Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20134 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17917-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 316/2008 della COMMISSION TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 23/04/08, depositata il

30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 316/39/08, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da R. B. avverso il diniego di condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 conseguente all’emissione di cartella di pagamento nei suoi confronti, per il recupero delle imposte dichiarate dal contribuente e non versate. La CTR riteneva, invero, che la cartella di pagamento, in quanto primo atto della pretesa erariale, avesse natura impositiva; sicchè doveva, a suo avviso, considerarsi pendente, nella specie, una lite fiscale, quale presupposto per la condonabilità della pretesa avanza dall’amministrazione finanziaria con la predetta cartella di pagamento.

Avverso la sentenza n. 316/39/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il motivo si palesa fondato. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di condono fiscale non è ravvisatile “lite pendente”, a norma della L. n. 289 del 2002, art. 16 quando l’atto impugnato si traduce – come nel caso concreto – in una mera liquidazione di imposta, secondo criteri predeterminati dalla legge, alla stregua di quanto dichiarato dallo stesso contribuente (Cass. 24489/06, 4566/10).

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″).

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dei gradi di merito, ponendosi a carico dell’intimato le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna l’intimato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dichiara compensate le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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