento dell’imposta da parte del cedente o le ragioni che ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, comma 3, avrebbero giustificato il prezzo inferiore.

Osservava che la documentazione fornita, proprio in ragione del margine di scostamento indicato dallo stesso cessionario, non solo non permette di ritenere provata l’esimente di cui al comma 3 del predetto comma ma esclude quella della buona fede.

Affermava poi che non era configurabile alcuna duplicazione di imposta sottolineando che l’obbligo di pagamento della relativa imposta sussiste solo in capo di inadempimento dell’obbligo del cedente.

Avverso tale sentenza Telsud s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia un error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

Lamenta in particolare che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione a diverse eccezioni riguardanti svariati punti del ricorso determinando anche il difetto di motivazione della sentenza.

Osserva che al giudice di primo grado era stato chiesto di pronunciarsi in merito al fatto se l’effettiva detrazione dell’Iva dovesse considerarsi presupposto implicitamente richiesto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, al fine della contestazione della responsabilità solidale Iva, sulla mancata prova dell’acquisto sottocosto per ogni singola censura e sull’inadeguatezza del solo dato di vendita sottocosto ai fini della determinazione del valore di mercato dei beni ceduti; questioni cui la CTP non aveva fornito risposta alcuna.

La ricorrente si duole poi del mancato esame sempre da parte della sentenza di primo grado dell’eccezione relativa al fatto che erano stati provati acquisti sotto costo per sole due transazioni invece delle 10 che erano state contestate dall’Ufficio

Con un secondo motivo deduce la nullità della sentenza commessa dai giudici di prime cure per non aver tutelato l’affidamento e la buona fede del cessionario al momento dell’esecuzione dell’operazione.

Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per error in iudicando ravvisandolo nella mancata rilevazione della violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 60 bis.

Osserva infatti che l’Ufficio avrebbe dovuto motivare le ragione del mancato accertamento di altre cessione di beni analoghe e solo dopo prendere in considerazione il prezzo di costo delle stesse.

Lamenta che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la violazione del menzionato art. 60 bis anche in relazione al fatto che l’ufficio si sarebbe limitato a sole due transazioni a fronte delle 10 contestate.

Aggiunge poi che la CTR avrebbe altresì errato nel non tenere conto che le medesime operazioni erano state già contestate dalla Direzione di Salerno.

I primi di due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto afferenti ad un error in giudicando sono inammissibili in entrambe le loro articolazioni, traducendosi, in realtà, in una globale censura sull’adeguatezza e sufficienza della motivazione, non più denunciabile a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha circoscritto il controllo del vizio di legittimità alla verifica del requisito “minimo costituzionale” di validità prescritto dall’art. 111 Cost., sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale requisito minimo non risulta soddisfatto, invero, soltanto quando ricorrano quelle stesse ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e che determinano la nullità della sentenza (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile), mentre al di fuori di esse residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che è stato oggetto di discussione e che sia “decisivo”, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Sez. U, n. 8053 del 2014, Rv. 629831 e 629830).

Ne deriva che la censura può essere formulata solo come omesso esame di fatto decisivo, nella specie neppure dedotto.

Nè porta ad un più favorevole esito l’eventuale qualificazione della doglianza come error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, essendo chiara la ratio decidendi e il percorso argomentativo della CTR incentrato sulla documentata vendita della merce ad un prezzo inferiore a quello di acquisto e sulla mancata prova da parte del cessionario dell’esimente di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, comma 2.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il ricorrente, lungi dal denunciare un error in procedendo, allega invero un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della società, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, l’ubi consistam della censura sollevata dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla CTR del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA