Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20135 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 24/09/2020), n.20135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18969-2019 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE,

223, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DI MAGGIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FELICE SIBILLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di LATINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8962/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 8962/2018 la CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Latina con cui era stato accolto il ricorso di M.C. avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011 riguardante Irap ed Iva emesso a seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza.

Il giudice di appello rilevava, come la CTP avesse violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato decidendo su questioni non attinenti al thema decidendum e comunque l’iter motivazionale seguito fosse carente per il mancato esame delle difese svolte dall’Ufficio appellante.

Evidenziava che l’operazione intercorsa fra l’appellato e la Gentis Consortile aveva garantito al contribuente vantaggi in termini economici e fiscali. Osservava in questa prospettiva che quest’ultimo aveva usufruito di forze di lavoro ad un costo inferiore rispetto a quello sostenuto in ipotesi di assunzione diretta del personale godendo di una indebita detrazione di Iva.

La CTR riteneva che gli agenti accertatori avevano operato una esatta ricostruzione dei fatti traendone conclusioni fondate su circostanze evidenti e con valido carattere probatorio.

Avverso tale sentenza M.C. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrato da memoria.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, ed art. 276 c.p.c., comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene che il principio codificato nell’art. 112 c.p.c. deve essere letto in coordinamento con quello enunciato nell’art. 113 c.p.c. secondo il quale spetta al Giudice il dovere di conoscere e determinare le norme applicabili nella fattispecie senza vincoli o limitazioni derivanti dalle indicazioni delle parti fermo il rispetto dei fatti posti a fondamento della domanda.

Ritiene pertanto che la decisione assunta dalla CTP, diversamente da quanto rilevato dalla CTR, fosse corretta non avendo in alcun modo alterato il petitum o la causa petendi considerando valide le argomentazioni poste a fondamento del ricorso ed evidenziando con l’avverbio “anche” che l’avviso fosse da annullare perchè illegittimamente emesso sulla scorta di una norma ormai abrogata.

Con un secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, commi 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la motivazione apparente ed insufficiente di un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente si duole dell’iter motivazionale seguito dal giudice del gravame che si sarebbe appiattito in modo acritico sulle posizioni dell’Ufficio senza enunciare le argomentazioni logico-giuridiche e le rilevanze istruttorie in base alle quali ha fondato il suo convincimento.

Per priorità logico giuridica va esaminato il secondo motivo che deve ritenersi inammissibile traducendosi, in realtà, in una globale censura sull’adeguatezza e sufficienza della motivazione, non più denunciabile a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha circoscritto il controllo del vizio di legittimità alla verifica del requisito “minimo costituzionale” di validità prescritto dall’art. 111 Cost., sicchè è deducibile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale requisito minimo non risulta soddisfatto, invero, soltanto quando ricorrano quelle stesse ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e che determinano la nullità della sentenza (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile), mentre al di fuori di esse residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che è stato oggetto di discussione e che sia “decisivo”, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Sez. U, n. 8053 del 2014, Rv. 629831 e 629830).

Ne deriva che la censura può essere formulata solo come omesso esame di fatto decisivo, nella specie neppure individuato.

Nè porta ad un più favorevole esito l’eventuale qualificazione della doglianza come error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, essendo chiara la ratio decidendi e il percorso argomentativo della CTR, incentrato sulla correttezza dell’indagine svolta dall’agente accertatore e sull’illeceità dell’operazione intercorsa fra l’odierno ricorrente la Gentis Consortile per azioni che aveva garantito al primo indebiti vantaggi sia dal punto fiscale che economico.

Una volta esclusa l’apparenza della motivazione resta assorbito il prospettato error in procedendo (motivo 1 del ricorso) avendo il giudice di appello sostituito integralmente alla motivazione del giudice di primo grado la propria e pervenendo a diverse conclusioni in base ad un differente apprezzamento dei fatti.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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