Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20136 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 23/09/2010), n.20136
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DECIO LUIGI,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 202/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
21.1.09, depositata il 22/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Stefano Gattamelata che si riporta
agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- La Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da A.K.E. contro il diniego della Commissione Centrale di riconoscimento dello stato di rifugiato, con sentenza del 22.1.2009, comunicata il 26.3.2009, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Roma ex art. 25 c.p.c. Contro la sentenza di appello A.K.E. ha proposto (il 27.10.2009) ricorso per cassazione affidato a quattro motivi con i quali denuncia violazione:
1) delle norme sulla competenza;
2) delle norme sul diritto di asilo;
3) delle norme sulla competenza in materia di diritto di asilo;
4) dell’art. 112 c.p.c. in ordine all’omessa pronuncia sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
2.- La sentenza impugnata ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in ordine a tutte le domande proposte dall’odierno ricorrente (cfr. conclusioni in appello trascritte nell’epigrafe della sentenza, in relazione all’appello incidentale di A.K.E.). La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza e’ impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilita’ del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, puo’ convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, ovvero in quello ed. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza, la cui prova e’ posta a carico della parte impugnante (Sez. 3, Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009).
Nella concreta fattispecie il ricorso ordinario per cassazione proposto da A.K.E. non puo’ essere convertito in regolamento di competenza perche’ proposto (il 27.10.2009) ben oltre il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della sentenza, avvenuta il 26.3.2009, come precisato dallo stesso ricorrente.
Il ricorso, quindi, puo’ essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce che, avendo la Corte di merito pronunciato anche sull’eccezione di inammissibilita’ dell’appello e’ applicabile il principio enunciato da Cass. 12905/2004 secondo cui sarebbe in tal caso proponibile l’ordinario ricorso per cassazione.
2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso. Quanto alle deduzioni contenute nella memoria, va ricordato che quando il giudice di appello pronunci sentenza con la quale, in via pregiudiziale, risolva questioni inerenti l’ammissibilita’ dell’appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l’appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti davanti al giudice dichiarato competente, la sentenza decide sul merito e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte soccombente sia sulla questione di merito inerente l’ammissibilita’ dell’appello sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile e’ soltanto il ricorso per cassazione ordinario, con il quale la Corte di cassazione sara’ investita ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 2 mentre se la parte intende impugnare solo la decisione sulla competenza e non quella che ha ritenuto ammissibile l’appello, il mezzo di impugnazione e’ il regolamento facoltativo di competenza (Cass., 22948/2007).
Nella concreta fattispecie la sentenza impugnata ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in ordine a tutte le domande proposte dall’odierno ricorrente e il ricorrente lamenta l’erronea applicazione delle norme sulla competenza senza dolersi della pronuncia sull’eccezione di inammissibilita’ dell’appello mentre le questioni relative al diritto di asilo sono state prese in considerazione dalla Corte di merito all’esclusivo fine della dichiarazione di incompetenza territoriale.
Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente.
PQM
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010