Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20135 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19737-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.F.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio

dell’avvocato COGLIATI DEZZA ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERA GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 17/06/08, depositata il 24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 100/18/08 la CTR della Campania – In riforma della sentenza di prime cure – accoglieva l’appello proposto da T. F.S., avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata proposta dal contribuente opposizione avverso l’avviso di accertamento IVA-IRPEF per l’anno 1999 La CTR riteneva, invero, che il T. avesse dimostrato la diversa origine e causale dell’effettuato incasso, da parte sua, di consistenti somme – mediante assegni bancari – dalla Società di Partecipazioni Cooperative s.p.a., sottoposte a tassazione dall’Ufficio sul presupposto che detti importi costituissero, invece, il pagamento di prestazioni professionali, per le quali il contribuente non aveva emesso la relativa fattura.

Avverso la sentenza n. 100/18/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il contribuente ha replicato con controricorso. Il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione al primo motivo, dovendo ritenersi assorbito il secondo. Ed invero, il carattere impugnatorio del giudizio tributario comporta che l’indagine sul rapporto tra l’Ufficio ed il contribuente è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione. I motivi di impugnazione costituiscono, pertanto, la causa petendi della domanda di annullamento dell’atto impositivo, con la conseguente inammissibilità dell’introduzione in appello di una causa petendi nuova, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, talchè risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 (Cass. 16829/01, 7766/06).

Ebbene, nel caso di specie, nel giudizio di primo grado il T. sosteneva, con i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento, di essersi prestato – per mera amicizia – a cambiare gli assegni rilasciati in suo favore dalla Società di Partecipazioni Cooperative s.p.a., onde consentire alla stessa di ottenere una disponibilità di fondi in tempi più rapidi. Nel giudizio di appello, peraltro, il contribuente mutava del tutto la linea difensiva, introducendo inammissibilmente un nuovo tema di indagine, con l’asserire che tali assegni gli erano stati consegnati dalla società, quale delegata al pagamento da tale C.S., al quale il T. aveva concesso – in tempi remoti, ed in più riprese – un finanziamento per lo stesso importo portato dai titoli.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

-che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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