Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20134 del 24/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 24/09/2020), n.20134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18531-2019 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI GRACCHI, 278, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA
GIACOVAZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ROMANELLO
POMES;
– ricorrente –
contro
S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA, 2,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE FACENDIS, rappresentata
e difesa dall’avvocato GIROLAMO GIANCASPRO;
– controricorrente –
contro
SOGET SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3670/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI
MAURA.
Fatto
Ritenuto che:
La CTR della Puglia con sentenza nr. 3670/2018 rigettava l’appello proposto dal Consorzio di bonifica Terre d’Apulia avverso la pronuncia della CTP di Bari con cui era stato accolto il ricorso di S.L. avente ad oggetto l’impugnativa dell’ingiunzione di pagamento della somma di Euro 1917,95 per i contributi di bonifica e miglioramento fondiario relativamente all’anno 2014. Rilevava che nell’ingiunzione di pagamento non vi era richiamo al piano di classificazione dei terreni nè agli estremi della delibera di Giunta regionale con la quale era stato approvato il piano di classificazione sicchè la contribuente non era stata posta in grado di verificare la legittimità del calcolo del contributo dalla stessa dovuto.
Sottolineava l’infondatezza delle censure sollevate dall’appellante in relazione alla prospettata contraddittorietà della motivazione della gravata sentenza e di contro evidenziava la fondatezza dell’eccezione relativa alla carenza di motivazione dell’atto impositivo fatta valere dalla contribuente.
Avverso tale pronuncia il Consorzio di bonifica Terre d’Apulia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso S.L..
Diritto
Considerato che:
Con l’unico articolato motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Critica in particolare l’impugnata pronuncia nella parte in cui rileva il mancato riferimento al piano classifica e alla pubblicazione della delibera di Giunta comunale che invece a suo dire sarebbero riportate nel provvedimento impositivo.
Rileva pertanto che la CTR non avrebbe giudicato secondo quanto allegato e provato non prendendo in considerazione la motivazione riportata nel sollecito di pagamento.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per pretesa violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che prescrive la precisa indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda il ricorso. In esso infatti, contrariamente all’assunto della controricorrente, è interamente trascritto l’atto impugnato con la sottolineature in neretto di quelle parti che la CTR aveva ritenuto carenti.
Il ricorso inoltre contiene una puntuale critica alle ragioni su cui il Giudice di appello ha fondato il suo convincimento essenzialmente incentrate sulla carenza di motivazione dell’atto impugnato e quindi sulla conseguente impossibilità di comprendere i motivi della contribuzione richiesta.
Ciò posto il motivo è fondato.
Costituiscono, infatti, principi pacifici nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni che:
– in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., ex multis, Cass. 2020 nr. 792; Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 1229/2019).
Tanto premesso va rilevato che la CTR ha confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente, senza entrare nel merito della pretesa impositiva, sul presupposto che l’ingiunzione di pagamento non contenesse a causa della carente indicazione del piano di classificazione dei terreni e degli estremi relativi alla pubblicazione della delibera di Giunta Regionale di approvazione del piano classifica gli elementi necessari a consentire alla contribuente di svolgere le necessarie verifiche sulla correttezza della richiesta fatta valere.
Indicazioni che invero erano invece riportate nell’atto impugnato come emerge dalla integrale riproduzione del provvedimento impositivo riportato nel ricorso in ossequio al principio dell’autosufficienza.
Emerge, di conseguenza l’errore di diritto in cui è incorsa la sentenza (art. 116 c.p.c.), che ha negato che nella specie vi fossero elementi sufficienti per giustificare l’ingiunzione di pagamento.
La CTR non ha peraltro tenuto conto del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il difetto di motivazione della atto impositivo non può condurre all’astratta dichiarazione di nullità del medesimo, allorchè lo stesso sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione puntualmente contestandoli e, dall’altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. n. 2117/2014; Cass. n. 15580 /2017; 2019 nr. 8079).
La sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR per l’esame degli altri profili di censura rimasti assorbiti e per la regolamentazione delle spese di lite anche di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, che in diversa composizione, deciderà anche in relazione alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020